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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2006 52.2006.229

23. August 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·784 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Disdetta con effetto immediato di un contratto concernente la gerenza dei ristoranti e delle mescite di alcuni istituti scolastici pubblici

Volltext

Incarto n. 52.2006.229  

Lugano 23 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 luglio 2006 della

RI 1  

contro  

la decisione 27 giugno 2006 (n. 3109) con cui il Consiglio di Stato ha disdetto con effetto immediato i contratti stipulati con la RI 1 concernenti la gerenza dei ristoranti e delle mescite delle Scuole medie di __________, del Liceo di __________, come pure del Centro professionale commerciale di __________;

vista la risposta 17 agosto 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 24 gennaio 2003 (FU n. 7 p. 524), il Consiglio di Stato ha indetto, per il tramite del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS), un pubblico concorso per la concessione e la gerenza (esercizio) delle mense (ristoranti) e mescite di numerose sedi scolastiche.

                                  B.   Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, con separate risoluzioni del 26 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha aggiudicato alla RI 1 la commessa per i suddetti servizi limitatamente alla sede della Scuola media di __________ (con servizio catering per la Scuola media di __________ ed il Liceo __________ di __________) e a quella del Centro professionale commerciale di __________, a partire dall'anno scolastico 2003/2004.

C.    Il 12 settembre 2005 la ricorrente non è stata in grado di servire il pranzo presso i suddetti istituti scolastici. Con scritto del 15 settembre 2005 la Sezione amministrativa del Dipartimento educazione, cultura e sport (DECS) l'ha pertanto sollecitata a rispettare gli obblighi contrattuali. L'ha inoltre esortata a presentare entro il 16 dicembre 2005 la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento sino al 31 marzo 2005 delle imposte e dei contributi di legge alle istituzioni sociali, invitandola a produrre anche un estratto dell'Ufficio esecuzione fallimenti, come pure un organigramma della ditta. Con scritto del 9 novembre 2005 la Sezione amministrativa del DECS ha inoltre chiesto alla __________ di provvedere al versamento di fr. 70'000.– sul proprio conto, allo scopo di sanare la sua grave situazione debitoria.

Nonostante innumerevoli richiami (scritti del 22 dicembre 2005, 23 febbraio 2006, 28 marzo 2006 e 19 aprile 2006), la ricorrente non ha mai dato seguito alle richieste dell'autorità cantonale.

L'8 maggio 2006 la Sezione amministrativa del DECS ha pertanto disdetto i contratti di concessione e gerenza per il 30 giugno 2006.

A seguito di ulteriori lamentele nei confronti della ricorrente (mancato versamento di numerosi salari arretrati, qualità e igiene scadenti del cibo servito), il 27 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia disdetto il rapporto contrattuale con effetto immediato.

                                  D.   Contro la suddetta determinazione governativa la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente sostiene che la gestione della liquidità imponeva molta cautela nei pagamenti e che gli apprezzamenti negativi espressi sulla qualità della cucina sono essenzialmente riconducibili all'operato del cuoco responsabile della sede di __________ e del servizio di catering presso la Scuola media di __________ e il Liceo __________ di __________. La direzione del Centro professionale commerciale di __________ sarebbe invece entusiasta dei servizi sinora offerti.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, con osservazioni che verranno semmai analizzate in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Prima di eventualmente entrare nel merito del gravame, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).

                                         Da questo profilo, va ricordato che il ricorso a questo tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2 e rimandi).

                                   2.   In concreto, la ricorrente chiede che il giudizio impugnato venga annullato.

                                         Il gravame è irricevibile, poiché nessuna norma di legge conferisce a questo tribunale la competenza per statuire su ricorsi proposti contro giudizi resi dal Consiglio di Stato in tema di refezione scolastica. L'errata indicazione della via di ricorso nel giudizio impugnato non consente di sovvertire l'ordinamento delle competenze stabilito dalla legge.

3.In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.

Ritenuto che il giudizio impugnato indica erroneamente la possibilità di ricorso a questo tribunale, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 60, 61, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  ;    

terzi implicati

  CO 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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