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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.05.2006 52.2006.134

8. Mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,002 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Fornitura di elementi di pietra naturale (rapporto di valutazione del consulente del committente)

Volltext

Incarto n. 52.2006.134  

Lugano 8 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 aprile 2006 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 5 aprile 2006 del municipio di Osogna che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura di elementi di pietra naturale per la nuova sede delle scuole elementari;

viste le risposte:

-    27 aprile 2006 della CO 1;

-    28 aprile 2006 dell'ULSA;

-      2 maggio 2006 del municipio di Osogna;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 14 giugno 2005 il municipio di Osogna ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di elementi di pietra naturale per la nuova sede delle scuole elementari (FUC n. 47, pag. 4179 seg.); la messa in opera degli elementi non era compresa;

che il modulo d'offerta stabiliva fra l'altro che qualora l'attività della ditta concorrente si limitasse al commercio della pietra, la ditta che ne effettua l'estrazione e la lavorazione sarà assimilata a subappaltatore del concorrente stesso. Le ditte coinvolte nei processi d'estrazione e/o lavorazione devono soddisfare tutti i requisiti posti dalla LCPubb (pos. 226.200);

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte; fra queste, quella della ditta CO 1 __________, di fr. 84'091.90 e quella della ricorrente RI 1 __________ di fr. 139'035.35;

che estromessa la LPM, il 17 ottobre 2005 il municipio ha aggiudicato la fornitura ad una terza ditta, qui non comparente, risultata prima in graduatoria con 550.40 punti;

che con giudizio 23 novembre 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto sia il ricorso inoltrato dalla CO 1 contro le decisioni di estromissione e di aggiudicazione, sia il ricorso interposto dalla RI 1 contro la sola decisione di aggiudicazione;

che con nuova decisione del 19 dicembre 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto con 543.8 punti in base alla nuova valutazione allestita dal consulente del comune;

che con giudizio 26 gennaio 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato anche questa delibera, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla CO 1, che contestava l'idoneità della RI 1, ritenendo che non fosse in grado di presentare tutte le dichiarazioni richieste dall'art. 30 RLCPubb, in particolare quella della Commissione paritetica del granito relativa al rispetto del CCL;

che il 15 marzo 2006 l'ULSA ha preavvisato favorevolmente l'aggiudicazione alla CO 1, ritenendo che la RI 1 dovesse essere scartata poiché non aveva dato seguito alla richiesta di produrre le dichiarazioni attestanti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte della ditta G__________ SA, che le forniva il materiale oggetto della commessa;

che con nuova decisione 6 aprile 2006 il municipio ha deliberato la fornitura alla CO 1;

che contro questa decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che gli atti siano rinviati al municipio affinché annulli il concorso stesso;

che, prevalendosi di una frase del nuovo rapporto di valutazione del 13 marzo 2006 del consulente del committente, nel quale si afferma che:

dobbiamo purtroppo prendere atto che, in stretta applicazione della LCPubb, la locale industria di estrazione e lavorazione del granito non è in grado di offrire le condizioni indispensabili al raggiungimento degli scopi della LCPubb (cfr. art. 1 lett. b + d) atti a promuovere la libera concorrenza degli imprenditori e l'impiego parsimonioso delle finanze pubbliche,

l'insorgente sostiene che la CO 1 non sarebbe in grado di fornire la prestazione messa a concorso; sarebbero dunque date le premesse per annullare la gara;

che il ricorso è avversato dal municipio, dall'ULSA e dall'aggiudicataria con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che il rapporto di valutazione 16 marzo 2006 del consulente del committente esclude la RI 1 dalla procedura di valutazione per i motivi rilevati dall'ULSA illustrati in narrativa, proponendo di aggiudicare la commessa alla CO 1 quale unica concorrente idonea;

che, facendo proprio tale rapporto, la controversa decisione di aggiudicazione estromette a sua volta implicitamente l'insorgente dalla gara d'appalto;

che per risultare legittimata ad impugnare l'aggiudicazione, la RI 1 avrebbe dovuto anzitutto contestare con successo l'estromissione dalla procedura d'aggiudicazione;

che una simile contestazione sarebbe comunque chiaramente votata all'insuccesso, poiché la RI 1, non avendo dato seguito alla richiesta di produrre la documentazione attestante il pagamento degli oneri sociali e delle imposte, nonché il rispetto del CCL da parte della G__________ SA, sua fornitrice, ha creato le premesse per la sua estromissione conformemente all'art. 30 cpv. 1 seconda frase RLCPubb ed alla prescrizione 252.110 del capitolato;

che già per questo motivo, il ricorso, sebbene tempestivo, andrebbe respinto;

che il ricorso non può comunque essere accolto, poiché le verifiche esperite dal consulente del committente hanno permesso di accertare che la CO 1 è in grado di fornire il materiale oggetto della commessa;

che il passaggio del rapporto del committente, che l'insorgente estrapola dal suo contesto per fondare la propria impugnativa, è unicamente volto a rilevare le difficoltà di reperire fra le ditte locali dell'industria del granito un concorrente in grado fornire la prestazione messa a concorso;

che, come rileva il municipio nelle osservazioni al ricorso attraverso le spiegazioni fornitegli dal suo consulente, dal passaggio in questione non può in nessun caso essere dedotto che la CO 1 non sia in grado di far fronte alle esigenze del capitolato;

che, anche da questo profilo, il ricorso va senz'altro respinto siccome palesemente infondato;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 32, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr.1'000.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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