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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.10.2006 52.2006.241

20. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·984 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Aggiudicazione in affitto di un'azienda agricola patriziale

Volltext

Incarto n. 52.2006.241  

Lugano 20 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 27 luglio 2006 del

RI 1  

contro  

la decisione 12 luglio 2006 (n. 3482) del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso presentato da CO 1 contro la risoluzione 25 aprile 2006 con cui RI 1 ha aggiudicato a CO 2 l'affitto dell'azienda agricola __________;

viste le risposte:

-      2 agosto 2006 di CO 2;

-    12 agosto 2006 di CO 1;

-    22 agosto 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     Il 24 marzo 2006 il RI 1 ha indetto un pubblico concorso per l'affitto dell'azienda agricola __________ (FU 24/2006 p. __________).

Il bando precisava che la delibera sarebbe stata effettuata ad esclusivo giudizio dell'ufficio patriziale, tenuto comunque conto delle capacità organizzative e dell'esperienza dei singoli concorrenti nella conduzione di un'azienda agricola, nell'allevamento di bovini e nella campicoltura.

B.     Nel termine prestabilito sono pervenute al patriziato numerose offerte, tra cui quelle di CO 2 e della resistente CO 1.

Ritenendo che il miglior offerente fosse CO 2, con risoluzione 24 aprile 2006 l'ufficio patriziale gli ha aggiudicato l'affitto della masseria.

                                  C.   Con giudizio 12 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la suddetta delibera, accogliendo il ricorso interposto da CO 1.

Evase alcune censure ricorsuali relative al bando di concorso, L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che l'ufficio patriziale non avesse minimamente ponderato i criteri di valutazione ivi espressi. L'aggiudicazione violerebbe perciò il principio della parità di trattamento dei concorrenti. Andrebbe comunque censurata siccome avvenuta senza utilizzare quale criterio di valutazione il canone d'affitto.

D.    Contro il suddetto giudicato governativo il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della risoluzione patriziale.

Il patriziato rileva che il giudizio impugnato si porrebbe in contraddizione con un precedente analogo in cui il Consiglio di Stato ha però negato la necessità di indicare nel bando di concorso il canone d'affitto quale criterio d'aggiudicazione. Il ricorrente afferma poi sommariamente che CO 2 vanta una lunga esperienza in campo agricolo e nell'allevamento di bestiame, maturata in seno alla famiglia contadina. Considerata in particolare la sua giovane età ed il fatto che egli dovrà abbandonare le superfici agricole attualmente gestite a causa dell'avanzamento del cantiere Alptransit, l'aggiudicazione sarebbe incontestabile.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e CO 1, con argomenti che verranno eventualmente analizzati nel seguito. CO 2 chiede invece la conferma della risoluzione patriziale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 146 cpv. 1 LOC), la legittimazione attiva del patriziato ricorrente (art. 147 lett. b LOP) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono certe.

Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso. La norma persegue un duplice scopo. Da un lato mira a salvaguardare l'interesse della comunità, permettendo all'ente pubblico di scegliere l'offerta più vantaggiosa, dall'altro tende invece ad assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita.

                                         La legge si limita ad indicare che l'aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente (art. 14 cpv. 1 LOP), senza alcun accenno ai criteri applicabili per la valutazione delle offerte. Il patriziato è quindi libero di prestabilire i criteri di aggiudicazione nel bando di concorso o di rinunciare a qualsiasi predeterminazione in tal senso. Il bando rappresenta la lex specialis del procedimento concorsuale ed è vincolante tanto per i concorrenti quanto per l'ente pubblico. Se nel bando vengono indicati dei criteri di aggiudicazione di regola in ordine di importanza, per ragioni dedotte dal principio di trasparenza - i concorrenti acquisiscono posizioni di legittima aspettativa circa l'ossequio delle regole esposte. In sede di delibera l'amministrazione patriziale non può quindi disattendere le condizioni del bando, rispettivamente i criteri di aggiudicazione ivi contenuti, senza violare il principio della buona fede e della parità di trattamento dei concorrenti.

2.2. In concreto, il bando pubblicato dal RI 1 indicava che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta a sua discrezione, valutando comunque le capacità organizzative e l'esperienza dei singoli concorrenti nella conduzione di un'azienda agricola, nell'allevamento di bovini e nella campicoltura. Criteri, questi, che avrebbero indotto qualsiasi candidato a supporre legittimamente che l'affitto della masseria sarebbe stato aggiudicato alla miglior offerta, ovvero a quella meglio aderente al ventaglio dei requisiti previsti. L'ufficio patriziale di __________ non ha tuttavia minimamente tenuto conto delle indicazioni vincolanti fornite nel bando e non ne ha fornito ragione né nella propria decisione, né negli allegati di causa. In questa sede il patriziato si limita infatti ad affermare del tutto genericamente che CO 2 sarebbe stato il candidato più idoneo, in quanto cresciuto in una famiglia di contadini attivi nell'allevamento di bovini a stabulazione fissa e libera. Giustifica inoltre la propria scelta in base a criteri (ovvero età del candidato e necessità oggettiva a seguito dell'avanzamento del cantiere Alptransit) nemmeno previsti dal bando di concorso.

                                         Se ne deve dedurre che la controversa delibera va censurata siccome fondata su valutazioni che, ignorando completamente i criteri stabiliti nel bando di concorso, offendono il principio della parità di trattamento.

3.In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del patriziato secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9 Cost.; 12, 14, 146, 147 LOP; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.– è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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