Incarto n. 52.2006.377 52.2006.378
Lugano 18 dicembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 20 novembre 2006 di
a) b)
__________, __________, ,
contro
la decisione 6 novembre 2006 del municipio di __________ che delibera all'__________ i lotti 1,3 e 8 del servizio di sgombero della neve per l'inverno 2006/07;
viste le risposte:
- 28 novembre 2006 del municipio di __________;
- 1. dicembre 2006 dell'__________;
- 28 novembre 2006 della ditta __________;
al ricorso della ditta __________,
- 28 novembre 2006 del municipio di __________;
- 1. dicembre 2006 dell'__________;
- 23 novembre 2006 della ditta __________;
al ricorso della ditta __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 agosto 2006 il municipio di __________ ha invitato cinque ditte del ramo ad inoltrare un'offerta per il servizio di sgombero della neve per l'inverno 2006/07. Il capitolato frazionava la commessa in otto lotti, a loro volta suddivisi in due parti distinte (servizio di sgombero della neve; servizio di insabbiamento). I concorrenti dovevano indicare il prezzo di ogni lotto, che era costituito dalla somma di un'indennità fissa annua (a corpo) e del costo unitario per giro moltiplicato per il numero di giri fissato dal committente.
Il capitolato non fissava alcun criterio d'aggiudicazione, limitandosi ad indicare che la delibera avrebbe avuto luogo a discrezione del municipio, con tendenza di assegnare separatamente i lotti.
B. All'invito hanno risposto soltanto le tre ditte qui comparenti. Preso atto delle offerte pervenutegli, il 10 ottobre 2006 il municipio ha risolto di eseguire con i propri mezzi il servizio d'insabbiamento (spargimento sale) di tutti i lotti, nonché lo sgombero della neve dei lotti 2, 4, 5, 6 e 7, limitandosi ad affidare a terzi unicamente lo sgombero della neve dei lotti 1, 3 ed 8.
In relazione a questi tre lotti, le offerte delle tre ditte summenzionate si presentavano come segue:
Lotto 1
__________
__________
__________
Indennità fissa annua (a corpo)
4'100
5'000
6'000
Costo giri (7)
3'780
3'460
2'450
Totale
7'880 (1)
8'460 (3)
8'450 (2)
Lotto 3
__________
__________
__________
Indennità fissa annua (a corpo)
3'000
5'000
6'000
Costo giri (7)
3'780
3'500
1'225
Totale
6'780 (1)
8'500 (3)
7'225 (2)
Lotto 8
__________
__________
Indennità fissa annua (a corpo)
3'500
5'000
6'000
Costo giri (7)
3'500
3'430
700
Totale
7'000 (2)
8'430 (3)
6'700 (1)
A fronte di queste risultanze, l'autorità comunale ha invitato le tre ditte a formulare un'ulteriore offerta per un'indennità fissa forfetaria in caso di assegnazione in blocco dei tre lotti. Nel termine prestabilito (23 novembre 2006), sono pervenute al committente le seguenti offerte:
- __________ fr. 14'000 (rettificata il 25.11.06 in fr. 5'600)
- __________ fr. 6'000
- __________ fr. 15'000
Fondandosi su queste nuove offerte parziali, il municipio ha allestito la seguente tabella di valutazione:
Proiezione 10 giri
Proiezione 20 giri
Proiezione 30 giri
__________
29'100
44'200
59'300
__________
21'250
27'500
33'750
21'800
37'600
53'400
Richiamandosi a tale valutazione, con decisione 6 novembre 2006 il municipio ha quindi deliberato i tre lotti alla __________.
C. Contro la predetta decisione si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia la ditta __________, sia la ditta __________.
La prima ricorrente contesta essenzialmente la modifica del numero di giri disposta dal committente, reputandola inammissibile.
L'altra concorrente rimprovera invece al municipio di non aver preso in considerazione la rettifica dell'offerta d'indennità globale, che gli ha inviato il 25 novembre 2006.
D. All'accoglimento dei ricorsi si oppongono tanto il committente, quanto l'aggiudicataria, contestandone le tesi con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb. In quanto partecipanti al concorso, le ditte ricorrenti sono legittimate a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm).
Le impugnative sono da considerare tempestive. La decisione di aggiudicazione, munita di un'erronea indicazione dei termini di ricorso (15 giorni, invece di 10; cfr. art. 36 cpv. 1 LCPubb), è infatti stata notificata alle insorgenti mediante lettera semplice. Non è quindi dato di stabilire con precisione quando sia effettivamente giunta in possesso delle destinatarie.
1.2. Avendo il medesimo oggetto e non essendovi contestazione sui fatti rilevanti, i ricorsi possono essere evasi con un unico giudizio emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2.2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb ancora in vigore al momento dell'apertura della gara, ribadiva che i documenti di gara dovevano contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
2.2. La documentazione di gara risulta viziata da importanti carenze. In particolare, manca una chiara, preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione in ordine d'importanza. La prescrizione del capitolato che riserva al municipio la facoltà di decidere secondo apprezzamento non è certamente conforme alle disposizioni della LCPubb. Avendo la commessa per oggetto la fornitura di una prestazione di servizio in cui il prezzo gioca un ruolo preponderante, queste manchevolezze non appaiono tuttavia di gravità tale da inficiare irrimediabilmente l'intera procedura di concorso. Tanto il committente, quanto le ditte comparenti riconoscono d'altronde che l'aggiudi-cazione avrebbe dovuto avere luogo soltanto in base al prezzo, ad esclusione di qualsiasi altro criterio inteso a valutare la bontà dell'offerta anche dal profilo qualitativo.
3. 3.1. Notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara. Esse vincolano tanto i concorrenti, le cui offerte devono puntualmente conformarsi ad esse, quanto il committente, che in ossequio al principio di legalità ed a quello della parità di trattamento può prendere in considerazione per l'aggiudicazione soltanto offerte conformi alle prescrizioni. Modifiche delle offerte dopo la scadenza del termine per inoltrarle sono per principio escluse. Riservata la correzione di errori di scritturazione e di calcolo, scaduto questo termine le offerte diventano immutabili e vanno prese in considerazione così come sono formulate. La negoziazione delle offerte è per principio esclusa (cfr. art. 5 lett. f LCPubb; Peter Galli/André Moser/Elisa-beth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 337 seg.).
3.2. Preso atto delle offerte pervenutegli, nel caso concreto, il municipio ha invitato le ditte qui comparenti a formulare un'offerta complementare per un'indennità fissa annua globale per i tre lotti nel caso in cui fossero stati aggiudicati in blocco.
Benché opinabile, in quanto in contrasto con la prescrizione di gara che prevedeva in modo comunque non vincolante di assegnare i lotti separatamente, l'invito in questione non viola il diritto. Esso rispetta infatti i principi della trasparenza e della parità di trattamento, offrendo a tutti i concorrenti le medesime opportunità di conseguire l'aggiudicazione. Le ricorrenti del resto non lo contestano. Avendovi dato seguito senza riserve, non sono d'altronde più legittimate a contestarlo in sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione (cfr. art. 38 cpv. 3 LCPubb; art. 31 cpv. 2 RLCPubb).
La controversa decisione non può tuttavia essere confermata, poiché disattende palesemente le prescrizioni di gara fissate dal bando di gara, integrate dall'invito di cui si è appena detto.
Il capitolato sollecitava infatti i concorrenti a formulare un'offerta calcolata sulla base di un'indennità fissa annua da sommare ad un'indennità per giro, moltiplicata per il numero di giri (7), preventivamente fissati dal committente per ogni singolo lotto. I concorrenti potevano scegliere se tenere bassa l'indennità annua, alzando quella per singolo giro o viceversa. In ogni caso, la valutazione doveva fondarsi sulle offerte così come sono state inoltrate ed integrate dall'offerta complementare per un'indennità forfetaria annua in caso di aggiudicazione in blocco dei tre lotti, sollecitata dal municipio in un secondo tempo. Nessuna prescrizione di gara abilitava il committente ad aumentare in chiave prospettica il numero di giri prestabilito dal capitolato. Né una simile "proiezione" può essere ammessa per tener meglio conto del prevedibile numero di giri. È in effetti evidente che una simile estrapolazione degli importi indicati dalle offerte avvantaggia indebitamente i concorrenti che hanno offerto un'indennità fissa annua alta, mantenendo basso il costo unitario per giro, a scapito dei concorrenti che hanno optato per la soluzione opposta.
Esclusa, siccome tardiva e non riconducibile ad un errore di calcolo o di scritturazione, la rettifica apportata dalla ditta __________ all'offerta complementare inoltrata per un'indennità annua forfetaria, il raffronto fra le offerte modificate è dunque il seguente:
__________
__________
__________
Indennità fissa annua (a corpo)
6'000
14'000
15'000
Costo giri (7) lotto 1
3'780
3'460
2'450
Costo giri (7) lotto 3
3'780
3'500
1'225
Costo giri (7) lotto 8
3'500
3'430
700
Totale
17'060
24'390
19'375
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno di conseguenza accolti, annullando la delibera impugnata. Dovendosi ancora lasciare al committente la facoltà di scegliere se aggiudicare i tre lotti in blocco o singolarmente, gli atti vanno rinviati al municipio per nuova decisione.
La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 novembre 2006 del municipio di __________ è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di __________ e la resistente __________.
3. Intimazione a:
; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario