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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.10.2006 52.2006.277

18. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,296 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Demolizione di un recinto per animali realizzato senza permesso in una zona di mantenimento (art. 33 OPT)

Volltext

Incarto n. 52.2006.277 52.2006.280  

Lugano 18 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi (a) 8 settembre 2006 e (b) 11 settembre 2006 di

a)     b)

C__________, , patrocinato da: avv. F__________, ,   C__________, ,  

contro  

la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3882) che annulla la decisione 22 febbraio 2006 con cui il municipio di L__________ ha ordinato a CO 1 e CO 2 di demolire un recinto per animali realizzato senza permesso in località C__________ di C__________ (part. __________);

viste le risposte:

-    19 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    20 settembre 2006 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    25 settembre 2006 del municipio di L__________;

-      4 ottobre 2006 di CO 1 e CO 2;

al ricorso sub a)

-    19 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    20 settembre 2006 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    21 settembre 2006 di C__________;

-      4 ottobre 2006 di CO 1 e CO 2;

al ricorso sub b)

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che i resistenti CO 2 e CO 1 sono comproprietari di un piccolo fondo (part. __________di 151 mq), situato alle __________ nella zona di mantenimento (ZM), sul retro della loro casa d'abitazione;

che, senza chiedere alcun permesso, una dozzina di anni or sono, i resistenti vi hanno costruito una sorta di gabbia, costituita da un'intelaiatura metallica di 47 mq, alta m 2.50 ed avvolta tanto sui lati, quanto verso l'alto da una rete metallica a maglia fine;

che, su richiesta del municipio, il 2 agosto 2004 i resistenti hanno chiesto il permesso in sanatoria per il manufatto realizzato abusivamente;

che alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui il ricorrente C__________;

che il 31 gennaio 2005, il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria, ritenendo il manufatto contrario all'art. 30 cpv. 2 NAPR, che nella zona ammette soltanto il riattamento, la manutenzione ed il rifacimento delle costruzioni esistenti ad esclusione di nuovi edifici, riservati modici ampliamenti dettati da esigenze funzionali ed opere di arredo da giardino;

che la decisione è stata confermata in ultima istanza da questo tribunale con sentenza 19 ottobre 2005, mediante la quale ha escluso che la decisione del municipio di negare al manufatto la qualifica di arredo da giardino violasse il diritto;

che con decisione 22 febbraio 2006 il municipio ha ordinato ai resistenti di demolire il manufatto;

che con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di ripristino, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 2 e CO 1;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che il municipio avesse omesso di chiedere l'avviso del Dipartimento del territorio prescritto dall'art. 47 RLE; irrilevante sarebbe il fatto che il dipartimento, in sede di risposta al ricorso, abbia dichiarato di disinteressarsi della vertenza;

che contro il predetto giudizio insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia il comune di Lugano, che ne chiede l'annullamento, sia l'opponente C__________, che chiede l'annullamento del dispositivo che lo condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili alla controparte;

che, eccepita la partecipazione al giudizio governativo del Consigliere di Stato direttore del Dipartimento del territorio, primo cugino della moglie del ricorrente CO 2, il comune contesta in sostanza che l'ordine di demolizione debba essere preavvisato dal Dipartimento del territorio;

che C__________ si limita invece a contestare la condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili;

che i ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, rispettivamente da CO 2 e CO 1, che contestano in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti di cui si dirà semmai nei seguenti considerandi;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) sono incontestabilmente date;

che i ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine;

che avendo il medesimo oggetto possono essere evasi con unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che le eccezioni sollevate dal comune con riferimento all'art. 26 lett. a CPC ed al rapporto di parentela del Consigliere di Stato direttore del Dipartimento del territorio con la moglie del ricorrente CO 2 possono rimanere indecise, poiché i ricorsi vanno comunque accolti per i motivi che seguono;

che giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico;

che secondo l'art. 47 RLE, prima di ordinare la demolizione o la rettifica di edifici o impianti fuori delle zone edificabili, il municipio deve chiedere al Dipartimento del territorio di pronunciarsi sull'applicazione del diritto di competenza cantonale;

che la disattenzione di quest'ultima formalità non comporta l'annullamento dell'ordine di demolizione quando il difetto può essere facilmente emendato in sede di ricorso, raccogliendo il preavviso mancante;

che nel caso concreto il controverso manufatto è situato in una zona di mantenimento degli insediamenti, ovvero in una zona di utilizzazione speciale che l'art. 33 OPT permette di designare giusta l'art. 18 LPT per la conservazione di piccoli insediamenti fuori delle zone edificabili (STA 19.10.2005 in eadem re; 22.2. 1995 in re comune di S. e D.; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Berna 2006, Raumplanungsgesetz, ad art. 15 n. 10 pag. 340, art. 18 n. 40);

che il fatto che la zona di mantenimento si situi fuori delle zone edificabili richiamava di per sé l'applicazione dell'art. 47 RLE;

che non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che i permessi di costruzione in queste zone soggiacciano in primo luogo al regime ordinario dell'art. 22 LPT e soltanto in subordine a quello eccezionale dell'art. 24 LPT (cfr. per analogia STA 52.5. 253-255 del 18.8.2005 in re comune di L. e DD SA consid. 2.3);

che l'applicabilità dell'art. 47 RLE ed il rifiuto del Dipartimento del territorio di prendere posizione in merito all'ordine di demolizione emanato dal municipio non legittimava tuttavia il Consiglio di Stato ad annullare il provvedimento censurato;

che, dichiarando in sede di risposta al ricorso inoltrato da CO 2 e CO 1 di disinteressarsi della vertenza, il Dipartimento del territorio ha in effetti indirettamente rilevato che l'ordine riguardava essenzialmente l'applicazione del diritto comunale;

che il dipartimento ha quindi anche manifestato il suo avviso in merito all'applicazione del diritto cantonale;

che, stando così le cose, i ricorsi vanno accolti, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, verificata l'eccezione sollevata dal comune nei confronti del Consigliere di Stato direttore del Dipartimento del territorio, esamini il merito del ricorso inoltratogli da CO 2 e CO 1 contro l'ordine di demolizione impartito loro dal municipio di L__________;

che, in quest'ambito, il Governo terrà anche presente che il ricorrente C__________, contestando unicamente la condanna al pagamento delle ripetibili, ha in sostanza rinunciato a proseguire nella lite;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

che le ripetibili al ricorrente C__________ sono poste a carico dello Stato, in quanto unico resistente.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 22, 24 LPT; 47 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3882) è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché esamini il merito del ricorso inoltratogli da CO 2 e CO 1 contro l'ordine di demolizione impartito loro dal municipio di L__________.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà al ricorrente C__________ fr. 200.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ,   ; ;

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 1, 2 patrocinati da: PA 1 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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