Incarto n. 52.2006.287
Lugano 4 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Cinzia Luzzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 settembre 2006 di
RI 1
contro
la risoluzione 31 agosto 2006 del Dipartimento delle istituzioni (n. 43), che respinge il reclamo 17 luglio 2006 presentato dagli insorgenti avverso la decisione 3 luglio 2006 dell'azienda acqua potabile del comune di __________, con la quale è stato fatto loro ordine di procedere al risanamento dell'allacciamento privato dell'acqua potabile sulla part. n. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
- 25 settembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni;
- 3 ottobre 2006 dell'azienda acqua potabile del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 sono comproprietari di una casa d'abitazione situata a __________ in località __________. A monte del fondo corre una strada comunale, che nella primavera del 2003, a causa di un'inondazione, ha subito uno smottamento.
B. Il 19 maggio 2003 lo studio d'ingegneria __________ ha comunicato a RI 1 che durante i lavori di sistemazione della suddetta strada era emerso che la condotta d'allacciamento dell'acqua potabile esistente all'interno della sua proprietà si trovava ad una profondità insufficiente (meno di 30 cm) rispetto alla superficie del terreno, per cui vi era il rischio che la stessa potesse gelare durante i periodi di maggior freddo. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 3 luglio 2006 l'azienda acqua potabile del comune di __________ (AAP) ha quindi ordinato aRI 1, sotto comminatoria delle sanzioni previste dall'art. 292 CP, di provvedere, entro 30 giorni, all'adeguamento del loro allacciamento alle normative e disposizioni vigenti in materia.
C. Adito su reclamo da RI 1, il 31 agosto 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha confermato tale risoluzione, ritenendo in sostanza che fosse compito dei proprietari del fondo provvedere affinché il loro allacciamento alla rete dell'acqua potabile fosse conforme alle norme tecniche in materia. Per quanto concerne invece l'accertamento di un'eventuale responsabilità di terzi per i disagi patiti in seguito ai vari episodi di congelamento della tubatura verificatisi a partire dal 2003, esso ha ritenuto che si trattava di una questione di competenza del giudice civile.
D. Contro il predetto giudizio dipartimentale, i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che sia fatto ordine all'AAP di intervenire a sue spese sul loro fondo, al fine di ripristinare la regolarità dell'allacciamento primitivo. Postulano quindi che tutti i danni derivanti dalla condotta dell'acqua siano addebitati all'APP, ferma restando la sospensione di ogni pagamento per l'erogazione di acqua potabile al loro mappale. Protestano inoltre spese e ripetibili nella misura di fr. 20'000.- per i danni effettivi, fisici e morali, patiti a causa della mancata erogazione di acqua potabile per circa tre mesi all'inizio del 2006. Sostengono che l'attuale situazione sarebbe da ricondurre allo smottamento della strada comunale avvenuto nel 2003 e ai conseguenti lavori di sistemazione della stessa che hanno modificato la morfologia della loro proprietà, per cui contestano di dover procedere al risanamento del loro allacciamento.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni, senza formulare osservazioni, e l'AAP, adducendo degli argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 40 LMSP). Il ricorso, inoltrato tempestivamente (art. 42 LMSP e 46 cpv. 1 PAmm) da delle persone legittimate ad agire (art. 42 LMSP e 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le prove invocate dalle parti (perizia, testi) non appaiono infatti atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il presente giudizio.
2.Giusta l'art. 39 cpv. 1 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan), ogni edificio adibito ad abitazione dev'essere allacciato a spese del proprietario ad una rete di distribuzione d'acqua potabile con l'impianto di almeno un rubinetto per ogni famiglia che vi risiede.
A __________ il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è disciplinato dal regolamento dell'azienda acqua potabile (RAAP), adottato dal consiglio comunale l'8 dicembre 1996 ed approvato dal Dipartimento delle istituzioni il 29 aprile 1997. Giusta l'art. 22 RAAP, la rete di distribuzione è costituita da condotte posate di regola su area pubblica che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad esse collegate. Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona edificabile da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte private di allacciamento. Sono pure considerate rete di distribuzione quelle condotte posate su proprietà private che servono più fondi. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete spettano esclusivamente all'AAP.
Le condotte private di allacciamento sono invece quelle che trasportano l'acqua dalla rete di distribuzione alle singole proprietà (art. 27 RAAP). In virtù dell'art. 19 prima frase RAAP, il quale si ispira all'art. 39 cpv. 1 LSan, i proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'AAP. Il proprietario del fondo deve fare eseguire il raccordo alla rete pubblica unicamente dal concessionario incaricato dall'AAP (art. 29 RAAP). Conformemente all'art. 30 cpv. 4 RAAP, tali istallazioni devono essere eseguite in modo da essere protette dal gelo.
3.Nel caso di specie, è incontestato che la condotta di allacciamento privata dell'acqua potabile che serve l'abitazione degli insorgenti è da tempo esposta al gelo per il fatto che essa si trova nel terreno ad una profondità insufficiente a preservarla da simili fenomeni durante la stagione fredda. Ne discende dunque che detto impianto non è conforme alle prescrizioni tecniche sancite dall'art. 30 cpv. 4 RAAP. Nella misura in cui, in virtù dei combinati art. 39 cpv. 1 LSan, 19 e 29 e RAAP, spetta al proprietario provvedere affinché il proprio fondo sia adeguatamente allacciato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, è pertanto a giusto titolo che l'AAP si è rivolta ai ricorrenti per esigere il ripristino di una situazione conforme alle esigenze imposte dalla legge. Detto intervento travalica infatti i limiti della semplice manutenzione o riparazione della tubatura esistente, in quanto comporta l'intero rifacimento dell'allacciamento, per cui la sua esecuzione non compete all'APP, come previsto dall'art. 33 RAAP. Nulla muta a questo proposito che, secondo gli insorgenti, la condotta era stata inizialmente posata in modo regolare e che gli attuali problemi d'allacciamento sarebbero da ricondurre allo smottamento della strada comunale avvenuto nella primavera del 2003 e ai lavori di sistemazione della medesima che sono poi stati eseguiti. Il loro obbligo d'intervento, volto a ripristinare il regolare allacciamento della loro abitazione alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, sussiste in effetti a prescindere dalle cause che hanno determinato l'attuale situazione. Gli argomenti sollevati dai ricorrenti assumono rilevanza unicamente ai fini della questione di sapere chi in ultima battuta dovrà sopportare i costi per il rifacimento dell'allacciamento. Sennonché, come giustamente rilevato dalla precedente autorità di giudizio, si tratta di un problema di natura squisitamente giusprivatistica, che dovrà semmai essere sottoposto al giudice civile e non a quello amministrativo, anche nel caso in cui le pretese di risarcimento dovessero essere avanzate nei confronti dell'ente pubblico (art. 6 PAmm).
4.In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dunque respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 40, 42 LMSP; 39 LSan; 1, 19, 22, 27, 29, 30, RAAP di __________; 3, 6, 18, 28, 31, 43, 46, 60 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno alla controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria