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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.08.2006 52.2006.100

27. August 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,048 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Revoca della licenza di condurre della durata di tre mesi confermata a carico di un conducente che commette un eccesso di velocità medio grave in abitato (+ 21 km/h sul limite di 60). Il conducente sanzionato non può scegliere il periodo della revoca.

Volltext

Incarto n. 52.2006.100  

Lugano 27 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 20 marzo 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 7 marzo 2006 (no. 1100) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 ottobre 2005 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

vista la risposta 4 aprile 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     RI 1 è nato il 10 giugno 1978 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel febbraio del 1997.

Nel 1998 gli è stata revocata la licenza di condurre per un mese a seguito di un incidente di cui si è reso protagonista a Comano, dove ha perso la padronanza di guida del proprio veicolo a causa di un eccesso di velocità. Nel 2004 è stato oggetto di un provvedimento identico per aver circolato a velocità eccessiva (+ 38 km/h sul limite di 120) a Buchs. Quest'ultima misura è stata scontata dal 1° al 31 luglio 2004.

B.     Il 6 maggio 2005, verso le ore 18.00RI 1RI 1 ha circolato nell'abitato di Berna ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 81 km/h, laddove vige il limite di 60 km/h.

A seguito di questa infrazione, con Strafmandat 28 giugno 2005 l'Untersuchungsrichteramt III di Berna l'ha condannato al pagamento di una multa di fr. 600.-. L'interessato non ha impugnato tale sanzione adottata in base all'art. 90 cifra 1 LCStr, che è quindi passata in giudicato incontestata.

C.    Preso atto delle predette conclusioni penali, il 27 ottobre 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre mesi (dal 28 novembre 2005 al 27 febbraio 2006), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

D.    Con giudizio 7 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti dello Strafmandat bernese. Preso atto del reato commesso, costitutivo di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità la durata della revoca, considerati la colpa, i precedenti e l'assenza di un bisogno professionale di condurre dell'interessato.

E.     Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando con scarna motivazione il provvedimento inflittogli.

Il ricorrente insiste in particolare sul fatto che la licenza di condurre gli abbisogna per svolgere il proprio lavoro. Subordinatamente, chiede di poter scontare la revoca durante un periodo di sua scelta.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).

                                         Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 6 maggio 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

                                   3.   3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h costituiva un'infrazione di media gravità, tale da provocare una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e rinvii).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h in un abitato è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

                                         3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 6 maggio 2005 RI 1 ha superato di 21 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 60 km/h consentita in Schermenweg a Berna. Egli ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione in modo medio grave ai sensi della giurisprudenza e dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr.

                                   4.   Poste queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessato.

Riguardo ai fatti, il rapporto di polizia relativo all'accaduto si limita ad indicare le risultanze del rilevamento radar senza fornire alcuna informazione sulle condizioni del traffico e della strada al momento dell'infrazione. Le note tecniche annesse al rapporto non sono di miglior aiuto.

La colpa di RI 1 non può essere considerata insignificante, atteso che il limite vigente all'interno dell'abitato è stato superato di ben 21 km/h e che il conducente non ha comprovato alcuna circostanza suscettibile di giustificare in qualche modo l'ampiezza del reato.

Per quanto attiene invece alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è evidentemente compromessa dalle precedenti misure amministrative subite, segnatamente dalle due revoche inflittegli nel 1998 e nel 2004.

In tema di necessità professionale di condurre, occorre ricordare che la giurisprudenza federale riconosce questo bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, N. 2441 ss.). L'insorgente afferma di essere il responsabile della __________, ditta specializzata nella pulizia di tubazioni che dipenderebbe totalmente dalla sua attività di acquisitore e supervisore del lavoro. Ad eccezione di un elenco di referenze, egli non apporta però alcuna prova circa l'importanza della sua posizione all'interno della società, che non risulta iscritta a RC e non lo cita in alcuna pagina del proprio sito Internet. Quand'anche l'insorgente svolgesse effettivamente le funzioni vantate, nel suo caso la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Nei problemi lavorativi evidenziati dal ricorrente si possono ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale.

Ne segue che tenuto conto del consistente eccesso di velocità commesso a distanza di meno di un anno dalla scadenza della precedente revoca irrogatagli il 29 aprile 2004, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, dei suoi precedenti e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di 3 mesi tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e rispettoso del principio di proporzionalità.

                                   5.   In via subordinata, RI 1 chiede di poter depositare la patente durante un periodo di sua scelta. Invano.

In effetti, la revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b; STA del 4 luglio 2003 in re D.). D'altra parte, la legge, segnatamente l'art. 16b cpv. 2 LCStr per le infrazioni medio gravi, regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca d'ammonimento limitatamente al tempo libero o alle vacanze. Nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c).

                                   6.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16b, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 Pamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  ; ; ; Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.      

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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