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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2008 52.2006.12

4. Februar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,991 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Pretesa di risarcimento nei confronti di un'azienda municipalizzata

Volltext

Incarto n. 52.2006.12  

Lugano 4 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 gennaio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 19 dicembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni che respinge il reclamo inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione 15 novembre 2004 con cui il municipio di __________, confermando la pronuncia 2 luglio 2004 delle aziende municipalizzate di __________, si è rifiutato di risarcirgli i danni da lui notificati;

viste le risposte:

-    24 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni;

-    7 febbraio 2006 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel mese di ottobre del 2003, RI 1 ha avuto modo di constatare una variazione anomala della tensione elettrica all'interno della sua abitazione, in via __________ ad __________. Il problema è stato risolto pochi giorni dopo, grazie all'intervento di una ditta di istallazioni elettriche, con la sostituzione di due valvole d'abbonato INS gr. 2 1L per DIN, 35 mm, 3 moduli e un'identica valvola ricettore, per una spesa complessiva di fr. 525.80. Tale guasto ha comunque comportato il danneggiamento di diversi apparecchi domestici, per la riparazione o la sostituzione dei quali RI 1 ha dovuto sopportare dei costi per complessivi fr. 6'377.90.

B.     Dopo avere interpellato, senza successo, la propria compagnia di assicurazioni, il 22 gennaio 2004 RI 1 si è rivolto alle aziende municipalizzate di __________ (AMB) per chiedere la rifusione del danno patito, ritenuto che lo stesso era riconducibile ad un guasto verificatosi nella parte sigillata, e quindi non accessibile all'abbonato, del quadro elettrico.

Con lettera 13 febbraio 2004 le AMB hanno preso posizione in merito a tale richiesta, respingendola. Esse hanno motivato il loro diniego con il fatto che dal rapporto tecnico allestito dal responsabile impianti interni risultava che il guasto si era verificato oltre la valvola principale, per cause riconducibili ad usura del materiale o allentamento dei morsetti di collegamento, ragione per la quale esso doveva essere assunto dall'abbonato.

Dopo avere tentato, invano, di ottenere un risarcimento dal Fondo svizzero di soccorso per i danni causati dalla natura non assicurabili e dopo avere ottenuto la conferma da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte del fatto che il pregiudizio subito non era riconducibile né ad un'interruzione di corrente né ai campi elettromagnetici, il 15 giugno 2004 RI 1 ha chiesto alle AMB di rivedere la loro decisione 13 febbraio 2004 e di assegnargli quindi il risarcimento richiesto. Il 2 luglio 2004 quest'ultime hanno evaso l'istanza, ribadendo la loro estraneità all'accaduto dal momento che il guasto si era prodotto oltre il limite di proprietà delle AMB.

Questa decisione è stata confermata su reclamo dal municipio di __________ il 15 novembre 2004.

C.    Adito su reclamo da RI 1, con giudizio 22 aprile 2005 il dipartimento delle istituzioni ha dichiarato l'impugnativa irricevibile, siccome tardiva. Secondo l'autorità cantonale, determinante ai fini del computo del termine ricorsuale era la data di notifica della decisione resa il 13 febbraio 2004 dalle AMB, rimasta incontestata, e non la data di intimazione della risoluzione municipale impugnata, emanata oltretutto da un'istanza incompetente a statuire sul merito della vertenza. Mediante giudizio del 26 luglio 2005, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato tale pronuncia, ritenendo l'impugnativa inoltrata da RI 1 dinanzi al Dipartimento delle istituzioni del tutto tempestiva. Esso ha quindi rinviato gli atti a quest'ultima autorità affinché entrasse nel merito della medesima.

D.    Con decisione del 19 dicembre 2005, il Dipartimento delle istituzioni ha dunque evaso il gravame a suo tempo inoltrato da RI 1, respingendolo. Esso ha in sostanza ritenuto che nella misura in cui il danno da lui patito era stato originato da un guasto verificatosi nella parte d'impianto di proprietà dell'abbonato, lo stesso doveva essere posto a suo carico.

E.     Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Dato per acquisito che la causa del danno da lui subito è stata individuata nell'allentamento del morsetto del selezionatore neutro della valvola d'abbonato, rileva come tale circostanza potrebbe essere stata provocata dal personale delle AMB. Rileva poi che essendo lo scompartimento dove alloggia detta valvola sigillato, all'abbonato viene di fatto impedita qualsiasi possibilità di provvedere alla manutenzione di questa parte del quadro elettrico. Manutenzione che a suo dire dovrebbe essere effettuata proprio dall'AMB in forza di quanto previsto dall'art. 11.5 del

       regolamento per la fornitura di energia elettrica del 18 dicembre 1995 (RFEL).

All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento delle istituzioni, che il municipio di __________ con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale amministrativo è data in virtù dell'art. 40 secondo periodo della legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP), traendo origine la presente vertenza da una contestazione tra un'azienda municipalizzata e un suo utente. A questo proposito va detto che tra l'insorgente e le AMB è pacificamente in essere un contratto in forza del quale quest'ultime sono tenute ad erogare al primo energia elettrica. Il danno di cui RI 1 chiede in questa sede la rifusione non è dunque di natura extracontrattuale. Ritenuto che tale contratto è retto dal diritto pubblico, anche le controversie relative alla sua pretesa violazione soggiacciono alla giurisdizione amministrativa.

L'impugnativa, inoltrata tempestivamente (art. 46 PAmm) da una persona legittimata ad agire (art. 43 PAmm), è pertanto ammissibile e può essere decisa sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove richieste dall'insorgente, le quali non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per la presente decisione (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. La Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) consente ai comuni di assumere l'esercizio diretto, anche con diritto di privativa, dei servizi di interesse pubblico (art. 1). Gli enti locali sono quindi legittimati ad istituire delle aziende, che esercitano un monopolio legale diretto (DTF 102 Ia 401 cons. 3a).

I pubblici servizi municipalizzati devono essere amministrati separatamente e in modo distinto dagli altri rami della gestione comunale; possono anche essere organizzati separatamente (art. 2 LMSP).

L'assemblea, rispettivamente il consiglio comunale, adotta il regolamento organico (art. 7 lett. f, 15, 16 LMSP) e gli altri regolamenti delle aziende (art. 7 lett. g LMSP). L'approvazione delle tariffe (art. 13 lett. d LMSP) e dei regolamenti speciali (art. 17 LMSP) è invece di competenza del municipio. I regolamenti delle aziende devono essere esposti al pubblico e approvati dal Consiglio di Stato secondo le norme della LOC (art. 18 LMSP).

2.2. Le aziende municipalizzate della Città di __________ (AMB) - sezione elettricità - sono un'azienda municipalizzata ai sensi della LMSP.

Al pari delle altre aziende municipalizzate del Comune, sono rette dal regolamento organico (ROAM) adottato dal consiglio comunale il 18 dicembre 1995 e approvato dalla Sezione enti locali il 25 marzo 1996. Le relazioni tra le AMB/Sezione elettricità (in seguito: Azienda) ed i suoi utenti sono disciplinate in particolare dal regolamento per la fornitura di energia elettrica (RFEL), anch'esso adottato dal consiglio comunale il 18 dicembre 1995 e approvato dalla suddetta autorità cantonale il 25 marzo 1996.

3.3.1. Come esposto in narrativa, il ricorrente esige che le AMB gli risarciscano i danni da lui subiti in seguito al guasto verificatosi nell'ottobre del 2003 al quadro elettrico principale della sua abitazione.

3.2. Giusta l'art. 9.1 REL, l'allacciamento raccorda l'istallazione interna di uno stabile alla rete di distribuzione. Il punto di fornitura, soggiunge l'art. 9.2 REL, coincide di regola con il limite di proprietà degli impianti. Per la rete in cavo – come è il caso nella fattispecie in esame – gli impianti dell'azienda si estendono sino alla valvola d'introduzione compresa. Per quanto attiene all'istallazione degli impianti interni e al loro controllo, l'art. 11.1 RFEL stabilisce che l'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle istallazioni interne sono interamente a carico del proprietario che dovrà farli eseguire da istallatori in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'azienda previa notifica alla stessa. Tali impianti devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alla legge federale sugli impianti elettrici, alle norme dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE) e alle prescrizioni emanate dall'azienda (art. 11.3 RFEL). I proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchio o parti dell'impianto (art. 11.4 RFEL).

3.3. Ora, dalle tavole processuali, e in particolare dalla perizia allestita il 30 dicembre 2003 dalla ditta __________ su incarico della __________ Assicurazioni, emerge chiaramente che il guasto in questione è consistito nell'allentamento del morsetto del selezionatore neutro della valvola d'abbonato, ragione per la quale non sussistono dubbi sul fatto che esso si è verificato al di là del punto di fornitura, ossia nella parte d'impianto di proprietà e di competenza dell'abbonato. Nella misura poi in cui nulla lascia intravedere che tale inconveniente sia stato causato da un difetto nella prestazione fornita dalle AMB o dalla presenza di campi elettromagnetici (cfr. lettere 16 marzo 2004 e 28 maggio 2004 dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte), appare del tutto verosimile la tesi, formulata nel rapporto di guasto allestito dal responsabile settore impianti interni delle AMB, secondo la quale il citato morsetto si sia allentato per motivi di usura del materiale. Del tutto fantasiosa, in quanto non supportata dal benché minimo indizio, risulta in ogni caso l'ipotesi formulata dal ricorrente, a mente del quale il morsetto sarebbe stato volutamente allentato dal personale dell'azienda elettrica per non meglio precisati motivi. Data la situazione, non sussistono dunque gli estremi per ritenere che le AMB debbano essere tenute a rispondere del danno subito dall'insorgente. Nulla muta a questo proposito che, in base agli art. 26 e segg. dell'ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), i gestori di rete abbiano l'obbligo di eseguire periodicamente dei controlli tecnici sugli impianti elettrici interni alimentati dalla loro rete di distribuzione: tale circostanza non riduce infatti la responsabilità che incombe agli istallatori e ai proprietari di impianti in punto alla manutenzione di queste istallazioni (art. 11.5 ultimo periodo RFEL). Irrilevante ai fini del presente giudizio appare inoltre il fatto che la parte dell'impianto nella quale è avvenuto il guasto, pur essendo di proprietà dell'abbonato, sia sigillata. Come giustamente rilevato sia dal municipio che dal Consiglio di Stato, la piombatura di questo vano si rende necessaria per evitare che possa essere sottratta energia senza alcun controllo da parte dell'azienda elettrica, trovandosi il punto di fornitura a monte del contatore. Ciò non impedisce comunque all'utente di far eseguire interventi di riparazione o di manutenzione su questa parte dell'impianto. I piombi che sigillano il quadro elettrico principale possono infatti essere temporaneamente rimossi, su richiesta del proprietario interessato, da persone incaricate dall'azienda (art. 12.2 RFEL), così da permettere agli istallatori autorizzati di eseguire i dovuti lavori. La lieve restrizione del diritto di proprietà che la suddetta misura comporta per l'abbonato, oltre a poggiare su una valida base legale, appare dunque dettata da preminenti interessi pubblici e risulta tutto sommato rispettosa del principio di proporzionalità, ragione per la quale essa non si pone in contrasto con l'ordinamento costituzionale (art. 26 e 36 cpv. 2 Cost).

                                   4.   Stante tutto quanto precede il ricorso, infondato, dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 26 e 36 Cost; 7, 13, 15, 16, 40 LMSP; 9, 11, 12 RFEL di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

  ; ; .  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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