Incarto n. 52.2006.386
Lugano 7 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 novembre 2006 di
RI 1, , patr. da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 7 novembre 2006 del Consiglio di Stato (5365) che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso le condizioni alle quali è stata subordinata la licenza edilizia 24 marzo 2006 rilasciatagli dal municipio di CO 2 per cambiare la destinazione di un capannone situato nella zona residenziale intensiva R3 (part. 945 - 1);
viste le risposte:
- 11 dicembre 2006 del municipio di CO 2;
- 12 dicembre 2006 del Consiglio di Stato;
- 12 dicembre 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente RI 1 è proprietario di un capannone (part. 945- 1), situato nella zona residenziale R3 di __________, che fungeva da deposito e sede commerciale della ditta __________.
Il 5 dicembre 2005 RI 1 ha chiesto al locale municipio il permesso di insediare nel capannone le seguenti tre ditte:
- __________, attiva nel campo della progettazione e della costruzione di impianti di ventilazione;
- __________, operante nel montaggio di sistemi antincendio;
- __________, attiva nella prefabbricazione (foratura e filettatura) di tubi di ferro da 6 m per dispositivi antincendio.
Ognuna di queste ditte avrebbe occupato circa 122 mq di uffici e circa 300 mq di magazzino (cfr. formulari di notifica d'insediamento).
Alla domanda, integrata in un secondo tempo da uno studio fonico, si sono opposti diversi vicini, nonché l'ing. CO 1, che ha eccepito la conformità di zona e paventato l'insorgere di potenziali pericoli d'inquinamento della falda freatica, nel caso in cui il pozzo di captazione dell'acqua esistente sul fondo non fosse stato messo in sicurezza, rispettivamente per l'eventuale presenza di amianto nelle strutture dell'edificio.
B. Il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda a condizione che l'attività si svolgesse soltanto a porte e finestre chiuse ed unicamente tra le 0700 e le 1900.
Il 24 marzo 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall'autorità cantonale ed alla messa in sicurezza del pozzo di captazione. Quale ulteriore "condizione", l'autorità comunale ha inoltre rilevato che l'art. 51 cpv. 2 NAPR permetteva unicamente l'insediamento di attività artigianali non moleste a conduzione strettamente famigliare.
Con scritto di ugual data, l'autorità comunale ha precisato che gli insediamenti erano autorizzati alla condizione che non vi fosse “svolta nessuna produzione di lavorazione e montaggio”.
Contro la predetta licenza, sono insorti davanti al Consiglio di Stato sia l'ing. CO 1, che ha riproposto le obiezioni sollevate in sede di opposizione, sia l'istante in licenza, che ha contestato le condizioni alle quali la licenza è stata subordinata, reputandole eccessive.
C. Con giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'ing. CO 1 ed accolto parzialmente quello di RI 1, annullando la clausola che imponeva di tenere chiuse porte e finestre, ma confermando il divieto di svolgere attività produttive e i limiti orari (0700-1900) imposti dal Dipartimento del territorio.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che lo svolgimento di attività produttive, in particolare quelle della Instatech sagl, fosse contrario alla destinazione di zona, sancita dall'art. 51 cpv. 2 NAPR, che ammette soltanto l'insediamento di "attività artigianali non moleste a conduzione strettamente famigliare". La limitazione oraria si giustificherebbe invece quale misura preventiva, fondata sull'art. 11 LPAmb e volta a salvaguardare la funzione residenziale della zona.
D. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza anche per l'insediamento del comparto officina della Instatech sagl senza limitazioni d'orario.
Secondo l'insorgente, l'attività di questa ditta, il cui organico consta di un solo operaio, sarebbe da considerare artigianale non molesta, in quanto atta ad ingenerare ripercussioni analoghe a quelle che derivano dall'abitare. Trattandosi di un argomento sul quale le parti non hanno avuto occasione di esprimersi, il Consiglio di Stato avrebbe inoltre statuito ultra petita.
Inammissibile, considerata la natura mista della zona, sarebbe pure la limitazione degli orari di lavoro.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.
Delle osservazioni dell'ing. CO 1 si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione fotografica. Le prove di cui l'insorgente chiede l'assunzione non sono dunque atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 70 cpv. 2 LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6, RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2. Le norme di attuazione dei PR precisano spesso la funzione delle zone di utilizzazione facendo riferimento al grado di molestia delle attività che possono esservi insediate. Queste specificazioni sono di natura pianificatoria e vanno applicate indipendentemente dalle disposizioni di diritto federale sulla protezione dell'ambiente, valutando in modo astratto e secondo criteri oggettivi, le ripercussioni solitamente derivanti da un certo tipo d'insediamenti nel contesto territoriale in cui vengono ad inserirsi (RDAT 2002-I n. 59; URP 1989, 88; Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT n. 250; Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, §§ 130-133 n. 1 seg.,160-161 n. 7).
2.3. Secondo l'art. 51 NAPR di __________, la zona residenziale intensiva R3 è destinata alla costruzione di abitazioni, alberghi ristoranti, stabili commerciali ed amministrativi, nonché all'insediamento di piccole attività artigianali non moleste a conduzione strettamente famigliare. La zona non è quindi esclusivamente residenziale, ma mista.
Artigianali sono per principio considerate le attività volte a produrre beni relativamente individualizzati, in quantitativi ridotti e con un limitato impiego di mezzi tecnici e di manodopera. Non moleste, secondo la definizione dell'art. 32 cpv. 2 NAPR, sono le attività che non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare. Poco moleste, soggiunge la norma (cpv. 3) sono invece le attività in cui il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo: in altri termini, le attività che ingenerano ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare, ma comunque compatibili con la funzione residenziale. Moleste sono infine considerate le attività con ripercussioni più marcate (cpv. 4), inconciliabili con la funzione residenziale (STA 22.9.06 in re comune di __________, n. 52.06.235).
2.4. Nel caso concreto, il municipio ha in sostanza ritenuto che l'attività produttiva svolta dalla Instatech Sagl non fosse di natura artigianale non molesta a conduzione strettamente famigliare.
La deduzione resiste alla critica del ricorrente. Per le sue dimensioni, l'attività produttiva svolta da questa ditta può essere considerata artigianale. Essa non può tuttavia essere considerata non molesta. Non si può invero negare che il taglio, la foratura e la filettatura di tubi di ferro produca ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle connesse all'abitare. Irrilevante è il fatto che possano essere considerate poco moleste e quindi compatibili con la funzione residenziale. La zona R3 ammette soltanto l'insediamento di attività artigianali non moleste (stilles Gewerbe). Non ammette anche le attività artigianali poco moleste (mässig störendes Gewerbe).
Parimenti irrilevante, dal profilo della conformità di zona, è il fatto che le immissioni foniche siano contenute nei valori di pianificazione della zona residenziale (GS II). L'esame della conformità di zona va fatto valutando in modo astratto e secondo criteri oggettivi le ripercussioni ingenerate da un certo tipo d'insediamento sull'ambiente circostante. Gli accorgimenti adottati per ridurre le immissioni non vanno presi in considerazione. Un'officina di fabbro non potrebbe ad esempio essere insediata in una zona residenziale, che ammette anche contenuti artigianali non molesti, soltanto perché viene completamente insonorizzata.
Le censure che il ricorrente solleva richiamandosi alle più disparate manifestazioni sonore riscontrabili nella funzione residenziale non permettono di giungere a diversa conclusione.
3. 3.1. Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (lett. a), rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i VP (lett. b).
Per gli impianti fissi esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'OIF che vengono modificati, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono invece essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (art. 8 cpv. 1 OIF). Se la trasformazione è sostanziale, soggiunge quest'ultima norma (cpv. 2), le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione (VLI). Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. (art. 8 cpv. 3 OIF).
3.2. Nell'evenienza concreta, il cambiamento di destinazione del capannone può anche essere considerato sostanziale. La perizia fonica allegata alla domanda di costruzione ha comunque evidenziato che le immissioni foniche derivanti dalle attività produttive che il ricorrente ha chiesto di insediarvi rimarrebbero contenute nei VP fissati per le zone residenziali con GS II.
Considerato che la licenza in esame esclude l'insediamento di attività produttive, vengono a cadere le particolari ragioni che potevano giustificare una limitazione dell'attività lavorativa agli orari compresi tra le 0700 e le 1900, a titolo di condizione d'esercizio volta ad assicurare la quiete della zona. Oltre a quella svolta negli uffici, l'attività lavorativa ammessa si riduce infatti a quella connessa alla gestione dei depositi; attività, questa, che per sua natura non appare atta ad arrecare particolare disturbo al vicinato nemmeno se si considera il modesto traffico indotto.
Va comunque riservata al Dipartimento la facoltà di ordinare provvedimenti più incisivi qualora ciò non dovesse essere il caso.
4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e confermando la licenza nei limiti fissati dal municipio, ma senza le prescrizioni d'esercizio (porte e finestre chiuse; orario di lavoro: 0700–1990) imposte dall'autorità cantonale.
Le questioni sollevate dall'ing. Gandolla possono restare inevase poiché il resistente non ha a sua volta impugnato la licenza.
La tassa di giustizia, posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza, è compensata con le ripetibili dovutegli dallo Stato per l'esito parzialmente favorevole dell'impugnativa.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 32, 51 NAPR di __________; 11, 25 LPAmb; 7, 8 OIF; 3,18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 7 novembre 2006 del Consiglio di Stato (5365) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 24 marzo 2006 rilasciata al ricorrente dal municipio di CO 2 è confermata senza le limitazioni imposte dal Dipartimento del territorio riguardanti gli orari d'esercizio e l'obbligo di tenere porte e finestre chiuse.
2. La tassa di giustizia è compensata con le ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
terzi implicati
1. ing. Mauro Gandolla, 6934 Bioggio, 2. municipio di Bioggio, 6934 Bioggio, 3. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 4. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario