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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.08.2006 52.2006.216

17. August 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,812 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Pubblico concorso per la fornitura e messa in opera di un impianto di riscaldamento

Volltext

Incarto n. 52.2006.216  

Lugano 17 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 giugno 2006 della

RI 1, PA 1  

contro  

la decisione 14 giugno 2006 del municipio di CO 2 che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura e la messa in opera dell'impianto di riscaldamento della nuova scuola dell'infanzia e del rifugio PCi;

viste le risposte:

-      4 luglio 2006 dell'ULSA;

-    14 luglio 2006 della CO 1;

-    14 luglio 2006 del municipio di CO 2;

preso atto della replica 24 luglio 2006 della RI 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 3 marzo 2006 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e la messa in opera dell'impianto di riscaldamento della nuova scuola dell'infanzia e del rifugio PCi.

In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di nove ditte del ramo, fra cui quella della ricorrente RI 1 di fr. 237'596.95 e quella della resistente CO 1 di fr. 246'454.80. Valutatele in base ai criteri d'aggiudicazione, il committente ha allestito la seguente graduatoria (estratto):

CO 1

RI 1

Criteri

%

Nota

Nota %

Punti

Nota

Nota %

Punti

Prezzo

  60

5.78

3.47

57.84

6.00

3.60

60.00

Referenze

  20

4.50

0.90

15.00

4.50

0.90

15.00

Struttura ditta

  15

6.00

0.90

15.00

5.00

0.75

12.50

Apprendisti

    5

4.75

0.24

  5.00

6.00

0.30

  5.00

Totale

100

---

5.51

92.84

---

5.55

92.50

Con decisione 14 giugno 2006 il municipio ha di conseguenza deliberato la commessa alla CO 1 per la somma di fr. 246'454.80.

                                  B.   Contro la predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo favore.

Con lunghe disquisizioni, che non occorre qui riassumere, l'insorgente rileva di aver conseguito un punteggio inferiore a quello dell'aggiudicataria, pur avendo ottenuto una nota ponderata (Nota %) più alta. Contesta in particolare il punteggio (5.00) attribuito alla CO 1 in base al criterio formazione apprendisti, rilevando che è identico a quello che le è stato assegnato, benché le note ponderate conseguite dalle due ditte qui comparenti divergano sensibilmente.

                                  C.   All'accoglimento del ricorso si oppongono tanto il municipio, quanto la ditta aggiudicataria contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente. Il committente rileva in particolare di essere incorso in un errore di scrittura nella compilazione della classifica alla posizione formazione apprendisti. Produce al riguardo una tabella corretta, datata 12 luglio 2006, dalla quale risulta che la ricorrente, a questa voce, ha ottenuto soltanto la nota 4.17. Il punteggio finale della RI 1 ammonterebbe di conseguenza a 91.67 punti, mentre quello della CO 1 rimarrebbe invariato (92.84).

                                  D.   Con la replica la ricorrente ha contestato queste rettifiche, chiedendo in particolare che la classifica corretta venga estromessa dagli atti siccome irrita. Delle ulteriori contestazioni si dirà per quanto necessario qui appresso.

Il municipio e la CO 1 hanno rinunciato a prendere posizione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le prove genericamente chieste dall'insorgente (testi, interrogatorio formale, perizia, sopralluogo, ispezione UR) non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Parimenti da respingere è la richiesta, avanzata dall'insorgente, di estromettere dagli atti la classifica rettificata prodotta dal municipio in sede di risposta al ricorso. Non è invero dato di vedere per qual motivo si dovrebbe negare al committente la facoltà di rettificare errori di calcolo o di scritturazione in cui è incorso allestendo la graduatoria.

1.3. La ricorrente rimprovera al municipio di non averle dato la possibilità di consultare tutti i documenti riguardanti il concorso.

La censura è fondata soltanto nella misura in cui il committente le avrebbe effettivamente negato il diritto di prendere visione dei documenti relativi all'offerta della CO 1 e del rapporto 10 giugno 2006 dello studio d'ingegneria incaricato della progettazione. La consultazione di questi atti costituisce invero un presupposto per esercitare il diritto di ricorso. La violazione del diritto di essere sentiti, che il committente avrebbe posto in essere, sarebbe comunque stata sanata dalla possibilità che la ricorrente ha avuto in questa sede di prendere visione di tutti gli atti rilevanti ai fini del giudizio e di prendere posizione al riguardo attraverso un allegato di replica.

                                   2.   Prive di fondamento sono le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento ad una pretesa mancanza di trasparenza del capitolato. La documentazione di gara è chiara ed univoca. I criteri di aggiudicazione ed i fattori di ponderazione sono fissati in termini che dal profilo della trasparenza non prestano il fianco a critiche di sorta. Altrettanto chiaramente sono definite in dettaglio le modalità di valutazione delle offerte.

I problemi sollevati dall'insorgente riguardano semmai la valutazione concreta delle offerte operata dal committente.

                                   3.   3.1. Il capitolato, alla posizione 224.410, stabiliva che la potenzialità della ditta nel suo complesso e in relazione alla messa a disposizione di personale per il cantiere in oggetto sarebbero state valutate sulla base delle indicazioni date dal concorrente a proposito delle maestranze occupate e del personale che avrebbe impiegato sul cantiere in base al seguente schema:

Descrizione

N.

Nome

Qualifica professionale

Tecnico responsabile

Capo montatore

Operaio qualificato

……. …….

…………….... ……………….

…………………………… …………………………….

Aiuto montatore

Apprendista

Montatore di servizio

La qualifica professionale sarebbe stata valutata come segue:

Descrizione

Diploma superiore

Attestato fine tirocinio

Altro / Nessun diploma

Tecnico responsabile

15

10

5

Capo montatore

15

10

5

Operaio qualificato

15

10

5

Montatore di servizio

15

10

5

Aiuto montatore

---

---

5

Apprendista

---

---

5

Il punteggio totale sarebbe stato convertito in una nota così graduata:

      60 - 55 punti              6.0

      54 - 49 punti              5.5

      48 - 43 punti              5.0

      42 - 37 punti              4.5

e via di seguito.

3.2. La ricorrente ha previsto di impiegare i seguenti dipendenti:

Descrizione

N.

Nome

Qualifica professionale

Tecnico responsabile

–––

–––––––––––––––

––––––––––––––––––

Capo montatore

1

__________

Attestato fine tirocinio

Operaio qualificato

1 1

__________ __________

Attestato fine tirocinio Attestato fine tirocinio

Aiuto montatore

1

__________

Attestato fine tirocinio

Apprendista

1

__________

Apprendista

Montatore di servizio riparazioni

1

__________

Attestato fine tirocinio

Al capitolato d'offerta era inoltre allegata una fotocopia della tabella qui sopra riprodotta, che in aggiunta al montatore indicato per il servizio di riparazione __________, prevedeva l'impiego di un ulteriore specialista __________.

Il consulente del committente ha valutato il personale previsto per l'impiego come segue:

Descrizione

N.

Nome

Qualifica

Punti

Tecnico responsabile

0

---------------

--------

-----

Capo montatore

1

__________

ATF

10

Operaio qualificato

1 1

__________ __________

ATF ATF

  10

Aiuto montatore

1

__________

ATF

10

Apprendista

1

__________

Apprendista

  5

Montatore di servizio

1

__________

ATF

10

Totale

45

Censurabile è il punteggio (10 punti) assegnato per l'aiuto montatore. La tabella di valutazione, per questa posizione, prevede infatti un unico punteggio (5 punti). Non prevede un punteggio maggiore in caso di possesso di un titolo di studio. Il punteggio va quindi ridotto di 5 punti da 45 a 40 punti.

La ricorrente contesta il punteggio (10 punti) assegnatole alla voce "operaio qualificato", obiettando che entrambi i dipendenti previsti __________ possiedono l'attestato fine tirocinio. L'eccezione sarebbe di per sé fondata, poiché il capitolato prevedeva la possibilità di indicare due nominativi per cui non vi sarebbe motivo di assegnare soltanto 10 punti se entrambi i dipendenti possedessero l'attestato fine tirocinio. La ricorrente non è tuttavia stata in grado di provare che il dipendente __________ è effettivamente in possesso di tale diploma professionale, smarrito, a suo dire, in occasione di un recente trasloco. Interpellata dal consulente del committente, l'insorgente si è limitata a produrre una dichiarazione sottoscritta dal diretto interessato, cittadino italiano residente a __________ __________, attestante che avrebbe frequentato una non meglio precisata scuola di apprendista termoidraulico dal 1970 al 1974. Dichiarazione, questa, che non è tuttavia stata suffragata da ulteriori attestazioni nemmeno davanti a questo tribunale.

Da respingere è infine la pretesa della ricorrente di ottenere altri 10 punti per il montatore di servizio supplementare ____________________ per le riparazioni, indicato dalla ricorrente nella fotocopia della pagine 18 allegata al capitolato d'offerta. La documentazione di gara prevedeva infatti la possibilità di indicare soltanto un nominativo.

Pur non andando esente da critiche, la valutazione dell'offerta operata dal committente in base al criterio Struttura - capacità della ditta non può di conseguenza essere migliorata a vantaggio della ricorrente. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che la contraddittorietà delle dichiarazioni della ricorrente, che dopo aver indicato di impiegare 5 dipendenti per l'appalto (pag. 6) ne elenca 6 (pag. 18).

                                   4.   Per la valutazione delle offerte in base al criterio della formazione apprendisti, la posizione 224.700 del capitolato dichiarava applicabile la tabella elaborata dal Cantone.

La ricorrente ha dichiarato di impiegare 16 dipendenti, uno dei quali apprendista (pag. 6) e di aver formato 6 apprendisti negli ultimi 5 anni (pag. 18). In base alla tabella summenzionata, le spettava la nota 5.00 su una scala da 1.00 a 6.00; nota, alla quale corrispondono 4.17 punti su un massimo di 5.00 della scala centesimale fissata dal capitolato per ponderare i singoli criteri d'aggiudicazione.

La resistente CO 1 dà invece lavoro a 17 dipendenti ed ha formato 18 apprendisti negli ultimi 5 anni. Le spetta quindi la nota 6.00, che - convertita - corrisponde a 5.00 punti.

Erroneo era dunque il punteggio assegnato dal consulente del committente nel rapporto di delibera del 10 giugno 2006, che per la formazione apprendisti attribuiva 5.00 punti ad entrambe le ditte qui comparenti. Corrette appaiono invece le conclusioni alle quali perviene il rapporto rettificato allestito dal consulente, che la ricorrente, senza alcuna plausibile ragione, chiede di sottoporre ad ulteriori verifiche.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia, ragguagliata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico della ricorrente, che pur essendo stata indotta a ricorrere dalle erronee informazioni ricevute dal committente ha mantenuto il ricorso, anziché desistere.

Le ripetibili sono invece suddivise fra la ricorrente ed il committente, che, fornendo alla ricorrente indicazioni erronee, ha propiziato l'impugnativa.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

                                   3.   Il comune di CO 2 e la ricorrente rifonderanno fr. 500.- ciascuno alla resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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