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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.06.2006 52.2006.175

26. Juni 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,163 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Permesso per la sopraelevazione di una casa di due appartamenti

Volltext

Incarto n. 52.2006.175  

Lugano 26 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna in sostituzione del Giudice Matteo Cassina, astenuto

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 maggio 2006 di

RI 1 patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 9 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2234) che annulla la licenza edilizia 21 dicembre 2005 rilasciata dal municipio di CO 4 a RI 1 per ampliare una casa d'abitazione situata in via monte __________ (part. 4068);

viste le risposte:

-      7 giugno 2006 del Consiglio di Stato;

-      8 giugno 2006 di CO 1 e CO 2;

-    10 giugno 2006 di CO 3;

-    12 giugno del municipio di CO 4;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 23 settembre 2005 RI 1 hanno chiesto al municipio di CO 4 il permesso di sopraelevare una casa di due appartamenti situata in via monte __________ (part. 4068), aggiungendovi un nuovo volume adibito ad appartamento duplex;

che alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui i resistenti CO 1 e CO 2 e CO 3, che hanno contestato l'intervento da numerosi punti di vista;

che raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 21 dicembre 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;

che con giudizio 9 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo le impugnative contro di essa interposte da due opponenti;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione fosse carente poiché priva di indicazioni sui provvedimenti adottati in funzione del risparmio energetico e sull'allacciamento alle canalizzazioni;

che il Consiglio di Stato ha quindi rinviato gli atti al municipio affinché proceda ad una nuova pubblicazione della domanda completata con la documentazione mancante;

che contro il predetto giudizio RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che gli insorgenti rilevano anzitutto che il fondo è già allacciato alla rete di canalizzazione pubblica e che la domanda di costruzione indicava espressamente che l'intervento non comportava alcuna modifica dell'impianto di canalizzazione; obiettano inoltre che il formulario concernente i provvedimenti di risparmio energetico prevede esplicitamente la possibilità di chiedere di differirne l'inoltro;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed i vicini opponenti, che contestano invece le tesi degli insorgenti con argomenti che non occorre qui riassumere;

che il municipio si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che la legittimazione attiva degli insorgenti, beneficiari della licenza annullata, è certa;

che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm);

che giusta l'art. 44 PAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;

che nel ricorso di diritto amministrativo, a differenza di quello di diritto pubblico, il danno non altrimenti riparabile non deve essere necessariamente di natura giuridica, ma può anche consistere in un pregiudizio di mero fatto, ad esempio di natura economica (Borghi/Corti, loc. cit. ad art. 44 PAmm n. 2 d);

che i giudizi con cui le istanze di ricorso annullano una decisione, rinviando la causa all'autorità inferiore affinché abbia a pronunciarsi nuovamente sono di natura incidentale se non la vincolano a statuire ai sensi dei considerandi (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm n. 2 c);

che in concreto l'annullamento della licenza con conseguente obbligo di ripetere ab initio l'intera procedura di rilascio del permesso ritarda in misura apprezzabile l'eventuale realizzazione dell'opera, arrecando ai ricorrenti un pregiudizio certo, al quale ben difficilmente potrà essere posto rimedio;

che il ricorso, benché rivolto contro una decisione incidentale, appare dunque proponibile;

che, giusta l’art. 11 cpv. 1 RLE, i progetti annessi alla domanda di costruzione devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere previste, in modo da consentire all'autorità ed ai vicini di esercitare un opportuno controllo preventivo sulla conformità dell'intervento progettato con il diritto edilizio applicabile;

che all’occorrenza, soggiunge il cpv. 3 della norma in questione, l’autorità può chiedere informazioni o completamenti; analogo diritto spetta al Consiglio di Stato, in quanto autorità di ricorso dotata di pieno potere cognitivo, tenuta ad istruire compiutamente i casi sottoposti al suo giudizio (art. 56 PAmm), evitando nella misura del possibile giudizi di rinvio superflui (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 59 PAmm n. 1 a);

che, nel caso concreto, la domanda di costruzione avvertiva anzitutto che la controversa sopraelevazione non avrebbe modificato l'attuale allacciamento dello stabile alla rete delle canalizzazioni; il preavviso della SPAAS disponeva a sua volta che lo smaltimento delle acque avrebbe dovuto avvenire tramite l'allacciamento agli impianti esistenti;

che l'annullamento della licenza per mancanza di documentazione riguardante l'allacciamento dello stabile alla rete delle canalizzazioni appare palesemente viziato da eccessivo formalismo;

che, nella misura in cui tale questione poteva essere di una certa rilevanza ai fini del giudizio che era chiamato a rendere, non sarebbe infatti costato nulla al Consiglio di Stato richiamare gli atti riguardanti l'attuale canalizzazione, dandone notizia alle parti affinché potessero pronunciarsi al riguardo;

che analoghe considerazioni valgono per il formulario riguardante i provvedimenti di risparmio energetico, che i ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto di inoltrare soltanto in un secondo tempo;

che ai fini del giudizio non occorre stabilire se tale differimento delle indicazioni riguardanti i provvedimenti di risparmio energetico fosse giustificato o meno; è sufficiente rilevare che se il Consiglio di Stato riteneva che l'inoltro del formulario in questione fosse assolutamente indifferibile nulla gli impediva di sollecitarlo immediatamente;

che il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio impugnato siccome viziato da formalismo eccessivo;

che gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato, affinché assunte le informazioni che reputa mancanti, per rapporto alle canalizzazioni, ai provvedimenti di risparmio energetico ed eventualmente anche alle misure di prevenzione degli incendi, si pronunci nel merito dei ricorsi inoltratigli dai vicini qui resistenti;

che, considerato come l'esito sia imputabile all'agire del Consiglio di Stato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

che le ripetibili sono suddivise in parti uguali fra i resistenti.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 9 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2234) è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché assunte le informazioni che reputa mancanti, per rapporto alle canalizzazioni, ai provvedimenti di risparmio energetico ed eventualmente anche alle misure di prevenzione degli incendi, si pronunci nel merito dei ricorsi inoltratigli dai vicini qui resistenti.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Le ripetibili di fr. 600.- sono poste a  carico dei resistenti CO 1 e CO 2 (fr. 300.-) e CO 3 (fr. 300.-).

                                      3.   Intimazione a:

    ;     ; ; ; .  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 1, 2 patrocinati da: PA 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario