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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.09.2006 52.2006.243

15. September 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·925 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assegnazione di un termine per lo sgombero di un mappale

Volltext

Incarto n. 52.2006.243  

Lugano 15 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 luglio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 12 luglio 2006 del Consiglio di Stato (n. 3510) che dichiara irricevibile il ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione 5 aprile 2006 con cui il municipio gli ha assegnato un ultimo termine per lo sgombero del mappale n. __________ RF;

viste le risposte:

-    18 agosto 2006 del CO 2;

-    23 agosto 2006 CO 1;

CO 5;

-    29 agosto 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente RI 1 è affittuario del fondo part. n. __________ RF di __________ di proprietà della __________ e situato in zona agricola (SAC);

che il 20 novembre 1992 l'insorgente ha chiesto il rilascio di un permesso per il deposito temporaneo di 4 roulottes sul fondo in oggetto; la domanda è rimasta inevasa;

che con rapporto 31 gennaio 2005 il municipio ha appurato che sul mappale erano state installate senza autorizzazione quattro baracche in legno, una serra e diversi depositi di legname e materiale vario;

che, preso atto che l'autorità cantonale riteneva la domanda di costruzione divenuta priva di oggetto, il 15 giugno 2005 il municipio ha imposto al ricorrente di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per gli interventi effettuati sul fondo in oggetto;

che, preso atto che il ricorrente non aveva dato seguito all' ordine, il 22 agosto 2005 il municipio gli ha pertanto ordinato di sgomberare il fondo dai manufatti non autorizzati;

che l'ordine, da eseguire entro il 21 settembre 2005, assortito della comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato in caso d'inosservanza, è rimasto lettera morta;

che rilevata la persistente inadempienza dell'obbligato, il 27 ottobre e il 21 dicembre 2005 il municipio gli ha fissato dei nuovi termini per l'esecuzione dello sgombero, l'ultimo scadente il 31 marzo 2006;

che, essendo il ricorrente rimasto ulteriormente passivo, il 5 aprile 2006 il municipio gli ha assegnato un ultimo termine improrogabile al 21 aprile 2006 per dare seguito all'ordine di sgombero;

che con giudizio 12 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame presentato dal ricorrente siccome inoltrato contro un semplice provvedimento confermativo volto unicamente a ribadire un ordine di sgombero già cresciuto in giudicato incontestato;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in sostanza una nuova proroga per procedere allo sgombero;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e dalla CO 1;

che il CO 5 ha presentato delle osservazioni senza pronunciarsi nel merito del ricorso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 45 e 21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio governativo impugnato, è certa (art. 21 cpv. 2 LE); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, per principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati iure imperii dall'autorità in un caso concreto per costituire, modificare o annullare diritti obblighi oppure per costatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. RDAT II-1994, n. 8 e 16; DTF 114 Ia 463 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad Art. 1, N. 14);

che non costituiscono una decisione nel senso appena citato del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni, direttive o avvertimenti (Rhinow/Krähenmann; Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 35 B II c e rif.);

che, in quest'ottica, non è dato ricorso contro un provvedimento confermativo di una precedente decisione, mediante il quale l'autorità si limita a diffidare l'interessato a darvi seguito, assegnandogli un ultimo termine per adeguarvisi e comminando l'esecuzione d'ufficio a sue spese in caso d'inadempienza (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed., n. 1002);

che, come risulta esplicitamente dall'art. 34 cpv. 5 PAmm, la diffida costituisce un atto inappellabile, in quanto non modifica la situazione giuridica dell'obbligato, ma si limita a ribadire l'obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 34 n. 5d e riferimenti; Scolari, op. cit., n. 772);

che, nella misura in cui il ricorrente chiede una proroga del termine per procedere allo sgombero impostogli, implicitamente egli postula l'annullamento del termine imposto dalla decisione litigiosa;

che, nel caso concreto, nella risoluzione 5 aprile 2006 del municipio sono chiaramente ravvisabili gli estremi di una diffida inappellabile, pedissequa all'ordine di sgombero 22 agosto 2005, cresciuto in giudicato e rimasto ineseguito;

che, in effetti, constata a più riprese l'inadempienza del ricorrente, con l'ingiunzione 5 aprile 2006 l'esecutivo comunale gli ha soltanto assegnato un ultimo termine improrogabile per dar seguito all'ordine impartitogli; irrilevanti a questo stadio di causa i motivi per cui il ricorrente non ha ancora proceduto allo sgombero;

che pertanto, la decisione del Governo che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente contro un provvedimento confermativo non impugnabile, va confermata;

che spese e tassa di giustizia sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 45 LE; 18, 28, 34, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  ; ; ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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