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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.09.2006 52.2006.212

13. September 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,786 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS

Volltext

Incarto n. 52.2006.212  

Lugano 13 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 ottobre 2005 di

RI 1 patrocinata dall' PA 1  

contro  

la risoluzione 20 settembre 2005 (n. 4480) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 maggio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS;

viste le risposte:

-    18 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;

-    25 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni;

richiamata la sentenza 12 giugno 2006 di questo tribunale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 5 luglio 1980 la cittadina italiana RI 1 (1972) è stata autorizzata a soggiornare in Svizzera in quanto figlia di un funzionario statale nell'ambito di un accordo tra la Svizzera e l'Italia denominato Trattato del Gottardo, continuando tuttavia la propria scolarizzazione nel suo paese d'origine dove ha poi conseguito, il 23 luglio 1991, il diploma di fagotto.

                                  B.   Il 27 settembre 1996, la ricorrente si è sposata a __________ con il cittadino elvetico __________ (1960), ottenendo per questo motivo un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 26 settembre 1998.

Con decreto d'accusa 3 febbraio 1998 (DAP 74/98) RI 1 è stata condannata a una multa di fr. 200.– per furto di poca entità. Il 18 maggio (DAP 627/98) e 24 agosto 1998 (DAP 1109/98), ella è stata invece multata, rispettivamente, con fr. 300.– e fr. 100.– per ripetuta infrazione alla LF sul trasporto pubblico. A seguito di tali condanne e del fatto che ella era a carico dell'assistenza pubblica insieme al marito dal 1° ottobre 1996 e non aveva presentato nonostante diversi solleciti un passaporto valido, con decisione 22 ottobre 1998, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1999, il Dipartimento delle istituzioni l'ha ammonita, avvertendola che se avesse continuato ad interessare i servizi assistenziali, sarebbe stato emesso un provvedimento di espulsione o di rimpatrio nei suoi confronti.

Il 12 novembre 1999, il Pretore di __________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati. Nel gennaio 2000 l'insorgente è andata a vivere dalla nonna in Italia, dove ha trasferito il proprio domicilio. Nella vicina Penisola risiedono pure il padre e il fratello della ricorrente.

                                  C.   a) Il 1° aprile 2000 RI 1 è rientrata in Svizzera ed è stata posta al beneficio di un permesso di dimora, successivamente trasformato con l'entrata in vigore nel 2002 dell'accordo sulla libera circolazione delle persone in un permesso di dimora CE/AELS, con ultima scadenza fissata per il 31 marzo 2004.

b) Dal 1° aprile 2002 fino al 31 marzo 2003 la ricorrente è dovuta ricorrere nuovamente all'assistenza pubblica, mentre dal gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2004 ha ottenuto delle indennità di disoccupazione. Il 10 febbraio 2003, ella ha dichiarato di avere preso atto che se alla scadenza del permesso il 31 marzo 2003 la sua situazione non si fosse modificata ("ricerca di un posto di lavoro da oltre un anno; non dispone di mezzi finanziari sufficienti per soggiornare in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa ed inoltre a carico rilevante della pubblica assistenza"), il suo permesso sarebbe stato revocato.

Il 1° aprile 2004 ha nuovamente chiesto prestazioni assistenziali.

c) Il 19 maggio 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandole un termine con scadenza il 20 giugno 2005 per lasciare il territorio svizzero. L'autorità dipartimentale ha motivato il provvedimento con il fatto che l'interessata, durante il suo soggiorno nel nostro Paese, non aveva mai esercitato un'attività lucrativa durevole ed era a carico dell'assistenza. La decisione è stata resa sulla base degli art. 2, 6 e 24 Allegato I ALC; 16 e 23 OLCP.

                                  D.   Con giudizio 20 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta daRI 1

Il Governo ha ritenuto che l'interessata non potesse invocare l'applicazione dell'ALC in quanto ella non aveva mai svolto un'attività lucrativa durevole, era da tempo alla ricerca di un posto di lavoro e non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi in Svizzera. Dopo avere rilevato che la ricorrente non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno né sulla base del matrimonio con un cittadino elvetico, se non abusivamente in quanto vive da tempo separata dallo stesso, né sulla base di altre disposizioni legali interne o internazionali per il fatto che è in maniera continua e rilevante a carico dell'assistenza pubblica, l'Esecutivo cantonale ha considerato la decisione dipartimentale conforme al principio della proporzionalità. Infine, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

                                  E.   Contro la predetta pronunzia governativa, il 7 ottobre 2005 RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora CE/AELS.

La ricorrente, la quale ha nel frattempo divorziato, ha sostenuto di non poter lavorare in quanto soffre di una grave affezione nervosa e che i suoi problemi di salute avrebbero potuto permetterle di ottenere una rendita d'invalidità e uscire dalla sua attuale situazione di indigenza se avesse inoltrato tempestivamente la domanda AI. Ha ritenuto in ogni caso la decisione sproporzionata, in quanto in Svizzera ella ha passato gran parte della sua vita. Anche in questa sede ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  F.   All'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  G.   Il 14 novembre 2005 il patrocinatore della ricorrente ha informato il tribunale di non essere stato al corrente che il 27 luglio 2004 RI 1 aveva inoltrato una domanda di prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità, ancora pendente.

Invitati a esprimersi al riguardo, il Consiglio di Stato ha formulato diverse osservazioni, mentre il dipartimento si è rimesso al giudizio del tribunale.

                                  H.   a) Con decreto 15 dicembre 2005 il Presidente di questo tribunale ha stralciato dai ruoli il gravame interposto da RI 1 il 7 ottobre precedente, in quanto ella aveva comunicato di ritirare l'impugnativa, revocando nel contempo il mandato al proprio patrocinatore avv. PA 1.

b) Con istanza di revisione 2 febbraio 2006, l'avv. PA 1 ha chiesto al tribunale di rivedere il predetto decreto di stralcio in quanto la sua cliente, al momento di ritirare il ricorso e di revocargli il mandato, non era in grado di intendere e di volere. Successivamente il legale dell'istante ha documentato ulteriormente i propri argomenti.

c) Con sentenza 12 giugno 2006, il tribunale ha accolto l'istanza di revisione ai sensi dell'art. 35 lett. d PAmm.

Ha quindi annullato il decreto di stralcio presidenziale del 15 dicembre 2006 e ripristinato il procedimento dipendente dal ricorso 7 ottobre 2005 nello stato in cui si trovava prima dell'emanazione del giudizio annullato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a con rinvii).

1.3. L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).

In concreto, RI 1 detiene la cittadinanza italiana ed è titolare di un passaporto valido. Di conseguenza, ella dispone di un diritto proprio a risiedere nel nostro paese e, in linea di principio, all'ottenimento di una carta di soggiorno in virtù delle disposizioni dell'ALC.

1.4. Bisogna inoltre considerare che dopo l'inoltro del gravame dinnanzi al tribunale è emerso che RI 1 è affetta da una malattia psichica. Occorre pertanto verificare se la stessa, nonostante la sua maggiore età, possa dedurre un diritto al rinnovo di un permesso di soggiorno anche dall'art. 8 CEDU.

Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino elvetico o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia; trattandosi di persone anziane, vi è un tale rapporto quando le stesse non possono più vivere in modo indipendente o necessitano di cure a causa della loro età (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).

In concreto, il primo presupposto per poter invocare l'art. 8 CEDU è dato, perché la madre della ricorrente, __________ (1940), è cittadina svizzera naturalizzata.

Osservato poi che da tempo l'insorgente vive presso di lei nell'abitazione di via __________ a __________, si può senz'altro considerare che esiste tra di loro una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta.

Rimane da vagliare se la ricorrente si trova in uno stato di dipendenza dalla madre nel senso descritto in precedenza. Ora, è incontestato che RI 1 è affetta da un grave disturbo schizoaffettivo che l'ha già costretta in passato a diverse ospedalizzazioni in clinica psichiatrica. A causa di tale situazione l'8 marzo 2006 la Commissione tutoria regionale 1 sede di __________ (CTR) l'ha sospesa provvisoriamente dall'esercizio dei diritti civili e ha nominato sua rappresentante provvisoria, conformemente all'art. 386 cpv. 2 CC, la di lei madre. Nel contempo, la CTR ha formulato una domanda di intervento all'Autorità di vigilanza sulle tutele per l'interdizione dell'interessata in base all'art. 369 CC. Considerato lo stato psichico della ricorrente, quantomeno nelle fasi della malattia durante le quali si trova nell'incapacità di intendere e di volere, si può ritenere che ella necessiti di particolari cure e che si trovi pertanto in uno stato di dipendenza.

In siffatte circostanze l'interessata può di conseguenza richiamarsi pure all'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di dimora.

1.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la decisione impugnata può essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante ricorso di diritto amministrativo.

Di conseguenza, la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rinnovato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.6. Ne discende che il gravame, inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 PAmm) da una persona legittimata ad agire (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Esaminando la presente causa dal profilo dell'ALC, occorre innanzitutto determinare in quali casi ad un soggetto giuridico possa essere riconosciuta la qualità di lavoratore ai sensi del menzionato accordo bilaterale.

La Corte di giustizia delle Comunità europee (CdGCE) ha precisato che dev'essere considerato tale il soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una rimunerazione. La Corte ha aggiunto che una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da un lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CdGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). La CdGCE ha rilevato che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere fatto valere per vari anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza CdGCE 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 IB2925, punto 14).

Il diritto di continuare a risiedere in Svizzera non è tuttavia riservato alle sole persone che, come appena illustrato, dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la loro attività economica. A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 (per i lavoratori dipendenti) e la direttiva 75/34/CEE (per gli indipendenti). Da entrambe queste regolamentazioni emerge che hanno il diritto di rimanere in Svizzera al termine della loro attività lucrativa segnatamente i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE).

Bisogna comunque precisare che ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente solo se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I). Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 Allegato I ALC). Secondo l'art. 16 cpv. 2 OLCP, i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Va inoltre rilevato che la LDDS e la sua ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS). Per quanto qui interessa, l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS dispone che uno straniero può essere espulso quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.

Da quanto precede, risulta pertanto che la normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC.

2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le attività lucrative svolte dalla ricorrente fossero puramente marginali e che pertanto ella non potesse essere considerata lavoratrice ai sensi dell'ALC.

Dagli atti risulta che da quando RI 1 è rientrata in Svizzera nel 2000 ed è stata posta al beneficio di un nuovo permesso di dimora, non ha svolto un'attività lucrativa stabile. Nell'anno 2000 ella ha lavorato solo un paio di mesi come venditrice, nel 2003 ha eseguito diversi concerti con l'Orchestra __________ nonché con l'Orchestra del __________ e dato una lezione-concerto destinata agli allievi delle classi di scuola elementare e dell'infanzia presso __________. Nel 2004 ella ha suonato ancora con l'Orchestra __________, come pure presso alcuni piano bar, e svolto un'attività lucrativa tramite un'agenzia di collocamento.

Va pure osservato che nonostante tali attività, dal gennaio 2003 al dicembre 2004 ella è dovuta ricorrere alle indennità di disoccupazione e dall'aprile 2002 al marzo 2003, poi nuovamente dall'aprile 2004, all'assistenza pubblica.

Ora sapere se, malgrado il suo stato attuale di salute, la ricorrente possa sempre essere considerata lavoratrice ai sensi dell'ALC e se ella disponga pertanto di un diritto derivante dal menzionato accordo che le consente di continuare a rimanere in Svizzera, può rimanere qui indeciso.

Bisogna considerare infatti che il 27 luglio 2004 la ricorrente ha chiesto all'Ufficio AI che le fosse riconosciuta una rendita di invalidità a causa del suo disturbo schizoaffettivo che l'ha già costretta in passato a diverse ospedalizzazioni in clinica psichiatrica. Ora, non è escluso che tale rendita, se concessa, potrebbe permetterle di uscire dall'indigenza.

In effetti, qualora la sua richiesta dovesse essere accolta, ella potrà senz'altro prevalersi del diritto di rimanere nel nostro paese, sancito dall'art. 4 Allegato I ALC.

Ne discende che gli elementi agli atti sono insufficienti per decidere se l'insorgente possa ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora giusta l'ALC.

                                   3.   3.1. Occorre ora esaminare se la ricorrente possa ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno in virtù dell'art. 8 CEDU.

Bisogna innanzitutto considerare che il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito da tale disposizione non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile infatti giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Sapere quindi se un permesso di soggiorno vada rilasciato o rinnovato in base all'art. 8 CEDU va vagliato effettuando una ponderazione di tutti gli interessi privati e pubblici in gioco. In particolare, è nell'ambito di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se, nel caso concreto, la ricorrente possa tornare a vivere in Italia, ossia se, in tale paese, risiedono parenti o familiari con cui intrattiene strette relazioni e che potrebbero prendersi cura di lei, accogliendola presso di loro o trovando una struttura adatta alle sue necessità. E' anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se vi è il rischio che la ricorrente, rimanendo in Svizzera, chieda prestazioni assistenziali (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).

3.2. Ritenuta la situazione psichica che affligge attualmente la ricorrente, ben difficilmente si può pretendere che ella si mantenga da sola senza dover far capo all'ausilio dei propri famigliari in virtù dell'art. 328 CC oppure dell'assistenza pubblica.

Del resto ella è già a carico dello Stato. Come accennato nel consid. 2.2, dall'aprile 2002 al marzo 2003, poi nuovamente dall'aprile 2004, l'insorgente è già dovuta ricorrere ai sussidi assistenziali. Il 20 settembre 2005, al momento del giudizio del Consiglio di Stato qui impugnato la ricorrente aveva già accumulato nei confronti dello Stato un debito complessivo di fr. 49'582.05.

Ora, anche dal profilo dell'applicazione dell'art. 8 CEDU, l'esito della decisione sulla rendita di invalidità che RI 1 ha richiesto il 27 luglio 2004 all'Ufficio AI potrebbe avere delle conseguenze non solo dal profilo della sua situazione finanziaria ma pure sulla questione a sapere se ella possa essere allontanata dalla Svizzera.

Ne discende che anche dal profilo dell'art. 8 CEDU non ci sono elementi sufficienti per decidere se l'insorgente possa ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora. Non è dunque necessario in questa sede esaminare se la ricorrente, qualora risultasse a carico dell'assistenza pubblica anche in futuro, possa tornare a vivere in Italia, dove risiedono suo padre e suo fratello, e se le loro relazioni sono talmente strette da ritenere che essi possano prendersi cura di lei, accogliendola presso di loro o trovando una struttura adatta alle sue necessità.

                                   4.   Le prove agli atti si rivelano pertanto insufficienti per potersi pronunciare nel merito della vertenza, sia dal profilo dell'ALC che dell'art. 8 CEDU. Le autorità inferiori hanno in effetti fondato le loro rispettive decisioni ignorando che era pendente la richiesta per una rendita AI. Tale mancanza non può tuttavia essere loro rimproverata, dal momento che è l'insorgente stessa e solo dopo l'inoltro del ricorso in rassegna ad avere reso noto dell'esistenza di tale richiesta.

Ciò non toglie comunque che, anche per rispettare il doppio grado di giurisdizione, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché provveda ad accertare nuovamente la fattispecie, tenendo segnatamente conto dell'evoluzione della procedura AI e il suo esito.

                                   5.   Il ricorso va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata.

Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). Con l'assegnazione di ripetibili all'insorgente la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede diviene priva d'oggetto.

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 8 CEDU; 1, 4, 10, 11 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm; la Lag;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto come ai considerandi.

§.  Di conseguenza:

1.1    la risoluzione 20 settembre 2005 (n. 4480) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2    gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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