Incarto n. 52.2006.250
Lugano 9 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 agosto 2006 della
RI 1, patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 27 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 3181) che respinge le impugnative presentate dall'insorgente avverso le decisioni 1° marzo 2006 con cui il municipio di CO 3 le ha negato la licenza edilizia per costruire una rimessa per autoveicoli postali nella zona artigianale (part. 310, 311, 313);
viste le risposte:
- 29 agosto 2006 del Consiglio di Stato;
- 22 settembre 2006 di CO 2;
- 26 settembre 2006 del municipio di CO 3;
- 28 settembre 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11 dicembre 2001 __________ ha chiesto al municipio di CO 3 il permesso di costruire una rimessa per autoveicoli postali su un terreno (part. 310, 311, 313) situato nella zona artigianale. Raccolto il preavviso dell'autorità cantonale, l'8 marzo 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione di CO 1, proprietaria di un fondo vicino (part. 308)
Con giudizio 24 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente. In quel giudizio, il Governo ha fra l'altro ritenuto che l'opera non fosse conforme alla funzione della zona artigianale. In quanto volta a soddisfare le esigenze di un servizio d'interesse pubblico, essa avrebbe dovuto essere realizzata nella vicina zona AP/EP.
La decisione non è stata impugnata.
B. Il 18 aprile 2005 la RI 1 ha inoltrato al municipio di CO 3 una domanda di costruzione, volta a conseguire il permesso di edificare sui medesimi fondi un'autorimessa per veicoli postali e per altri veicoli pesanti. L'opera, disposta lungo la strada cantonale, consiste essenzialmente in una tettoia lunga una cinquantina di metri, larga al massimo una quindicina e alta 5 m, che verrebbe chiusa su tutti i lati mediante serrande avvolgibili. Sotto la tettoia sono previsti sette stalli per il posteggio, uno dei quali dotato di un impianto di lavaggio. Lungo la strada è inoltre prevista la costruzione di un muro alto m 1.50.
A questa nuova domanda si sono opposti i vicini CO 1 e CO 2, contestando la conformità di zona, l'inserimento estetico e le distanze dalla strada, rispettivamente dal sottostante corso d'acqua. Al rilascio della licenza si è inoltre opposto anche il Dipartimento del territorio, ritenendo che la costruzione deturpasse il paesaggio protetto ai sensi del DLBN.
Adeguandosi al preavviso negativo dell'autorità cantonale, con decisione 4 novembre 2005 il municipio ha negato la licenza edilizia, ritenendo che la costruzione non fosse conforme alla funzione artigianale della zona ed alle norme sull'altezza dei muri di cinta. Con analoghe decisioni di ugual data, l'autorità comunale ha inoltre accolto parzialmente le opposizioni dei due vicini.
C. Con giudizio 27 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.
Richiamandosi al suo precedente giudizio del 2002, il Governo ha anzitutto ritenuto che la costruzione, destinata a soddisfare le necessità di un'impresa che svolge un servizio pubblico, non fosse conforme alla funzione artigianale della zona. Più consona sarebbe la limitrofa zona AP/EP. L'opera non sarebbe nemmeno configurabile come un'attrezzatura di servizi generali, né come un deposito non molesto.
Condivise le obiezioni sollevate dalla CBN in relazione all'inserimento estetico nel quadro del paesaggio, l'Esecutivo cantonale ha infine ritenuto che la costruzione violasse anche la distanza minima dall'antistante strada cantonale.
D. Contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullato e che le sia rilasciata la licenza richiesta. In via subordinata, la ricorrente chiede che sia almeno accertato che l'opera è conforme alla funzione di zona.
Ripercorsi gli antefatti, l'insorgente nega anzitutto che la rimessa non sia conforme alla funzione della zona artigianale. Contesta in particolare le considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel precedente giudizio circa l'opportunità di insediare un simile fabbricato nella vicina zona AP/EP. La destinazione dell'opera, prosegue, non sarebbe nemmeno molesta.
Parimenti lesive del diritto, soggiunge l'insorgente, sarebbero le censure d'ordine estetico sollevate dalla CBN. L'opera, conforme anche all'ordinamento delle distanze, andrebbe quindi autorizzata.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, limitandosi a riassumere i fatti ed a ribadire che l'opera non è conforme alla funzione di zona.
Gli opponenti, dal canto loro, confermano e sviluppano ulteriormente le tesi addotte con successo davanti alle precedenti istanze.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio mediante annullamento del giudizio impugnato con rinvio della causa all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2. Conformità di zona
2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6, RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2. Secondo l'art. 42 NAPR di __________, nella zona artigianale (Ar) possono essere installati solo laboratori artigianali, attrezzature di servizio e depositi poco molesti, purché il loro carattere non risulti in palese contrasto con la destinazione delle zone adiacenti.
A dispetto del titolo marginale della norma in esame, la zona artigianale non è riservata esclusivamente all'insediamento di laboratori artigianali, ovvero di stabilimenti destinati ad attività volte a produrre beni relativamente individualizzati, in quantitativi ridotti e con un limitato impiego di mezzi tecnici e di manodopera. Essa ammette infatti anche l'insediamento di attrezzature di servizio e di depositi poco molesti, ovvero di costruzioni che non sono specificatamente destinate allo svolgimento di attività produttive. Basta che si tratti di stabilimenti che non si pongano in palese contrasto con la destinazione delle zone adiacenti, in particolare con la funzione della zona residenziale R2, situata sull'altro lato della strada cantonale che delimita la zona artigianale verso nord. Nella zona artigianale possono dunque essere collocati anche depositi destinati all'esercizio di attività commerciali o di servizio. È sufficiente che si tratti di depositi, ossia di costruzioni destinate al semplice stazionamento di materiali o macchinari, la cui gestione non rientra nella categoria delle attività moleste.
2.3. La definizione dei gradi di molestia è data dall'art. 6 NAPR e corrisponde a quella usuale, che suddivide le attività in tre distinte categorie in funzione dell'intensità e delle caratteristiche delle immissioni prodotte. Non moleste, secondo tale disposizione, sono le attività che per la loro natura non alterano il modo di vivere nell'abitato non provocando effetti e in special modo non provocando ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Poco moleste sono, invece, di regola tutte le attività di carattere artigianale, che si svolgono solo di giorno e le cui eventuali immissioni sono di natura aleatoria (lett. b). Moleste sono infine considerate tutte le altre attività non contemplate nei capoversi precedenti (lett. c).
Il grado di molestia, definito in molti modi, più o meno simili, da numerosi ordinamenti comunali, serve in ultima analisi a caratterizzare gli insediamenti che possono essere ammessi nelle zone residenziali in quanto destinati ad attività conciliabili con la funzione abitativa. Non moleste sono dunque le attività che, valutate in modo astratto e secondo criteri oggettivi, non distinguendosi dal profilo delle immissioni dall'abitare, possono essere ammesse senza particolari riserve in quanto perfettamente compatibili con la funzione residenziale. Poco moleste sono invece le attività che, pur generando ripercussioni diverse, ovvero superiori a quelle che derivano dall'abitare, appaiono tuttavia ancora compatibili con la destinazione abitativa. Moleste sono infine le attività che a causa del loro impatto ambientale sono inconciliabili con tale destinazione (STA 22.9.06 n. 52.6.235/236 in re comune di G.).
2.3. Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto che la controversa costruzione, destinata al ricovero di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri, non potesse insediarsi nella zona artigianale, poiché il servizio di autopostali non può essere considerata attività artigianale in ragione del suo stato di servizio pubblico.
Scostandosi dalla precedente decisione dell'8 marzo 2002, con cui aveva rilasciato a __________ la licenza per un'analoga costruzione, l'autorità comunale si è adeguata al giudizio 24 settembre 2002, con cui il Consiglio di Stato aveva annullato tale provvedimento, ravvisandovi una disattenzione del principio della conformità di zona.
Ora, è ben vero che lo stazionamento di autoveicoli postali non può essere considerato un'attività artigianale. La deduzione del municipio, suggerita dal predetto giudizio governativo, non può tuttavia essere condivisa, poiché la zona artigianale di __________ non ammette soltanto l'insediamento di laboratori artigianali, ma anche quello di attrezzature di servizio e di depositi non molesti.
Da questo profilo, non si può ragionevolmente sostenere che la costruzione non costituisca un deposito. Irrilevante è il fatto che essa non serva ad uno stabilimento artigianale. È sufficiente che si tratti di un deposito non molesto, ovvero conciliabile con la funzione residenziale. Prive di qualsiasi fondamento sono le considerazioni che il Consiglio di Stato ha sviluppato nel giudizio di cui è detto sopra con riferimento alla natura del servizio assicurato dai veicoli depositati. Né tale giudizio, cresciuto in giudicato, può essere opposto all'insorgente, estranea a quel procedimento.
In quanto destinata al ricovero di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri, non apparirebbe nemmeno fuori luogo ravvisare nella costruzione un'attrezzatura di servizio, ossia un'infrastruttura destinata all'esercizio di una determinata attività. La questione può comunque rimanere aperta, poiché l'opera rispetta il principio della conformità di zona già come deposito.
2.4. Resta soltanto da verificare se si tratti di un deposito non molesto o poco molesto, ossia se l'attività connessa alla sua gestione non debba essere considerata inconciliabile con la destinazione residenziale.
Dagli atti della domanda di costruzione emerge che il deposito genererà 22 movimenti di veicoli al giorno, 17 dei quali compresi tra le 0700 e le 1900, gli altri 5, considerati gli orari del servizio, prima delle 2400. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, valutata nel suo complesso, la gestione del deposito non può in nessun caso essere considerata alla stregua di un'attività molesta, ovvero inconciliabile con la funzione residenziale. Nemmeno il municipio lo sostiene. Le immissioni foniche che derivano dal traffico indotto dall'opera sono in effetti contenute entro limiti assai modesti. Anche se sono di natura diversa da quelle che derivano dall'abitare, le ripercussioni ambientali non alterano in misura apprezzabile il modo di vivere nell'abitato. In quanto compatibili con la destinazione residenziale, possono dunque essere considerate al massimo poco moleste.
2.5. Nella misura in cui ritiene che la costruzione disattenda il principio della questione della conformità di zona, la decisione impugnata non può comunque essere confermata.
3. DLBN
3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati. Sono, quindi, vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. Sono in particolare vietate, precisa ulteriormente la norma, le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere.
Per costante giurisprudenza, affinché un intervento edilizio possa essere considerato deturpante occorre un notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che la costruzione non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve verificarsi un contrasto con quanto esiste, che risulti notevolmente molesto. Il pregiudizio arrecato dalla costruzione ai valori paesaggistici protetti deve essere rilevante. Il criterio di giudizio non è dato dal modo di pensare e di sentire di quelle singole persone dotate di particolare sensibilità estetica e di speciale indirizzo artistico, ma deve essere ricercato nell'opinione di una collettività assai vasta ed esprimente un giudizio generale.
La situazione dei luoghi costituisce un importante fattore di giudizio. Un paesaggio di particolare bellezza o con altre, particolari caratteristiche, che lo rendono degno di tutela, può - a seconda delle circostanze - essere sfregiato da una costruzione che non sarebbe necessariamente deturpante in un altro luogo (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 28 LALPT, n. 208 seg. e rimandi).
3.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato, con il giudizio qui impugnato, ha ritenuto che la valutazione d'ordine estetico, effettuata dalla CBN e fatta propria dal Dipartimento del territorio nel suo preavviso, circa l'inserimento della controversa costruzione nel quadro del paesaggio protetto disattendesse il divieto di deturpazione sancito dall'art. 2 cpv. 2 DLBN.
In sede di osservazioni al ricorso dell'RI 1, la CBN ha in particolare rilevato che la costruzione caratterizzata da una struttura data da una copertura sostenuta da pilastri posti all'interno del perimetro che crea un grande vuoto e diventa una sorta di grande ala sospesa. Si tratterebbe di una costruzione che difficilmente può armonizzarsi correttamente nel territorio poiché le manca un adeguato respiro spaziale. Il Consiglio di Stato, dal canto suo, pur reputando che tale valutazione fosse improntata a qualcerta severità, ha ritenuto che l'opera così come progettata fosse incompatibile con il contesto paesaggistico particolarmente pregiato nel quale è chiamata ad inserirsi.
Tale deduzione si fonda esclusivamente sugli atti della domanda di costruzione, in particolare sui piani. Non è minimamente verificabile, poiché il quadro paesaggistico circostante non è documentato da adeguati riscontri fotografici.
Da questo profilo, gli accertamenti operati dal Consiglio di Stato sono del tutto carenti. Non avendo il Governo esperito alcun sopralluogo, documentandone adeguatamente le risultanze, questo tribunale non è in grado di pronunciarsi sulla correttezza delle conclusioni alle quali è giunto in merito all'inserimento dell'opera nel quadro del paesaggio. In quanto fondato su accertamenti carenti, il giudizio censurato andrebbe dunque annullato con rinvio degli atti all'istanza inferiore, affinché, assunte le prove che documentino la situazione dei luoghi, si pronunci nuovamente sull'impugnativa inoltratale dalla RI 1.
Da questa conclusione si può tuttavia prescindere, poiché la licenza non può comunque essere rilasciata per i motivi che seguono.
4. Distanze dalla strada
4.1. Secondo l'art. 8 cpv. 3 NAPR, la distanza minima verso piazze, strade cantonali, comunali o consortili è determinata dalle linee di arretramento (lett. a). Laddove le linee di arretramento non risultino dal PR, soggiunge la norma, le nuove costruzioni devono sorgere ad una distanza di almeno 10.00 m dall'asse delle strade principali secondo la legislazione federale sulla circolazione stradale e di almeno 7.00 dall'asse delle altre strade pubbliche (lett. b). La distanza non può essere inferiore a 4.00 m dal ciglio della strada (lett. c). Deroghe dall'obbligo di arretramento verso le strade pubbliche o aperte al pubblico possono essere concesse solo in casi eccezionali: dall'autorità cantonale nel caso di strade cantonali, rispettivamente dal municipio con l'approvazione dell'autorità cantonale negli altri casi (lett. e ed f).
4.2. In concreto, il piano del traffico non prevede alcuna linea di arretramento verso la strada cantonale che passa lungo il confine est dei fondi dedotti in edificazione. La strada in questione è una strada principale secondo la LCStr. Le costruzioni devono dunque sorgere ad almeno 10.00 m dall'asse.
La controversa autorimessa verrebbe edificata a poco più di 7 m dall'asse della strada, che in quel punto è larga circa 6.00 m. Non rispetta dunque la distanza minima prescritta dall'art. 8 cpv 3 lett. b NAPR.
La ricorrente non ha chiesto deroghe. Il Dipartimento del territorio, dal canto suo, pur non opponendosi al rilascio della licenza, non ne ha concesse. Parimenti, non ha nemmeno messo in evidenza particolari motivi che potrebbero giustificarne la concessione.
Dal profilo delle distanze dalla strada, non potendo questo tribunale sostituirsi all'autorità cantonale nell'esercizio della facoltà di deroga, la costruzione non può dunque essere autorizzata.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto, confermando - seppur soltanto per un motivo - le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 8, 9, 42 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.- alla resistente CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
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terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario