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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.01.2007 52.2006.274

25. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,486 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Divieto a tempo indeterminato di tenere animali da redditto e ordine di cedere, vendere o macellare l'intero effettivo

Volltext

Incarto n. 52.2006.274  

Lugano 25 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 settembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 22 agosto 2006 (n. 3875) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il gravame presentato dal ricorrente contro la risoluzione 7 febbraio con cui il Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, gli aveva vietato a tempo indeterminato di tenere animali da reddito (bovini, ovini, caprini, suini ed equini) ed ordinato di cedere, vendere o macellare entro il 28 febbraio 2006 l'effettivo custodito;

viste le risposte:

-    22 settembre 2006 del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale (UVC);

-    26 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. RI 1 è titolare di un'azienda agricola ad __________, dedita all'allevamento di animali da reddito. Secondo il rilevamento ufficiale (giorno di riferimento 2 maggio 2006), l'effettivo era composto di dodici bovini, dieci equini e sedici caprini.

Dal 1994 l'azienda del ricorrente è stata ripetutamente oggetto di ispezioni e di provvedimenti amministrativi volti a migliorare le condizioni di detenzione degli animali. L'UVC gli ha inoltre inflitto le seguenti multe, cresciute in giudicato:

·         l'11 settembre 2001 (fr. 220.–) per violazioni della legge federale sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978 (LPDA; RS 455) e della relativa ordinanza (OPAn);

·         il 28 gennaio 2002 (fr. 120.–) per violazioni della legge federale sulle epizoozie del 1. luglio 1966 (LFE; RS 916.40) e della relativa ordinanza (OFE);

·         il 26 febbraio 2003 (fr. 270.– ) per violazioni della LFE e dell'OFE;

·         il 27 febbraio 2003 (fr. 320.– ) per violazioni della LPDA e dell'OPAn, rispettivamente per violazioni alla LFE e all'OFE (fr. 370.–).

b. Dando seguito alla denuncia sporta dall'UVC, il 7 aprile 2003 il Procuratore pubblico ha condannato il ricorrente al pagamento di una multa di fr. 500.– per aver negligentemente trascurato in modo grave dei bovini e tre equini, in particolare per averli custoditi all'esterno, in modo trasandato, su di un sedime innevato, senza possibilità di accedere ad un riparo sufficientemente spazioso e soprattutto privo di foraggio. L'autorità penale ha fondato il provvedimento sui combinati disposti degli art. 27 cpv. 1 lett. a, 27 cpv. 2, 3 cpv. 1 e 2, 2 LPDA, rispettivamente sugli art. 2 cpv. 1 e 2, 3, 4 OPAn.

c. In ragione delle ripetute violazioni delle normative sulla protezione degli animali, il 6 febbraio 2004 il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura, ha altresì escluso l'azienda agricola del ricorrente dai pagamenti diretti e dai contributi ecologici per l'anno 2003.

B.     A seguito di un'ulteriore ispezione effettuata il 3 febbraio 2006, l'UVC ha vietato al ricorrente di tenere animali da reddito a tempo indeterminato (art. 24 LPDA), ordinando al contempo la cessione, la vendita o la macellazione dell'intero effettivo custodito entro il 28 febbraio 2006 (art. 25 LPDA). L'autorità cantonale ha ritenuto che l'insorgente non avesse ancora dotato la propria azienda delle infrastrutture sufficienti per una corretta custodia degli animali.

                                  C.   Con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia parzialmente accolto il ricorso presentato da RI 1 contro la suddetta decisione dipartimentale. L'Esecutivo cantonale ha limitato nel tempo (ovvero sino al 31 marzo 2007) il divieto di tenere animali, confermando comunque l'obbligo posto al ricorrente di alienare il bestiame custodito al momento della decisione di prima istanza.

Il Governo ha ritenuto che le condizioni di custodia degli animali fossero ancora insufficienti. Ha tuttavia reputato che fosse sproporzionato vietare al ricorrente la custodia di animali da reddito a tempo indeterminato, giacché tale estrema ipotesi non gli era mai stata ventilata prima e che gli equini esaminati in occasione dell'ultimo sopralluogo versavano in discrete condizioni di salute.

                                  D.   Contro il suddetto giudizio governativo il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga tolto il divieto di tenere animali.

                                         L'insorgente sostiene che tale provvedimento aggraverebbe la sua già precaria situazione finanziaria, considerato in particolare che gli impedirebbe di ottenere i contributi agricoli per il 2006 ed il 2007. Sostiene inoltre che gli animali versano in buone condizioni e che il divieto in questione si opporrebbe all'ottenimento dei permessi edilizi necessari per rinnovare l'azienda.

E.     All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'UVC, che rinvia alle osservazioni formulate davanti alla precedente istanza.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 8 cpv. 2 LCPDA), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono certe. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Il ricorrente si limita a chiedere che venga tolto il divieto di tenuta animali. Egli non contesta per contro l'ordine impartitogli dall'UVC e confermato dal Consiglio di Stato di cedere, vendere o macellare l'intero effettivo custodito (decisione 7 febbraio 2006 dell'UVC, dispositivo n. 2). Tale ordine è dunque cresciuto in giudicato e non può essere rimesso in discussione in questa sede.

3.3.1. L’art. 2 cpv. 1 LPDA esige che agli animali venga riservato un trattamento che tenga conto nel miglior modo possibile delle loro necessità. Chiunque si occupa di animali, soggiunge la norma (cpv. 2), deve, nella misura consentita dalle circostanze, aver cura del loro benessere. Chiunque tiene un animale o lo custodisce, precisa l’art. 3 cpv. 1 LPDA, deve in particolare nutrirlo, prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero. La libertà di movimento necessaria all’animale non deve essere durevolmente o inutilmente limitata, se ciò comporta dolori, sofferenze o lesioni per l’animale (art. 3 cpv. 2 LPDA).

                                         Gli animali, dispone ulteriormente l’art. 1 OPAn, devono essere tenuti in un modo che non turbi le loro funzioni corporee e il loro comportamento e che non superi le loro possibilità d’adattamen-to (cpv. 1). La nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo il livello dell’esperienza e le conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, ai bisogni dell’animale (cpv. 2). Gli animali devono essere approvvigionati regolarmente e sufficientemente con foraggio adeguato e, se necessario, con acqua (art. 2 cpv. 1 OPAn). La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti alle condizioni di tenuta e sostituire il comportamento proprio della specie, nella misura in cui esso è limitato dalla tenuta e necessario per la salute (art. 3 cpv. 1 OPAn).

                                         3.2. Giusta l'art. 24 LPDA anche se non ricorrono gli estremi della pena, l’autorità può fare divieto, temporaneo o a tempo indeterminato, di tenere animali, di commerciare o trattare professionalmente con essi, a chi è stato punito per reiterate o gravi infrazioni alle disposizioni della LPDA, ai disposti esecutivi emanati in virtù di essa o alle singole decisioni dell’autorità competente (lett. a) oppure per infermità o deficienza mentale, alcolismo o altri motivi è incapace di detenere un animale (lett. b).

                                   4.   In occasione delle numerose ispezioni effettuate nel corso dell'ultimo decennio presso l'azienda agricola del ricorrente, l'UVC ha ripetutamente accertato che egli non era in grado di assicurare a molti dei propri animali né il ricovero, né le cure, né il foraggio necessari al loro corretto sostentamento. Lo attestano inequivocabilmente i numerosi rapporti di ispezione versati agli atti, che il ricorrente peraltro non contesta. Durante l'ultimo sopralluogo, avvenuto il 3 febbraio 2006, l'UVC ha laconicamente constatato che nonostante i ripetuti solleciti, l'insorgente non aveva provveduto a migliorare le condizioni di detenzione degli animali (accesso alle mangiatoie, isolamento ed illuminazione della stalla, cure adeguate, realizzazione di una lettiera). Le autorità competenti hanno ripetutamente punito il ricorrente per aver negligentemente violato i disposti della LPDA (v. consid. A). Per i medesimi motivi, egli è stato inoltre escluso dal beneficio dei pagamenti diretti per l'anno 2003. A fronte di tale desolante situazione, il giudizio impugnato, che conferma il divieto di tenere animali, limitando tuttavia la sua efficacia al 31 marzo 2007, regge perfettamente alle critiche del ricorrente. Il provvedimento appare necessario affinché egli provveda finalmente a realizzare gli interventi indispensabili ad una corretta detenzione degli animali.

                                   5.   In esito a quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto, confermando il giudizio governativo.

La tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3, 24 LPDA; 1, 2, 3 OPAn; 8 LCPDA; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      3.   Intimazione a:

  ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario