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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.10.2006 52.2006.253

4. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,987 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Corsa di controllo ordinata nei confronti di un conducente ultranonagenario

Volltext

Incarto n. 52.2006.253  

Lugano 4 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 agosto 2006 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione 12 luglio 2006 (n. 3501) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso contro la risoluzione 9 giugno 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha ordinato di sottoporsi ad una corsa di controllo ai sensi dell'art. 29 OAC;

viste le risposte:

-    24 agosto 2006 della Sezione della circolazione;

-    29 agosto 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, classe 1915, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore della categoria B.

Il 16 maggio 2006, verso le ore 11.35, il ricorrente circolava sulla propria autovettura (__________) nei pressi delle scuole della Gerra in Via Trevano a Lugano allorquando è stato fermato dalla polizia comunale per aver omesso di cedere la precedenza ad un adolescente, che in quel momento stava attraversando le strisce pedonali.

Richiamati il rapporto di contravvenzione intimato al ricorrente il 29 maggio 2006 e le relative osservazioni da questi presentate il 2 giugno 2006, il 28 luglio 2006 la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 300.–, fondando il provvedimento sugli art. 33, 90 cifra 1 LCStr e 6 cpv. 1 ONC. Tale decisione è stata impugnata ed è attualmente pendente davanti alla Pretura penale di Bellinzona.

                                  B.   Sollecitato dall'autorità dipartimentale, il ricorrente ha prodotto entro il termine assegnatogli un certificato medico rilasciato dalla dott.essa __________, che lo dichiara idoneo alla guida dal profilo psico-fisico.

                                         Preso atto dell'attestazione medica, il 9 giugno 2006 la Sezione della circolazione ha ordinato all'insorgente di sottoporsi anche ad una corsa di controllo, ritenendo necessario verificare rigorosamente la sua attuale attitudine pratica a condurre veicoli a motore.

                                  C.   Contro questa determinazione dell'autorità cantonale, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, che con giudizio 12 luglio 2006 ha respinto il gravame.

                                         Evase alcune censure d'ordine formale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto in sostanza che alla luce dei fatti emergenti dal rapporto di segnalazione redatto dalla polizia comunale di Lugano il 17 maggio 2006 ed in ragione dell'età avanzata dell'interessato, si giustificasse di sottoporlo ad una corsa di controllo ai sensi dell'art. 29 OAC.

D.    Contro il suddetto giudicato governativo il soccombente ricorre ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme al provvedimento dipartimentale.

Il ricorrente lamenta innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, rimproverando al Consiglio di Stato di aver parzialmente fondato il proprio giudizio sulle precisazioni formulate dalla polizia comunale di Lugano nel rapporto di controsservazioni del 5 luglio 2006, prodotto dopo lo scambio degli allegati e mai sottoposto all'insorgente per un eventuale riscontro. Il Governo non avrebbe neppure assunto le prove invocate.

Nel merito, l'insorgente contesta dettagliatamente l'accertamento dei fatti operato dalla polizia comunale e l'infrazione addebitatagli, producendo una dichiarazione scritta della moglie __________ Il suo comportamento alla guida sarebbe stato ineccepibile; d'altra parte l'età avanzata non consentirebbe da sola di dubitare della sua idoneità a condurre veicoli a motore.

                                  E.   Sia il Consiglio di Stato che la Sezione della circolazione si oppongono all'accoglimento del ricorso, quest'ultima formulando osservazioni che verranno esaminate nel seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 10 cpv. 2 LALCStr), la legittimazione attiva del ricorrente (art. 43 PAmm e art. 10 cpv. 3 LALCStr) e la tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1 PAmm e 10 cpv. 3 LALCStr) sono certe.

                                         Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come verrà illustrato nel seguito, le prove invocate dal ricorrente già davanti alla precedente istanza (audizione testi) non sono in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Non assumendole, il Consiglio di Stato non ha pertanto violato il diritto di essere sentito del ricorrente.

                                         1.2. La corsa di controllo di cui all'art. 29 OAC non costituisce un provvedimento a carattere penale, ma una misura amministrativa volta esclusivamente ad accertare l'idoneità di un conducente alla guida di veicoli motore. Secondo quanto previsto dall'art. 61 cpv. 1 PAmm il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è pertanto limitato alla verifica di un'eventuale violazione del diritto. Costituisce in particolare violazione del diritto, soggiunge il disposto, l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (cpv. 2). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L’autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, in particolare di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zurigo 2002, N. 463; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.).

2.Secondo l'art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr, la licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate se l'interessato non ha le attitudini fisiche e psichiche sufficienti. Un nuovo esame è imposto al conducente sulla cui idoneità alla guida esistono dubbi (cpv. 3). A norma dell'art. 29 cpv. 1 OAC, se esistono dubbi sull’idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari. Tale misura consente all'autorità competente di accertare in maniera efficace, tramite l'intervento di esperti, l'idoneità pratica alla guida di determinati conducenti, segnatamente di quelli in età avanzata (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2664).

2.1. Nel rapporto di segnalazione 17 maggio 2006 il caporale __________ ha affermato quanto segue:

"In data 16 maggio 2006, preposto al servizio di sorveglianza scuole della Gerra, alle ore 11.37 mi trovavo sulla metà del passaggio pedonale regolarmente equipaggiato con giubbotto di segnalazione arancione mentre un adolescente stava attraversando il campo stradale. Notavo arrivare la vettura marca BMW, targata TI __________ a velocità normale (stimata a circa 30/35 Km). Il conducente all'ultimo momento frenava bruscamente ed evitava di investire il bambino mancandolo di circa 80 cm passandogli davanti. Interpellato lo stesso, subito si scusava per l'accaduto e dichiarava di non aver notato sia la mia persona come pure il bambino. Considerata l'età molto avanzata del signor RI 1, e che la sua vettura non dispone di cambio automatico, si propone all'autorità competente di valutare la sua posizione con un eventuale esame successivo di guida onde evitare spiacevoli conseguenze".

Sulla scorta di questa segnalazione, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.– per esser venuto meno ai doveri verso i pedoni previsti dall'art. 33 LCStr. La procedura è ora pendente davanti alla Pretura penale di Bellinzona.

                                         2.2. Come davanti alla precedente istanza di ricorso, anche in questa sede il ricorrente contesta recisamente sia l'accertamento dei fatti che l'infrazione addebitatagli. Sostiene in particolare che il traffico era regolato da giovani pattugliatori, appostati due per parte alle estremità del passaggio pedonale antistante la scuola. Diversamente da quanto sostenuto nel suddetto rapporto di segnalazione, il vigile non si trovava a metà del passaggio pedonale, ma sul marciapiedi attiguo alla carreggiata opposta. Inoltre, al momento in cui stava transitando, le palette dei pattugliatori erano abbassate. La bambina che il ricorrente ha rischiato di travolgere sarebbe improvvisamente apparsa sulle strisce pedonali, sfuggendo al controllo del vigile. L'insorgente avrebbe prontamente reagito, arrestando subito la corsa del proprio veicolo. Tale versione dei fatti, essenzialmente confermata dalla dichiarazione scritta della moglie (in atti), renderebbe inattendibile il rapporto di polizia. Il ricorrente avrebbe dunque agito in modo ineccepibile. Non avendo commesso alcuna infrazione, l'ordine di presentarsi ad una corsa di controllo sarebbe perciò del tutto sproporzionato.

                                         2.3. Il ricorrente misconosce tuttavia lo scopo della corsa di controllo contemplata all'art. 29 OAC. Questo provvedimento non è infatti inteso a sanzionare il comportamento degli utenti della strada. Nella misura in cui sussistono ragionevoli dubbi sull'effettiva idoneità alla guida di un conducente, la corsa di controllo può quindi essere ordinata a prescindere da un'eventuale infrazione alle norme della circolazione stradale. Nell'adottare tale misura, l'autorità gode di un ampio potere di apprezzamento, che questo tribunale può censurare soltanto sotto il ristretto profilo dell'eccesso e dell'abuso di potere. Ora, nelle specifiche circostanze del caso concreto, la ragguardevole età di RI 1, ultranonagenario, e gli avvenimenti in cui è stato suo malgrado coinvolto consentono di nutrire qualche perplessità sulla sua perfetta idoneità a guidare veicoli a motore. Alla luce di quanto ha potuto osservare, lo stesso caporale __________ ha suggerito di sottoporre il ricorrente ad una verifica pratica delle sue capacità di guida. A prescindere dall'infrazione stradale che gli viene rimproverata, attualmente al vaglio della Pretura penale, gli elementi che scaturiscono dal rapporto di segnalazione del 17 maggio 2006 legittimano senz'altro l'adozione del controverso provvedimento. Esso non appare in ogni caso sprovvisto di qualsiasi fondamento e si giustifica indipendentemente dal certificato rilasciato al ricorrente dalla dott.essa __________, che peraltro ne attesta l'idoneità alla guida unicamente dal profilo medico. La Sezione della circolazione si era d'altronde espressamente riservata la facoltà di imporre anche una corsa di controllo, impregiudicato l'esito della visita medica (v. scritto 31 maggio 2006, agli atti).

                                         È vero, come sostiene il ricorrente, che l'età avanzata di un conducente non consente da sola di dubitare della sua idoneità alla guida. La dottrina specialistica ritiene però che nei soggetti sani tale facoltà si mantenga generalmente inalterata soltanto sino ad un'età compresa tra 80 ed 85 anni (Rolf Seeger, Fahren im Alter – Hauptprobleme und sinnvolle Konzepte zur Überprüfung der Fahreignung aus verkehrsmedizinischer Sicht, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2005, p. 21). Dal profilo neuropsicologico non si può del resto sottovalutare il fatto che il rischio di malattie senili cresce quasi esponenzialmente nei soggetti di età superiore ai novant'anni (cfr. Lutz Jäncke, Fahren im Alter aus neuropsychologischer Sicht, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2005, figura 1 p. 29).

                                   3.   Cade nel vuoto anche la censura secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe violato il diritto di essere sentito del ricorrente, facendo capo al rapporto di controsservazioni 5 luglio 2006 della polizia comunale di Lugano senza sottoporlo all'interessato per un'eventuale presa di posizione. Il caporale __________ vi ha essenzialmente confermato i fatti esposti nel rapporto di segnalazione del 17 maggio 2006, contestando che sul posto fossero presenti dei pattugliatori. Come evidenziato al considerando precedente, il controverso provvedimento si giustifica già sulla base del precedente rapporto di segnalazione. L'Esecutivo cantonale non ha comunque fondato il proprio giudizio sull'ultimo esposto della polizia comunale. Si è infatti limitato a considerarlo a titolo abbondanziale (v. giudizio impugnato, consid. 6).

                                   4.   In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 LCStr; 29 OAC; 10 LALCStr; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 62 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ;   ;   .

terzi implicati

  1. CO 1   2. CO 2      

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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