Incarto n. 52.2006.146
Lugano 28 aprile 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 aprile 2006 della
RI 1
per mancata consegna di una copia degli atti d'appalto da parte della ditta __________ nell'ambito del concorso per l'aggiudicazione della fornitura delle cappe d'aspirazione dei fumi per la galleria __________,
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nell'ambito del concorso indetto dal Dipartimento del territorio per la della fornitura delle cappe d'aspirazione dei fumi per la galleria __________, la concorrente RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato per eccepire la mancata consegna di una copia degli atti d'appalto da parte della concorrente __________;
che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa e l'ha trasmessa a questo tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data sia che la commessa soggiaccia al CIAP, sia che soggiaccia alla LCPubb;
che la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono fuori discussione;
che a norma dell'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che per l'art. 37 LCPubb sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (a) gli elementi del bando; (b) l'esclusione dell'offerente; (c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva; (d) l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annulla-mento della procedura;
che, analogamente, secondo l'art. 15 cpv. 1 bis CIAP per decisioni impugnabili autonomamente mediante ricorso s'intendono: (a) il bando di concorso della commessa; (b) la decisione sull'inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13 lett. e; (c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva; (d) l'esclusione dalla procedura; (e) l'attribuzione dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione della procedura d'aggiudicazione;
che la mancata consegna di una copia degli atti d'appalto da parte di un concorrente non costituisce di certo un provvedimento impugnabile;
che in assenza di decisione impugnabile il ricorso appare dunque manifestamente irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 37 LCPubb; 15 CIAP; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
terzi implicati
Il presidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo