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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.01.2007 52.2006.324

11. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·846 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

TRASFERIMENTO DELLE QUANTITÀ EDIFICATORIE TRA DUE FONDI

Volltext

Incarto n. 52.2006.324  

Lugano 11 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 ottobre 2006 di

RI 1, , patrocinato da: avv. dr. PA 1, ,  

contro  

la decisione 4 ottobre 2006 del Consiglio di Stato (n. 4768) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 luglio 2006, con cui il municipio di CO 2 ha respinto la domanda di trasferire quantità edificatorie dalla part. 954 alla part. 1908;

viste le risposte:

-    24 ottobre 2006 del Consiglio di Stato;

-    26 ottobre 2006 del municipio di CO 2;

-    27 ottobre 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente RI 1 è proprietario di un fondo (part. 1908), situato a __________, nella zona estensiva pedemontana, sul quale sorge una casa d'abitazione;

che il 20 giugno 2006 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di trasferire sul suo fondo 65 mq di SUL della part. 954 di proprietà di CO 1, distante circa 300 m;

che, senza particolari formalità, con decisione 4 luglio 2006, il municipio ha respinto la richiesta, ritenendo che i fondi fossero troppo distanti fra loro per autorizzare un simile trasferimento di quantità edificatorie;

che con giudizio 4 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1;

che anche il Governo ha ritenuto che la distanza tra i fondi fosse eccessiva;

che contro il predetto giudizio l'insorgente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che il trasferimento di indici sia autorizzato; secondo l'insorgente, la distanza tra i fondi non sarebbe tale da pregiudicare lo sviluppo armonioso del comparto territoriale in cui sono situati; il trasferimento di indici permetterebbe di rendere abitabili dei locali attualmente inutilizzabili per l'abitazione;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dal municipio, che contesta invece in dettaglio le tesi dell'insorgente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e le tempestività del gravame sono pacificamente date;

che il ricorso, palesemente infondato, può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), da un giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG);

che, a norma dell'art. 38a cpv. 1 LE, quantità edificatorie appartenenti ad un  fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione armoniosa;

che la norma è stata introdotta nella LE al precipuo scopo di facilitare il cosiddetto trasferimento di indici, che la prassi aveva da tempo ritenuto possibile, anche in assenza di una base legale, tra fondi confinanti, ubicati nella stessa zona e soggetti alle stesse prescrizioni d'utilizzazione (DTF 101 Ia 291, 109 Ia 190; RDAT 1991 II 85 n. 38; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 38a LE, n. 1149); essa tende a favorire l'utilizzazione delle quantità edificatorie disponibili nelle singole zone, permettendo, a determinate condizioni, di trasferire eccedenze di superficie utile lorda (SUL) o di superficie edificata (SE) anche su fondi che non sono direttamente confinanti;

che connessi funzionalmente sono da considerare quei fondi che, oltre ad essere assoggettati al medesimo regime edilizio, si trovano abbastanza vicini da poter essere presi in considerazione dal profilo di una distribuzione uniforme delle quantità edificatorie realizzate all'interno di un determinato comparto territoriale (Felix Huber, Die Ausnützungsziffer, Zürcher Schriften zum öffentlichen Recht, 1986, 86 seg.);

che, in concreto, i fondi interessati al trasferimento distano fra loro circa 300 m e sono separati da numerosi altri fondi; dal profilo del trasferimento di indici, la distanza che li separa è chiaramente eccessiva (cfr. STA 3.11.03 in re M. n. 52.3.331; 11.7.05 in re S. n. 52.3.96, ove distanze di 60, rispettivamente di 25 m sono state considerate eccessive);

che le esigenze poste dal requisito della vicinanza e della connessione funzionale non possono essere allentate ad un punto tale da ridurre gli indici ad un parametro volto semplicemente a stabilire la densità complessiva degli insediamenti all'interno della zona di PR, prescindendo da qualsiasi finalità di distribuire la SUL delle costruzioni in modo omogeneo nelle sue singole componenti territoriali;

che qualora i fondi oggetto del trasferimento sono separati da altri fondi, che si prestano ad essere edificati autonomamente,  il trasferimento di indici è di principio escluso (Huber, op. cit., pag. 88 e rimandi);

che il giudizio impugnato, debitamente e rettamente motivato, regge dunque alla critica del ricorrente;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38a LE; 49 LOG; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. Claudio Croci Torti, 6854 S. Pietro, 2. Municipio di Stabio, 6855 Stabio, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Il presidente                                                            Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

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