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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 52.2006.341

18. Dezember 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·974 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Diritto di essere sentito

Volltext

Incarto n. 52.2006.341  

Lugano 18 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 23 ottobre 2006 di

RI 1 patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 4 ottobre 2006 del Consiglio di Stato (n. 4755) che annulla la decisione 26 gennaio 2006 con cui il municipio di CO 1 ha inflitto agli insorgenti una sanzione pecuniaria di fr. 25'000.- per aver costruito abusivamente una piscina ad una distanza dal bosco inferiore a quella minima prescritta;

viste le risposte:

-    23 ottobre 2006 del Consiglio di Stato;

-      7 novembre 2006 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che verso la fine di luglio del 2004 il municipio di CO 1 ha constatato che i ricorrenti RI 1 stavano costruendo senza permesso una piscina per la loro casa d'abitazione (part. 468);

che il 29 luglio 2004 il municipio ha quindi ordinato ai ricorrenti di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;

che l'ordine di sospendere i lavori è stato ribadito il 2 settembre 2004, con la comminatoria dell'art. 292 CP;

che il 4 ottobre 2004 l'Ufficio forestale del VI. circondario ha preavvisato negativamente la domanda di costruzione inoltrata dai ricorrenti in sanatoria sotto forma di notifica; nel preavviso veniva rilevato che la distanza della piscina dal limite del bosco accertato (m 5.40) era addirittura inferiore alla distanza minima (m 6.00) che poteva essere autorizzata in via di deroga;

che preso atto del preavviso negativo dell'autorità cantonale, il 22 ottobre 2004 il municipio ha respinto la domanda di costruzione in sanatoria; lo stesso giorno l'autorità comunale ha constatato che i lavori proseguivano comunque;

che il diniego della licenza è stato confermato dal Consiglio di Stato con decisione dell'11 gennaio 2005;

che, reputando eccessivo ordinare il ripristino di una situazione conforme al diritto, il 26 gennaio 2006 il municipio ha inflitto ai ricorrenti una sanzione pecuniaria di fr. 25'000.-;

che contro questa decisione RI 1 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, contestandone l'adeguatezza;

che con il ricorso gli insorgenti hanno chiesto al Consiglio di Stato di acquisire agli atti tutti gli incarti riguardanti l'edificazione della piscina e di esperire un sopralluogo;

che con decisione 4 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso ai sensi dei considerandi, annullando la sanzione pecuniaria e rinviando gli atti al municipio affinché ordinasse le misure di ripristino che il caso impone;

che, dopo aver rilevato che il ricorso poteva essere evaso sulla scorta della documentazione annessa all'incarto, senza istruttoria, il Governo ha escluso che la violazione materiale commessa potesse essere sanata con una semplice sanzione pecuniaria;

che contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli atti siano rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione previa istruttoria;

che gli insorgenti rimproverano al Consiglio di Stato di aver violato il loro diritto di essere sentito, per non aver assunto le prove richieste e per aver proceduto ad una reformatio in peius senza averli preventivamente avvertiti;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni, mentre il municipio si rimette al giudizio di questo tribunale;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE, mentre la legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivamente inoltrato contro una decisione incidentale suscettibile di procurare agli insorgenti un pregiudizio irreparabile (art. 44 PAmm), è ricevibile in ordine;

che l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 PAmm); ad eventuali carenze istruttorie verrà semmai posto rimedio, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione previo emendamento del difetto;

che il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., non comprende solo quello di esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche quello di fornire le prove sui fatti rilevanti per il giudizio e di ottenere una decisione motivata (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 PAmm);

che l’art. 59 cpv. 2 PAmm permette al Consiglio di Stato di modificare la decisione a danno del ricorrente; la reformatio in peius presuppone tuttavia che al ricorrente venga data la possibilità di esprimersi ed eventualmente ritirare l'impugnativa (STA 9.11.06 n. 52.6.266 in re T. e Z.; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 59 PAmm, n. 2 a).

che nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ripetutamente violato il diritto di essere sentito dei ricorrenti:

·        anzitutto, respingendo senza alcuna motivazione la richiesta di prove (richiamo atti e sopralluogo) da essi formulata;

·        in secondo luogo, decidendo sulla base degli atti, nei quali non si trova neppure l'ombra di un piano che permetta a questo tribunale di formarsi almeno un'idea sulla situazione concreta dell'opera abusiva;

·        da ultimo, procedendo ad un'evidente reformatio in peius senza previamente offrire ai ricorrenti l'opportunità di esprimersi e semmai desistere dall'impugnativa;

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio, previo emendamento dei difetti riscontrati;

che, dato l'esito, si prescinde da prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato, in quanto unico resistente.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 44 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 59, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 4 ottobre 2004 del Consiglio di Stato (n. 4755) è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 1'000.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

      ; ; .  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2006.341 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 52.2006.341 — Swissrulings