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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2006 52.2006.314

20. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,436 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Multa per violazione del regolamento patriziale concernente l'utilizzo di una teleferica

Volltext

Incarto n. 52.2006.314  

Lugano 20 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 ottobre 2006 di

RI 1, , patrocinato da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 19 settembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 4475) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 giugno 2006 con cui l'CO 1 gli ha inflitto una multa per violazione del regolamento della teleferica __________ - __________;

viste le risposte:

-    17 ottobre 2006 del Consiglio di Stato;

-    20 ottobre 2006 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il CO 1 è proprietario della teleferica __________ - __________;

che l'impianto ha due stazioni intermedie, la prima a __________, la seconda, più in alto, a __________;

che la teleferica è dotata di una cassa automatica alla stazione di partenza inferiore, presso la quale, entro determinate fasce orarie, è presente anche del personale di servizio; l'accesso alla teleferica è dato soltanto ai possessori di un biglietto valido, in grado di sbloccare il cancello;

che le stazioni intermedie e la stazione superiore sono invece prive di casse e di addetti; gli utenti che si servono della teleferica partendo da una stazione intermedia o dalla stazione superiore possono accedervi liberamente;

che il 27 aprile 2006 l'CO 1 ha scritto al ricorrente per segnalargli di aver constatato che nelle precedenti settimane aveva utilizzato la teleferica senza acquistare alcun biglietto; l'ha quindi invitato a prendere contatto con i responsabili alla stazione di partenza al fine di regolare il pagamento delle corse effettuate;

che l'11 maggio 2006 RI 1 ha preso contatto telefonico con il presidente del patriziato, chiedendogli di inviargli una polizza di versamento per pagare una ventina di corse, in parte a saldo di quelle già effettuate ed in parte in anticipo su quelle che intendeva ancora effettuare;

che il presidente del patriziato gli avrebbe detto di rivolgersi al personale di servizio alla stazione inferiore della teleferica;

che la sera di quello stesso giorno il ricorrente ha utilizzato la teleferica in discesa da __________ fino alla stazione intermedia inferiore di __________ senza pagare alcun biglietto;

che il 24 maggio 2006 l'CO 1 ha notificato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per aver violato le regole che disciplinano l'utilizzo dell'impianto di trasporto; il rapporto avvertiva il prevenuto che gli sarebbe stata inflitta una multa di fr. 300.-;

che RI 1 si è giustificato asserendo in buona sostanza di non aver mai inteso sottrarsi all'obbligo di pagare le corse, ma di non aver mai potuto farlo effettivamente, non avendo reperito personale alla stazione di partenza;

che con decisione 14 giugno 2006 l'CO 1 ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.- per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento della teleferica;

che con giudizio 19 settembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1;

che il Governo ha in sostanza ritenuto provata l'infrazione ed adeguatamente commisurata la sanzione inflitta;

che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla multa;

che l'insorgente solleva una serie di eccezioni, obiettando in particolare che alla stazione superiore di __________ non viene fornita alcuna informazione sulle modalità di pagamento del biglietto per chi usa la teleferica soltanto in discesa sino ad una stazione intermedia; non esiste alcuna cassa e non è nemmeno dato di sapere a quanto ammonti il prezzo del biglietto per questa corsa; oltretutto, conclude il ricorrente, non avrebbe dovuto pagare alcun biglietto in quanto titolare di un abbonamento Ticinocard;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;

che ad identica conclusione perviene il patriziato, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 146 cpv. 1 LOP; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti;

che, giusta l'art. 118 cpv. 1 LOP, l'CO 1 applica la multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata; 

che il regolamento della teleferica del patriziato di __________, definite le modalità di funzionamento (art. 2) e gli orari (art. 3), stabilisce le tariffe minime e massime per il trasporto di persone (art. 4), di merci (art. 5) e di animali (art. 6); le singole tariffe sono invece fissate da un'apposita ordinanza dell'CO 1;

che l'art. 9 stabilisce inoltre che le violazioni del regolamento sono punite con la multa sino a fr. 1'000.-;

che, nel caso concreto, l'CO 1 ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.- per aver utilizzato a più riprese la teleferica in discesa da __________ a __________ senza pagare il biglietto;

che il ricorrente non contesta la materialità dei fatti, ma sostiene in buona sostanza di non aver saputo come pagare il biglietto, essendo le stazioni utilizzate prive di casse e di personale di servizio; per la prima volta in questa sede afferma inoltre di non essere nemmeno tenuto a pagarlo in quanto titolare di un abbonamento Ticinocard;

che già quest'ultima eccezione permette di prosciogliere il ricorrente dagli addebiti che gli vengono mossi;

che la riserva, contenuta nell'ordinamento tariffale della teleferica, secondo cui l'utilizzo della Ticinocard è possibile solo in presenza del personale di esercizio alla stazione di partenza durante gli orari di apertura dello sportello, è di natura meramente pratica; serve indirettamente ad indicare ai possessori dell'abbona-mento che il cancello per accedere alla teleferica può essere sbloccato senza biglietto soltanto se è presente il personale di servizio;

che tale riserva non limita affatto la validità della carta; tanto meno permette di infliggere una multa ad un utente che si serve della teleferica soltanto in discesa, a partire dalla stazione superiore e sino ad una stazione intermedia;

che, impregiudicata la questione di sapere se in assenza di una norma di regolamento che commini la multa a chi utilizza l'impianto senza pagare il biglietto, la sanzione era comunque ingiustificata ab initio, perché alla stazione di __________ non vengono fornite sufficienti indicazioni né sul prezzo del biglietto per una discesa sino ad una stazione intermedia, né sulle modalità di pagamento;

che l'indicazione contenuta nell'ordinanza tariffale dell'CO 1, secondo cui per l'uso delle stazioni intermedie la tariffa è calcolata per differenza tra la stazione di partenza e la stazione di arrivo, rispettivamente che le corse vanno pagate alla cassa presso la stazione di partenza o notificate sull'apposito modulo non è infatti esposta all'albo della stazione superiore; tanto meno sono disponibili gli appositi moduli;

che, nel caso in esame, il ricorrente, ignorando di non essere tenuto a pagare il biglietto in quanto possessore di un abbonamento Ticinocard, l'11 maggio 2006 aveva oltretutto espressamente manifestato al presidente del patriziato l'intenzione di pagare le corse effettuate, chiedendogli di inviargli una cedola di versamento;

che, anche se l'interpellato l'avesse invitato a rivolgersi al personale di servizio alla stazione inferiore, dagli atti del procedimento non emergono comunque elementi che permettano di rimproverare al ricorrente di aver utilizzato la teleferica con l'intenzione di sottrarsi all'obbligo del pagamento del biglietto, per essere sceso, la sera di quello stesso giorno, da __________ alla stazione intermedia di __________, non servita da personale e priva di cassa automatica, evitando di proposito di passare successivamente alla stazione inferiore di __________;

che le omissioni del patriziato, in particolare la mancata indicazione del prezzo della corsa di discesa da __________ a __________, rispettivamente la mancata messa a disposizione degli utenti, presso le stazioni superiori, dei moduli per notificare le corse previsti dall'ordinanza sulle tariffe, non permettono di ipotizzare che il ricorrente abbia agito con dolo;

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la multa e la decisione governativa che la conferma;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili, commisurate tenendo conto che l'eccezione riferita alla Ticinocard è stata sollevata soltanto in questa sede, sono a carico del patriziato secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 118, 146 LOP; 9 regolamento della teleferica __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.           la decisione 19 settembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 4475).

1.2.           la decisione 14 giugno 2006 dell'CO 1, che infligge al ricorrente una multa di fr. 300.-;

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. Ufficio patriziale di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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