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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.02.2007 52.2006.342

20. Februar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,752 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Posa di una tettoia per biciclette in un comparto speciale

Volltext

Incarto n. 52.2006.342  

Lugano 20 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 ottobre 2006 di

RI 1 , patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 4 ottobre 2006 (n. 4796) del Consiglio di Stato, che ha respinto il gravame presentato dal ricorrente contro la risoluzione 5 luglio 2006 con cui il CO 1 gli aveva negato l'autorizzazione edilizia per la posa di una tettoia per biciclette (part. 2761 RFD Bellinzona);

viste le risposte:

-    7 novembre 2006 del CO 1;

-    7 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, __________ e __________ sono comproprietari della part. __________ RFD di Bellinzona, attribuita dal PR al comparto speciale di Via __________ (Csp2), su cui sorge una casa d'abitazione plurifamiliare, recentemente ristrutturata.

Il 30 aprile 2006 il ricorrente ha chiesto nella forma della notifica il permesso edilizio per realizzare una tettoia per una dozzina di biciclette a ridosso dell'autorimessa situata sul fondo confinante (part. __________).

Con decisione 5 luglio 2006, il municipio ha risolto di non accordare l'autorizzazione richiesta, dato che il PR non ammette la costruzione di tali fabbricati accessori in zona Csp2.

B.     Con giudizio 4 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal ricorrente contro la suddetta risoluzione municipale.

L'Esecutivo cantonale ha in sostanza reputato che:

·       il manufatto in questione fosse configurabile quale costruzione accessoria ai sensi dell'art. 5 cifra 9.1. NAPR di Bellinzona e che la sua realizzazione nella zona Csp2 fosse quindi espressamente esclusa dall'art. 50 cifra 1 2° periodo NAPR;

·       non fossero concretamente riunite le condizioni per accordare una deroga giusta l'art. 59 NAPR e neppure per invocare una violazione della parità di trattamento nell'illegalità;

·       l'art. 5 cifra 9.2. NAPR, norma che a determinate condizioni consente l'edificazione di autorimesse nella zona Csp, non fosse applicabile per analogia ad una tettoia per le biciclette.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza edilizia.

                                         Il ricorrente sostiene anzitutto che il legislatore comunale non intendeva in realtà escludere dalla zona Csp2 anche la presenza di tettoie per il ricovero delle biciclette, ritenuto che tali manufatti rispetterebbero i contenuti ambientali del comparto (cfr. art. 50 NAPR) e sarebbero oltretutto meno ingombranti delle autorimesse, che sono invece ammesse in virtù dell'eccezione prevista dall'art. 5 cifra 9.2. NAPR. Tale norma sarebbe comunque applicabile per analogia anche alle tettoie per biciclette. Il ricorrente rileva inoltre che il nuovo manufatto deve in ogni caso poter beneficiare di una deroga giusta l'art. 59 NAPR. L'intervento rappresenterebbe infatti una situazione particolare, rispetterebbe le finalità e lo spirito del PR, nonché l'interesse pubblico e quello della vicina, che ha peraltro espressamente acconsentito al progetto. Il ricorrente invoca anche in questa sede una violazione del principio della parità di trattamento, giacché in almeno due occasioni (debitamente sostanziate) concernenti altri interventi nella zona Csp2 il municipio avrebbe accordato delle deroghe giusta l'art. 59 NAPR.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed il municipio di Bellinzona, con argomenti che verranno eventualmente esaminati nel seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono certe.

Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove invocate dal ricorrente (sopralluogo, richiamo delle NAPR versione ottobre 2001 nonché degli incarti edilizi concernenti i due interventi citati nel gravame) non sono in grado di procurare a questa corte la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio di merito.

                                   2.   Conformità di zona

                                         2.1. Giusta l'art. 50 cifra 1 NAPR di Bellinzona, che disciplina i comparti speciali (Csp) del territorio comunale, nei comparti dei Quartieri S. Giovanni (Csp 1), via V. Vela (Csp 2) e Ravecchia (Csp 3) sono da valorizzare i contenuti ambientali esistenti e quegli elementi caratteristici ritenuti vincolanti per la salvaguardia dell'unitarietà qualitativa degli spazi pubblici costruiti e di quelli arredati a verde e per il loro utilizzo (1° periodo). Non sono ammesse edificazioni di costruzioni principali in contiguità e costruzioni accessorie (2° periodo). Eventuali accessori preesistenti (vedi art. 5 punto 9.1 depositi attrezzi e simili) vanno eliminati in caso di interventi edificatori quali ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici principali (3° periodo).

                                         2.2. L'art. 5 cifra 9 NAPR definisce le costruzioni accessorie ammissibili nel comprensorio comunale. Depositi attrezzi e simili (cifra 9.1.) rappresentano costruzioni accessorie solo se sono al servizio di un fabbricato principale, non sono destinati all'abitazione o al lavoro, non superano 3 m di altezza nel punto più alto e non occupano complessivamente più di 12 mq di superficie. Tali fabbricati sono ammessi nelle zone D, F, ed E; nelle zone A, B e C soltanto a determinate condizioni; sono invece esclusi dalle altre zone. Autorimesse fuori terra (cifra 9.2.) per il ricovero di più di due autoveicoli sono considerate edifici principali; quelle per al massimo due veicoli sono invece considerate costruzioni accessorie e sono ammesse anche nella zona Cps (recte: Csp; cfr. art. 50 NAPR), ma solo a condizione che l'edificazione avvenga rispettando le caratteristiche architettoniche e i materiali usati per l'edificio principale, fermo restando il principio dell'eliminazione in caso di nuove costruzioni.

                                         Secondo il tenore letterale dei disposti appena illustrati, nei comparti Csp (segnatamente nel Csp2) non è dunque consentita la realizzazione di costruzioni accessorie, ad eccezione delle autorimesse dotate al massimo di due stalli e solo a condizione che esse si integrino convenientemente nell'edificio principale.

                                         2.3. Il ricorrente lamenta che non vi sono valide ragioni per escludere l'insediamento di deposti per biciclette dalla zona Csp, ritenuto che la loro accresciuta presenza nel comparto non farebbe che valorizzarne i contenuti ambientali, conformemente a quanto prescritto dall'art. 50 NAPR. La lacuna legislativa andrebbe dunque colmata estendendo l'eccezione prevista per le autorimesse alla suddetta tipologia di manufatti.

                                         La tesi del ricorrente non può essere condivisa. Dai combinati disposti degli art. 5 cifra 9 e 50 cifra 1 NAPR risulta infatti chiaramente che il comune ha inteso salvaguardare i contenuti ambientali esistenti, ma soprattutto l'identità qualitativa e la destinazione degli spazi pubblici edificati e di quelli arredati a verde (cfr. art. 50 cifra 1 1° periodo NAPR), escludendo di principio la presenza di qualsiasi tipo di costruzione accessoria. Lo scopo dell'eccezione prevista per le autorimesse è facilmente intuibile: ritenuto che l'automobile costituisce il mezzo di trasporto maggiormente utilizzato nel nostro Paese, l'autorità comunale non ha voluto ostacolare inutilmente l'accesso alle proprietà, impedendo completamente la realizzazione di autorimesse nelle zone a carattere residenziale. Il fatto che l'eccezione prevista dall'art. 5 cifra 9.2. NAPR non si estenda alle tettoie per biciclette costituisce dunque un silenzio qualificato del pianificatore comunale e non una lacuna dell'ordinamento edilizio comunale, come a torto sostenuto dall'insorgente.

                                   3.   Deroga

3.1. L'art. 59 NAPR consente al municipio di concedere deroghe alle disposizioni dell'ordinamento edilizio comunale (cifra 1). La concessione di deroghe è subordinata all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni: esistenza di una situazione particolare, rispetto delle finalità e dello spirito del PR, rispettivamente dell'interesse pubblico e di altri interessi preponderanti, in particolare del vicino (cifra 2).

3.2. In concreto, il fatto che i proprietari della part. __________ necessitino di una tettoia per biciclette non costituisce una situazione particolare ai sensi del succitato disposto. A dispetto di quanto sostiene il ricorrente, il comune non ha trascurato di disciplinare la presenza di tettoie per biciclette all'interno del comparto in questione; come illustrato nel precedente considerando, ne ha al contrario scientemente escluso la realizzazione. In ogni caso la concessione di una deroga favorirebbe in ultima analisi il proliferare di tettoie per biciclette e si porrebbe perciò in aperto contrasto con le finalità e lo spirito della zona Csp2, che esclude invece espressamente la presenza di qualsiasi costruzione accessoria, ad eccezione di autorimesse di modeste dimensioni. Infine, l'interesse pubblico sotteso alla conservazione del comparto (cfr. art. 50 NAPR) prevale senz'altro sull'interesse del ricorrente alla realizzazione dell'intervento, peraltro nemmeno indispensabile, dato che le biciclette possono essere riposte anche all'interno dell'edificio.

                                   4.   Parità di trattamento nell'illegalità

                                         4.1. Il principio di legalità dell’amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento. La parità di trattamento nell’illegalità può essere invocata con successo soltanto in presenza di una prassi contraria al diritto e, cumulativamente, se l'interesse pubblico o il legittimo interesse di terzi all'applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello dell'amministrato (cfr. pro multis Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B i seg.).

4.2. Nel caso concreto, il ricorrente invoca una violazione della parità di trattamento nell'illegalità, perché in due precedenti occasioni il municipio avrebbe concesso delle deroghe nel comparto in questione, autorizzando una rimessa per biciclette come pure la formazione di un accesso veicolare a scapito dell'area verde (cfr. art. 50 cifra 2.3 e 2.4. NAPR). Tali precedenti isolati non sono però atti a documentare l'esistenza di una prassi contraria al diritto. Non è d'altra parte sufficiente che il ricorrente affermi in modo generico che nella zona Csp sono presenti numerose tettoie di ogni genere, forma e grandezza come pure edifici e magazzini comunali in contrasto con le normative disciplinanti il comparto in questione. Anzitutto, tali manufatti potrebbero anche beneficiare della tutela delle situazioni acquisite, nella misura in cui siano stati edificati conformemente al diritto allora vigente. In secondo luogo, l'insorgente non rende minimamente verosimile che il municipio abbia effettivamente autorizzato le suddette opere derogando al regime edilizio ordinario.

                                   5.   In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto, confermando il giudizio impugnato.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 50, 59 NAPR di Bellinzona; 21 LE; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

    ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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