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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.04.2007 52.2006.315

16. April 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,863 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Costruzione di tre stabili d'appartamenti

Volltext

Incarto n. 52.2006.315  

Lugano 16 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina, Ivano Ranzanici, quest'ultimo in sostituzione dei giudici Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi astenuti

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 ottobre 2006 di

RI 1, lic. rer. pol., , RI 2, , patrocinati da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 19 settembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 4463) che annulla la licenza edilizia 9 febbraio 2006 rilasciata agli insorgenti dal municipio di CO 14 per la costruzione di tre stabili d'appartamenti a __________ (part. __________ e __________);

viste le risposte:

-    24 ottobre 2006 del Consiglio di Stato;

-    14 novembre 2006 di CO 1; CO 2; CO 3; CO 4, CO 5 e CO 6;

-    15 novembre 2006 di CO 7; CO 13; CO 9; CO 10; CO 8; CO 11; CO 12;

-    4 dicembre 2006 del municipio di CO 14;

preso atto della replica 22 febbraio 2007 dei ricorrenti e delle dupliche:

-    2 marzo 2007 di CO 1; CO 2; CO 3; CO 4, CO 5 e CO 6;

-    6 marzo 2007 del Consiglio di Stato;

-    7 marzo 2007 del municipio di CO 14;

-    6 aprile 2007 di CO 7; CO 13; CO 9; CO 10; CO 8; CO 11; CO 12;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 29 luglio 2005 i ricorrenti RI 1 e RI 2 hanno chiesto al municipio di CO 14 il permesso di costruire su un terreno (part. __________ e __________) situato sulle falde del monte __________ (zona R2a) un complesso residenziale formato da 22 unità abitative, suddivise in tre distinti blocchi, disposti parallelamente alle curve di livello del pendio e dotati di un'autorimessa sotterranea comune accessibile da via __________.

Nel termine di pubblicazione della domanda, si sono opposti all'intervento numerosi vicini, sollevando una serie di censure riferite in particolare alla protezione degli alberi esistenti, all'adeguatezza dell'accesso, all'altezza ed alle distanze ed all'inserimento del complesso residenziale nel quadro del paesaggio.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio (n. 50694), il 9 febbraio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta respingendo le opposizioni dei vicini.

                                  B.   Con giudizio 19 settembre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo le due impugnative contro di esso interposte dai vicini opponenti.

Respinte le eccezioni di carenza di legittimazione attiva sollevate dai beneficiari della licenza nei confronti di taluni insorgenti, il Governo ha in seguito disatteso le censure riferite alla sufficienza dei piani allegati alla domanda di costruzione ed alle modifiche apportate al progetto nel corso della procedura d'esame.

Nel merito, l'Esecutivo cantonale ha poi escluso che la controversa edificazione deturpasse il paesaggio pittoresco in cui si inserisce, rispettivamente violasse le disposizioni di diritto comunale poste a tutela dell'alberatura esistente sui fondi dedotti in edificazione. L'abbattimento di 8 alberi dei 65 censiti, accompagnato dalla messa a dimora di altrettante piante, sarebbe comunque ammissibile.

Lesiva del diritto, a mente del Consiglio di Stato, sarebbe invece l'altezza degli edifici in corrispondenza dei corpi scale, in quanto superiore a quella (m 8.00) fissata dalle NAPR per la zona R 2a. Parimenti lesiva del diritto sarebbe l'altezza delle pergole adiacenti ai corpi scale e quella dell'edificio sovrastante l'autorimessa interrata. Su questo versante l'altezza degli edifici andrebbe misurata conteggiando anche l'altezza del corpo destinato all'accesso veicolare, che con l'edificio sovrastante formerebbe un'unica costruzione, poiché non rispetta la distanza minima di 12 m tra i singoli corpi, prescritta dall'art. 40 LE onde evitare di sommare le altezze dei singoli gradoni.

Respinte le contestazioni sollevate dai vicini con riferimento all'adeguatezza dell'accesso, il Governo ha infine ravvisato un'ulteriore violazione del diritto nella mancata indicazione del tipo di termopompa previsto.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciata loro dal municipio.

I manufatti destinati a permettere l'uscita sul tetto, argomentano, sarebbero corpi tecnici, che in quanto tali non sarebbero computabili nell'altezza. In ogni caso, qualsiasi eventuale difetto avrebbe potuto essere facilmente corretto subordinando la licenza ad opportune condizioni. Analoghe considerazioni valgono per le pergole, il cui sviluppo verticale non andrebbe conteggiato sull'altezza dell'edificio.

L'altezza del manufatto destinato ad accedere all'autorimessa interrata non andrebbe computata su quella dell'edificio sovrastante. Questo manufatto e l'edificio sovrastante non costituirebbero una costruzione a gradoni. Non sarebbero affatto dati i presupposti per misurare l'altezza secondo le regole fissate dall'art. 40 LE per questo genere di costruzioni.

Immune da violazioni del diritto sarebbe pure la licenza in quanto riferita all'impianto di riscaldamento a termopompa, che non provoca alcun genere di rumore.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i vicini opponenti, che con due distinti allegati di risposta contestano in dettaglio le tesi degli insorgenti, riproponendo in questa sede anche numerose eccezioni sollevate senza successo in prima istanza.

Il municipio condivide invece l'impugnativa, con argomenti che al pari di quelli sollevati dai resistenti saranno discussi per quanto necessario nei considerandi di diritto.

                                  E.   Con la replica i ricorrenti ribadiscono e sviluppano ulteriormente le tesi sostenute in sede di ricorso, confermandone le conclusioni e le domande di giudizio.

Il Consiglio di Stato ed il municipio si confermano nelle rispettive tesi, allegazioni e domande senza formulare osservazioni.

Gli opponenti ribadiscono a loro volta il loro punto di vista.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, beneficiari della licenza annullata dal Consiglio di Stato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai piani ed è sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta. La rappresentazione tridimensionale della controversa edificazione permette di comprenderne adeguatamente tutti gli aspetti. Le prove (sopralluogo, perizia) chieste dagli insorgenti non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Altezza dei corpi per scale, ascensore e deposito attrezzi

2.1. Il limite d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle opere edilizie, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante, in sostanza, è l'altezza delle facciate. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, gli spioventi dei tetti a falde, pur oltrepassando l'altezza del filo di gronda, non vengono per principio presi in considerazione. Salvo diversa disposizione di legge, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza (STA 14.07.06 in re T. n. 52.6.74; RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235).

2.2. Il progetto in discussione prevede di realizzare una serie di torrette sul tetto piano degli edifici che compongono il complesso residenziale. Sei di questi manufatti sono destinati a permettere alle scale ed agli ascensori di raggiungere il tetto adibito a terrazza. Gli altri quattro sono invece destinati a deposito attrezzi. La maggior parte di essi è arretrata a 5 m dal filo della facciata a valle e sporge per m 2.50 oltre la facciata a monte. Hanno una pianta che misura m 4.85 x 6.80 ed ove non siano adibiti a deposito contengono l'ascensore, le scale comuni e due piccole scale a chiocciola, che collegano direttamente il tetto alle unità abitative sottostanti. Tre di questi manufatti sono invece più piccoli. La loro altezza, misurata a partire dal piano della terrazza, varia da m 2.40 a m 2.50.

Il municipio li ha qualificati come corpi tecnici la cui altezza non sarebbe conteggiabile su quella dell'edificio sottostante. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che fosse da computare. Ne ha quindi dedotto che già per questo motivo la licenza fosse da annullare, poiché l'altezza degli immobili superava di almeno una sessantina di centimetri l'altezza massima di 8.00 m fissata dalle NAPR per la zona R2a. La tesi del Consiglio di Stato può essere soltanto parzialmente condivisa.

Nella misura in cui ospitano soltanto le scale comuni e l'ascensore i manufatti in discussione sono senz'altro da qualificare come corpi tecnici. Servono infatti ad assicurare l'accesso al tetto. In quanto tali non sono computabili sull'altezza dell'edificio.

Non sono invece corpi tecnici gli spazi riservati alle scale elicoidali che collegano il tetto alle unità abitative sottostanti. L'accesso al tetto è infatti già assicurato dalle scale comuni. Parimenti, non sono corpi tecnici i tre vani destinati a deposito attrezzi. Oltre ad essere sovradimensionati, non servono infatti ad assicurare la funzionalità degli edifici.

I ricorrenti censurano la decisione del Consiglio di Stato di annullare la licenza invece di assoggettarla ad opportune condizioni, volte a correggere il difetto in applicazione del principio di proporzionalità. La censura è fondata, poiché il progetto poteva essere facilmente emendato, subordinando la licenza all'eliminazione degli spazi riservati alle scale a chiocciola ed alla soppressione dei manufatti destinati a deposito attrezzi.

                                   3.   Altezza dei sostegni per la vegetazione sulle terrazze dei tetti

3.1. Il limite superiore per la misurazione dell'altezza è dato dal filo del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 LE). Per parapetto occorre intendere un manufatto che determina un effettivo ingombro verticale. Semplici ringhiere o balaustre, ove il vuoto prevale nettamente sul pieno, non entrano in considerazione, poiché non incrementano il volume della costruzione e non sono percepibili come ingombro (cfr. STA 5.1.07 in re T. n. 52.6.358 consid. 3.2.2.).

3.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche le esili strutture metalliche previste sulle terrazze dei tetti per sorreggere la vegetazione ornamentale fossero computabili nell'altezza degli edifici. A torto, poiché queste strutture, caratterizzate da una nettissima prevalenza degli spazi vuoti su quelli pieni, non determinano alcun ingombro.

In ogni caso, non costituivano un motivo sufficiente per annullare la licenza. Sarebbe infatti bastato subordinarla alla condizione di eliminarle.

                                   4.   Altezza del blocco centrale / angolo sudovest

4.1. L'altezza degli edifici, come detto, si misura dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda (art. 40 cpv. 1 LE). Determinanti, dal profilo delle finalità perseguite dalle disposizioni disciplinanti l'altezza degli edifici, sono infatti gli ingombri verticali, che sono essenzialmente costituiti dalle facciate.

Lo sviluppo verticale delle facciate va per principio misurato indipendentemente da eventuali arretramenti dei piani superiori rispetto ai piani sottostanti. Gli attici sono ad esempio computati nell'altezza dell'edificio (cfr. art. 43 RLE). Un'eccezione a questa regola è data nel caso di costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, nelle quali l'altezza è misurata per ogni singolo edificio, a condizione che tra i corpi situati a quote diverse si verifichi una rientranza di almeno 12 metri (art. 40 cpv. 2 LE).

La sistemazione del terreno dispone ancora l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione di terrapieni, la cui altezza non è computata su quella dell'edificio sovrastante fintanto che non supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3 m dal piede della facciata.

4.2. Nel caso concreto, la parte centrale del complesso residenziale è costituita da un blocco di cinque stabili contigui, strutturati su quattro livelli e disposti ad L sul pendio, tre rivolti verso sud e due verso ovest. La parte abitativa degli edifici, suddivisa su due livelli (piano terra e primo piano), appoggia su un piano adibito a cantine, il quale è a sua volta sovrapposto ad un piano destinato ad autorimessa comune per l'intero complesso. Verso ovest e verso sud, il piano dell'autorimessa, posta alla quota di m 420.00 s/m., è contenuto da un muro doppio (a) alto 3 m. La parte esterna è situata a 7 m dalle corrispondenti facciate degli edifici sovrastanti. Lo spazio (intercapedine) tra i due muri, largo m 2.50, è ri-empito di materiale inerte. Su questi due lati, il sovrastante piano delle cantine, situato alla quota di m 422.60 s/m., è a sua volta delimitato da un muro (b), alto m 1.50 dal terreno sistemato, ubicato a 3 m da tali facciate e volto a sorreggere un terrapieno largo 3 m.

PLANIMETRIA (ANGOLO SW)

               (a)         muro esterno piano autorimessa

                           (b)   muro esterno piano cantina

                          m 4                         edificio

                                   m 3 

                                                                                                                              N

entrata                                             edificio

autorimessa

SEZIONI W/E e S/N (ANGOLO SW)

                                                                                            432.30 m s/m.

                                                1° P

                               7 m            PT

                                                                                            425.20 m s/m.

          m 1.50      (b)                 cantine

                                                                                            422.60 m s/m.

              (a)                             autorimessa

                                                                                            420.00 m s/m.

                      m 2.50

            = terrapieno

L'angolo sudovest del blocco centrale della controversa edificazione verrebbe ad insistere sul piazzale (quota 420 m s/m.), ubicato davanti alla facciata ovest della villa (da demolire) insiste attualmente sul fondo.

In corrispondenza di quest'angolo, la controversa costruzione è alta m 12.30. Secondo l'art. 40 LE, l'altezza va infatti misurata a partire dal terreno sistemato ai piedi dei muri perimetrali che convergono nell'angolo SW dell'autorimessa (m 420.00 s/m.) sino al parapetto delle terrazze previste sul tetto degli edifici sovrastanti (m 432.30 s/m.). Il terrapieno (riempimento), largo m 2.50, previsto dietro i muri perimetrali sud ed ovest dell'autorimessa, non porta ad escludere l'altezza di questo piano dal computo dell'altezza complessiva della costruzione. L'intercapedine riempita di materiale inerte, prevista fra i muri che delimitano l'autorimessa su questi versanti, non permette di configurare il manufatto alla stregua di un terrapieno conglobante una costruzione sotterranea. Nonostante questo accorgimento e l'esile strato di terra vegetale posato sulla soletta di copertura il manufatto resta un edificio, ovvero una costruzione comprendente spazi chiusi, utilizzabili per proteggere persone o cose dagli influssi atmosferici. L'opera, vuota al suo interno ed utilizzabile per il ricovero dei veicoli, non è un terrapieno, ma un corpo di fabbrica inscindibilmente connesso all'edificio sovrastante, con il quale forma una costruzione a gradoni (STA 10.5.04 in re F. n. 52.2004.112 consid. 2.2.). Parimenti, nemmeno il terrapieno largo 3 m, previsto a livello delle cantine, esclude questo piano dal computo dell'altezza degli edifici che compongono il blocco centrale. I presupposti dell'art. 41 LE sono evidentemente insoddisfatti, poiché il dislivello tra il ciglio del terrapieno (m 425.20), ad una distanza di 3 m dal piede delle facciate sud ed ovest degli edifici, supera di gran lunga il limite di m 1.50 dal terreno naturale sottostante, che è costituito dal piazzale attualmente esistente alla quota di m 420.00 s/m..

Irrilevante, dal profilo della misurazione dell'altezza, è pure l'ar-retramento di 4 m del muro di sostegno del terrapieno, dietro il quale sono poste le cantine, rispetto al muro perimetrale dell'au-torimessa. Altrettanto privo di rilievo è l'ulteriore arretramento di 3 m delle facciate degli edifici per rapporto al muro di sostegno del terrapieno circostante le cantine. La misura degli arretramenti, inferiore a 12 m, non permette invero di applicare il particolare criterio di misurazione previsto dall'art. 40 cpv. 2 LE per le costruzioni a gradoni.

Invano si richiamano d'altro canto i ricorrenti al presumibile andamento del terreno naturale prima della costruzione dell'attuale piazzale. Determinante ai fini della misurazione dell'altezza non è l'antico livello del terreno naturale, ma il livello del terreno sistemato ai piedi del muro perimetrale dell'autorimessa, che si situa alla quota di m 420.00 s/m.

Esenti da violazioni del diritto, su questo punto, appaiono le conclusioni tratte dal Consiglio di Stato. Trattandosi di difformità che non possono essere corrette subordinando la licenza a clausole accessorie, da questo profilo, il giudizio impugnato merita dunque di essere confermato.

                                   5.   Termopompa

Per quanto riguarda le presunte manchevolezze procedurali, riscontrate dal Consiglio di Stato in relazione a questo impianto, basta rilevare che i difetti non giustificavano comunque l'annullamento dell'intera licenza. Il Governo avrebbe infatti potuto porvi facilmente rimedio colmando le lacune istruttorie per il tramite del competente servizio dipartimentale.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso può dunque essere respinto senza che occorra esaminare le ulteriori, innumerevoli censure sollevate dai resistenti in sede di risposta al ricorso.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 40, 41 LE; 14 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che a titolo di ripetibili rifonderanno:

                                           -  fr. 5'000.- ai resistenti CO 1; CO 2; CO 3; CO 4, CO 5 e CO 6 e

                                           -  fr. 5'000.- ai resistenti CO 7; CO 13; CO 9; CO 10; CO 8; CO 11; CO 12.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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