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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.10.2006 52.2006.259

5. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,271 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Licenza edilzia per sopraelevare uno stabile nel nucleo (concessione di una deroga)

Volltext

Incarto n. 52.2006.259  

Lugano 5 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 agosto 2006 di

RI 1 RI 2 entrambe patrocinate da: PA 1  

contro  

la decisione 12 luglio 2006 del Consiglio di Stato (n. 3477) che annulla la licenza edilizia 7 settembre 2005 rilasciata alle insorgenti dal municipio di CO 2 per sopralevare uno stabile del nucleo (part. 122);

viste le risposte:

-      5 settembre 2006 del Consiglio di Stato

-    14 settembre 2006 della comunione ereditaria fu CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 18 maggio 2005 le ricorrenti RI 1 e RI 2 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di riattare uno stabile abitativo situato nella zona del nucleo (part. 122);

che il progetto prevedeva di innalzare il tetto di m 0.50 alla gronda, rispettivamente di m 1.76 al colmo allo scopo di ricavare dei locali abitabili nel sottotetto;

che nel termine di pubblicazione la comunione ereditaria fu CO 1, proprietaria di uno stabile (part. 111), situato al di là del vicolo che passa a monte di quello dedotto in edificazione, si è opposta all'intervento;

che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 7 settembre 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della comunione ereditaria qui resistente;

che con giudizio 12 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente;

che, riconosciuta la legittimazione attiva dell'insorgente, il Governo ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione non potesse essere accolta, poiché non menzionava la richiesta di deroga all'art. 45 cpv. 3 NAPR, che esclude, salvo eccezioni, le sopraelevazioni ed impone di mantenere la quota del colmo dei tetti;

che contro il predetto giudizio le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciata loro dal municipio;

che, contestata la legittimazione attiva della comunione ereditaria opponente, le ricorrenti rimproverano in sostanza al Consiglio di Stato di aver violato il divieto di formalismo eccessivo e di essere incorso in un diniego di giustizia formale, omettendo di esaminare il merito dell'impugnativa;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;

che ad identica conclusione perviene la vicina opponente, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che la legittimazione attiva delle ricorrenti, beneficiarie della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle planimetrie allegate alla domanda di costruzione e dalle fotografie prodotte dalle ricorrenti; un sopralluogo non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, che per situazione appaiono legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con la situazione degli altri cittadini;

che l'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse per-sonale, attuale, diretto e concreto a dolersi del pregiudizio arrecatogli dal provvedimento censurato, che l'impugnativa intende rimuovere;

che, nel caso concreto, non v'è dubbio che la comunione ereditaria opponente, in quanto proprietaria di una casa d'abitazione (part. 111), situata a meno di dieci metri da quella dedotta in edificazione, appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone che per situazione appaiono legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con la situazione degli altri cittadini;

che palese essendo l'interesse della comunione ereditaria qui resistente ad opporsi all'intervento, corretta appare la decisione del Consiglio di Stato di riconoscerle la legittimazione attiva ad impugnare la licenza edilizia;

che l'opposizione è stata inoltrata nei termini di pubblicazione della domanda di costruzione; seppure succintamente motivata, essa indicava chiaramente l'intenzione, già preannunciata alle ricorrenti, di opporsi all'innalzamento dell'immobile;

che anche da questo profilo il riconoscimento della legittimazione attiva ad impugnare la licenza edilizia sfugge dunque alla critica delle ricorrenti;

che giusta l’art. 45 cpv. 3 NAPR di __________, nella zona del nucleo sono ammessi soltanto ampliamenti di piccole dimensioni e per necessità tecniche inderogabili;

che, di norma, precisa il disposto, sono escluse sopraelevazioni; in particolare deve essere mantenuta la quota del colmo delle costruzioni non accessorie; deroghe, soggiunge, sono permesse allo scopo di un miglior inserimento urbanistico architettonico per edifici o parti di essi notoriamente più bassi;

che la domanda di costruzione e l'avviso di pubblicazione alla rubrica deroghe indicavano nessuna;

che il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in mancanza dell'esplicita richiesta, il municipio non era tenuto a rilasciare delle deroghe;

nulla escluderebbe che, in caso di un'esplicita richiesta, anche altri cittadini si sarebbero opposti al rilascio della licenza;

che, implicitamente, il Governo ha ritenuto che la mancata indicazione di una richiesta di deroghe costituisse una violazione di una formalità essenziale, che ostava al rilascio di una deroga per la sopraelevazione ed esigeva la ripetizione dell'intera procedura;

che, nelle particolari circostanze del caso concreto, la tesi non può essere accreditata in quanto lesiva del divieto di formalismo eccessivo;

che la mancata indicazione della richiesta di deroghe nella domanda di costruzione e nell'avviso di pubblicazione non costituisce un difetto atto ad invalidare la licenza edilizia (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 6 n. 782 seg.); la disattenzione di questa prescrizione d'ordine potrebbe semmai comportare la restituzione del diritto di opporsi al rilascio della licenza edilizia;

che l’art. 45 cpv. 3 NAPR non istituisce peraltro una vera e propria facoltà di deroga, ma un regime giuridico secondario, che a determinate condizioni permette all'autorità di scostarsi dalla norma principale (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., vol. 1 n. 790 seg);

che il fatto che le ricorrenti, nella domanda di costruzione, abbiano indicato di non chiedere deroghe e che la pubblicazione non menzionasse alcuna richiesta di deroga non impediva dunque al municipio di verificare se fossero dati i presupposti per scostarsi dalla norma di PR che, salvo eccezioni, esclude le sopraelevazioni di edifici del nucleo;

che, da questo profilo, il giudizio governativo impugnato va annullato siccome lesivo del divieto di formalismo eccessivo;

che entro questi limiti, il ricorso va accolto; non può invece essere accolta la domanda di conferma della licenza edilizia, poiché il Consiglio di Stato non è entrato nel merito del ricorso; gli atti gli vanno dunque rinviati affinché si pronunci sulla conformità della sopraelevazione per rapporto all’art. 45 NAPR;

che la tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza; nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono poste a carico dei membri della comunione ereditaria resistente;

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 45 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 12 luglio 2006 del Consiglio di Stato (n. 3477) è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico dei membri della comunione ereditaria resistente nella misura di fr. 900.- e delle ricorrenti per la differenza.

                                   3.   I membri della comunione ereditaria resistente rifonderanno alle ricorrenti fr. 900.- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

      ;   ;       ; ;

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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