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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.04.2006 52.2006.32

13. April 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,399 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Ordine di demolizione di una costruzione adibita a deposito legnaia

Volltext

Incarto n. 52.2006.32  

Lugano 13 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 gennaio 2006 di

RI 1 patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 43), che intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni ordina ai ricorrenti di demolire una costruzione adibita a deposito legnaia, situata ad Intragna fuori della zona edificabile (part. 1318);

viste le risposte:

-    13 febbraio 2006 dell'Ufficio domande di costruzione;

-      9 marzo 2006 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I ricorrenti RI 1 sono comproprietari di un rustico abitabile, situato ad CO 1 in località __________, fuori della zona edificabile. Sull'ampio prato annesso al rustico v'era una vecchia tettoia, aperta sui lati ed adibita a legnaia. Il rudimentale manufatto era costituito da alcuni pali infissi nel terreno per sorreggere un tetto ad una sola falda di lamiera arrugginita.

L'8 gennaio 2003 i ricorrenti hanno chiesto al municipio, in via di semplice notifica, il permesso di sostituire il manufatto con un fabbricato in legno (m 6.00 x 2.00 x 2.50), chiuso sui lati, sistemato sul basamento esistente e coperto da un tetto in piode ad una sola falda. L'intervento era definito "sostituzione legnaia".

Il municipio ha pubblicato la domanda all'albo comunale, ma non sul FU. L'ha inoltre notificata ai vicini, ma non al Dipartimento del territorio.

Esperite queste formalità, il 7 febbraio 2003 ha rilasciato la licenza richiesta.

                                  B.   All'inizio di dicembre del 2003 i ricorrenti hanno ulteriormente chiesto al municipio il permesso in sanatoria per una baracca da giardino, pure in legno, di m 3.62 x 2.40 x 2.15, che avevano posato più a monte sullo stesso terreno.

Ricevuto questo secondo avviso di pubblicazione, il vicino __________, recatosi sul posto, si è accorto che la "legnaia" sostitutiva era in realtà un fabbricato sostanzialmente diverso, più grande (m 7.40 x 3.30 x 3.70), sistemato su un nuovo basamento in pietra. Ignorava che anch'esso era stato nel frattempo autorizzato con licenza in sanatoria del 6 novembre 2003, rilasciata dal municipio senza particolari formalità di pubblicazione e di notifica ai vicini.

Non avendo ottenuto soddisfazione alle sue reiterate rimostranze, il 3 marzo 2004 __________ ha chiesto l'intervento del Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni.

Su sollecitazione dell'autorità cantonale è stata avviata una procedura di rilascio del permesso in sanatoria, che è sfociata nella decisione 17 novembre 2004 con cui il municipio ha respinto la domanda di costruzione. La decisione di diniego della licenza è cresciuta in giudicato.

                                  C.   Non avendo il municipio dato seguito alla richiesta dell'Ufficio domande di costruzione di provvedere al ripristino di una situazione conforme al diritto, il 23 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha sollecitato l'autorità comunale a formulare una proposta di provvedimenti coercitivi.

Il 7 aprile 2005 il municipio ha comunicato al Consiglio di Stato di volersi limitare ad infliggere ai ricorrenti una sanzione pecuniaria di fr. 2'500.-. Il 18 di quello stesso mese ha notificato al loro architetto di ritenere equa una sanzione pecuniaria di quell'importo ed una multa di fr. 1'000.-.

Preso atto della renitenza del municipio ad adottare misure di ripristino, il 13 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha diffidato l'autorità comunale ad ordinare la demolizione del fabbricato. Il 4 ottobre 2005 l'autorità comunale ha comunicato all'Esecutivo cantonale di rinunciare a far eseguire la demolizione, reputando sufficienti, per motivi di proporzionalità, la sanzione pecuniaria e la multa proposte. Il 24 seguente i ricorrenti hanno versato fr. 3'500.- alla cassa comunale.

                                  D.   Constatata la passività del municipio, con decisione 10 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha dichiarato nulli i provvedimenti adottati dal municipio in questa fattispecie ed ha ordinato lo smantellamento totale e lo sgombero della costruzione e del basamento.

                                  E.   Contro questa decisione RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Gli insorgenti sostengono di essere in possesso di una regolare licenza rilasciata loro dal municipio. Richiamata la sanzione pecuniaria e la multa inflitte loro, contestano l'ordine di demolizione, giudicandolo lesivo del principio della buona fede.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone l'autorità cantonale per il tramite dell'Ufficio domande di costruzione.

Il municipio si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE in combinazione con l'art. 207 cpv. 2 LOC.

La legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento censurato, è certa.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti è del tutto superfluo perché la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico.

L'ordine di demolizione presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto, ovvero un'opera edilizia che non può essere autorizzata a posteriori mediante permesso in sanatoria.

2.2. Nel caso concreto, la procedura di rilascio del permesso in sanatoria, esperita su sollecitazione dell'autorità cantonale, è sfociata nella decisione 17 novembre 2004 con cui il municipio ha respinto la domanda di costruzione. Il provvedimento, cresciuto in giudicato, non può essere rimesso in discussione.

È quindi assodato che l'opera in contestazione non può essere posta al beneficio di una licenza a posteriori.

Invano sostengono i ricorrenti di aver ottenuto una "regolare" licenza dal municipio. La licenza 7 febbraio 2003 e la successiva licenza 6 novembre di quello stesso anno, rilasciate con sconcertante disinvoltura dal municipio, sono nulle e prive d'effetto, perché sprovviste del preavviso del Dipartimento del territorio, obbligatoriamente esatto dall'art. 25 cpv. 2 LPT. Destituita di qualsiasi fondamento è quindi l'eccezione sollevata dai ricorrenti con riferimento al principio della buona fede.

Di principio, sono dunque date le premesse per l'adozione di misure volte a ripristinare una situazione conforme al diritto.

                                   3.   Ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore (art. 44 cpv. 1 LE).

L'applicabilità della sanzione pecuniaria alle costruzioni realizzate abusivamente fuori della zona edificabile è quantomeno opinabile. La questione può tuttavia rimanere indecisa, poiché la demolizione del manufatto eretto dai ricorrenti senza valide autorizzazione non è né impossibile, né sproporzionata.

Risulta infatti chiaramente dagli atti che il fabbricato in esame non è solo sostanzialmente diverso dalla preesistente, rudimentale tettoia, ma diverge anche in misura più che ragguardevole dai piani della costruzione sostitutiva inizialmente notificata.

È quindi innegabile che l'opera abusiva è stata realizzata in contrasto persino con il permesso (nullo) rilasciato dal municipio il 7 febbraio 2003, in flagrante violazione delle norme di procedura e di diritto materiale che disciplinano l'attività edilizia fuori zone edificabili.

Avendo i ricorrenti edificato in mala fede, devono dunque sopportare che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse pubblico postulante il ripristino di una situazione conforme al diritto. Manifestamente a torto pretendono che il municipio avrebbe già represso l'abuso con una sanzione pecuniaria di fr. 2'500.- e con una multa di fr. 1'000.-. L'adozione di questi provvedimenti è stata soltanto prospettata dal municipio al Consiglio di Stato, rispettivamente al loro architetto. I provvedimenti non sono mai stati formalmente ed effettivamente adottati. Un procedimento contravvenzionale non è peraltro mai stato aperto.

Il fatto che i ricorrenti, avvertiti dal municipio dell'intenzione dell'autorità cantonale di non rinunciare ad esigere la demolizione, si siano affrettati a versare tali importi alla cassa comunale non permette di scongiurare il provvedimento in contestazione. Trattandosi di versamenti effettuati senza causa, i ricorrenti potranno semmai rivendicarne la restituzione.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, manifestamente infondato, va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 24, 25 LPT; 43, 44 LE; 207 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ; ; ;  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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