Incarto n. 52.2005.95
Lugano 2 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 marzo 2005 della
RI 1, , patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 813) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 28 ottobre 2004 rilasciata dal municipio di CO 3 alla CO 1 ed alla CO 2 per posare una veranda davanti ai loro esercizi pubblici su piazza R__________;
viste le risposte:
- 24 marzo 2005 del Dipartimento del territorio;
- 23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;
- 18 aprile del municipio di CO 3;
- 14 aprile 2005 della CO 2;
- 19 aprile della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 agosto 2004 le resistenti S__________ e CO 2 hanno chiesto al municipio di CO 3 il permesso di posare sul suolo pubblico di piazza della R__________, davanti ai bar T__________ ed A__________, una veranda smontabile, appoggiata su un palco, destinata a riparare dalle intemperie gli avventori che fanno capo al servizio esterno dei loro esercizi pubblici durante i mesi invernali.
Alla domanda si è opposta la ricorrente RI 1 (__________), proprietaria di uno stabile situato ad una distanza di m 3.45 dalla parete nord del manufatto, che ha contestato l'intervento dal profilo dell'art. 19 NAPR, disciplinante l'attività edilizia nella zona del nucleo tradizionale (NT).
Con decisione 29 ottobre 2004, dichiarata immediatamente esecutiva, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, limitatamente al periodo 3 novembre 2004 - 15 maggio 2005. La veranda, larga 5.00 m, lunga m 13.70 ed alta circa 3 m, in vetro e metallo, è stata posata dopo pochi giorni.
B. Con giudizio 23 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la costruzione, di natura accessoria, potesse essere autorizzata in base all'art. 19 cpv. 8 NAPR, che disciplina i tinteggi e gli arredi nella zona del nucleo, riservando al municipio un certo margine discrezionale; margine, di cui l'autorità comunale non avrebbe abusato.
C. Contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della controversa licenza.
L'insorgente si richiama in sostanza all'art. 19 cpv. 4 NAPR, che impone di mantenere tali gli spazi liberi da costruzioni. Nega inoltre che l'opera abbia carattere accessorio.
D. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio e le beneficiarie della controversa licenza, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente, negandole fra l'altro la legittimazione attiva.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.
L'insorgente, proprietaria di uno stabile situato a meno di 4 m dal controverso manufatto e già opponente, è incontestabilmente legittimata ad impugnare la licenza edilizia (art. 43 PAmm). In quanto proprietaria di quello stabile, la RI 1 appartiene infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento censurato da un rapporto talmente stretto ed intenso da permettere di distinguerla da quella degli altri cittadini. L'interesse ad opporsi alla posa di un simile manufatto, che per circa sei mesi all'anno ingombra l'area pubblica immediatamente antistante l'ingresso al negozio P__________, situato a pianterreno dello stabile della RI 1, è d'altro canto evidente.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). L'oggetto del contendere è perfettamente noto a questo tribunale ed emerge chiaramente dai piani. Il sopralluogo richiesto dalle parti non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Nella zona del nucleo tradizionale di L__________, l'art. 19 cpv. 2 NAPR ammette diversi tipi di intervento: il restauro totale di edifici che presentano pregi artistici e storici (cpv. 2.1), l'intervento conservativo degli edifici che necessitano di essere conservati in quanto componenti culturali essenziali del tessuto storico ed ambientale (cpv. 2.2) e l'intervento conservativo limitato, previsto per quegli edifici che non possono essere demoliti e che per aver subito modifiche sostanziali alle strutture originali non consentono più né il restauro totale, né l'intervento conservativo (cpv. 2.3). Edificazioni a nuovo (cpv. 2.4) sono ammesse solo nei limiti della ricostruzione di edifici preesistenti, demoliti e riedificati nel rispetto delle volumetrie (ingombro verticale) e del perimetro (sviluppo orizzontale). Per questi edifici il municipio può autorizzare in via di deroga ampliamenti orizzontali, qualora le caratteristiche ambientali non vi si oppongano (art. 19 cpv. 2.4. lett. a NAPR: laddove la caratteristica ambientale non lo richiede, il municipio può concedere una deroga al rispetto del perimetro della costruzione preesistente).
Le finalità rigidamente conservative della norma sono evidenti e sono sottolineate dall'art. 19 cpv. 4 NAPR, che impone di mantenere tali gli spazi liberi, salvo contraria indicazione dei piani.
3. Il controverso manufatto si configura come un ampliamento orizzontale degli stabili ai quali è addossato durante i mesi invernali. Non è una costruzione accessoria, poiché serve all'esercizio di un'attività commerciale. Non è nemmeno una costruzione mobiliare, poiché la posa - ripetuta annualmente per periodi di tempo prolungati - gli conferisce un carattere di stabilità che permette di assimilarlo ad una costruzione permanente. Con la conseguenza, che - dal profilo del diritto edilizio - non deve essere sottoposto ogni anno a procedura di rilascio del permesso, ma può essere autorizzato una tantum nei limiti dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
Gli edifici ai quali l'ampliamento è connesso sono assoggettati all'intervento conservativo limitato disciplinato dall'art. 19 cpv. 2.3 NAPR. In base a tale norma, per le facciate ed i tetti si dovrà operare secondo i criteri stabiliti per l'intervento conservativo, che ne impone il mantenimento (art. 19 cpv. 2.2 NAPR). Per il resto è invece ammessa un'edificazione a nuovo (art. 19 cpv. 2.4 NAPR). L'obbligo di mantenere le facciate, sancito dall'art. 19 cpv. 2.2, cui rinvia l'art. 19 cpv. 2.3 NAPR, esclude a priori qualsiasi possibilità di autorizzare ampliamenti che ne alterino la fisionomia. Ampliamenti sono ammessi in via eccezionale, nei limiti dell'art. 19 cpv. 2.4 NAPR, soltanto nella misura in cui interessano il resto dell'edificio.
Già per questo motivo, il ricorso va accolto e la licenza annullata.
Essa andrebbe comunque annullata anche se fosse applicabile l'art. 19 cpv. 2.4 NAPR, poiché non si potrebbe ragionevolmente sostenere che le caratteristiche ambientali, ovvero l'insieme degli edifici che fanno da corona a piazza della R__________, non esigano il mantenimento del perimetro delle costruzioni esistenti.
L'art. 19 cpv. 4 NAPR, invocato dall'insorgente, che impone di mantenere tali gli spazi liberi, salvo contraria indicazione dei piani, non è direttamente applicabile, poiché non si riferisce agli spazi liberi in quanto strade o piazze, bensì a quelli in proprietà privata. Indirettamente, la norma in questione suffraga tuttavia la conclusione appena tratta, poiché se, per principio, devono rimanere inedificati gli spazi liberi in proprietà privata, a maggior ragione devono rimanere sottratti all'edificazione gli spazi costituiti da strade e piazze, che contribuiscono a definire l'aspetto caratteristico del nucleo tradizionale.
Invano si richiamano i resistenti all'art. 90 del regolamento edilizio (RE), che disciplina la costruzione di balconi, sporti e pensiline sull'area pubblica. Oggetto di questa norma sono unicamente manufatti che sporgono ad una certa altezza dal suolo dalle facciate di edifici confinanti con l'area pubblica. La veranda qui in discussione, appoggiata al suolo, non può in nessun caso essere assimilato ad un bovindo (bow-window), ovvero ad uno sporto coperto e chiuso sui lati, che fuoriesce dalla facciata di un edificio ad una certa altezza dal suolo.
Prive di fondamento sono le considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato con riferimento all'art. 19 cpv. 8 NAPR, che impone di conformare il tinteggio e tutti gli elementi compositivi della proprietà, delle facciate, dei portici e dei muri perimetrali, comprese eventuali pensiline, arredi delle aperture, tendaggi, orologi ecc. alle caratteristiche architettoniche dell'edificio, armonizzandole con quelle degli edifici circostanti. La norma non disciplina affatto l'ammissibi-lità degli ampliamenti. Stabilisce soltanto alcune regole di natura estetica, che gli interventi edilizi nel nucleo devono rispettare.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la controversa licenza edilizia e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive del diritto. La tassa di giustizia è suddivisa fra le resistenti, ritenuto che il comune ne va esente poiché non è intervenuto per tutelare suoi interessi patrimoniali. Le ripetibili di entrambe le istanze (fr. 2'000.-) sono invece poste in parte a carico delle resistenti ed in parte a carico del comune secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 19 NAPR, 90 RE di L__________; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 813);
1.2. la licenza edilizia 29 ottobre 2004 rilasciata dal municipio di CO 3 alle resistenti per la posa di un gazebo davanti ai loro esercizi pubblici.
2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico delle resistenti in ragione di metà ciascuna.
3. Le ripetibili di fr. 2'000.- sono suddivise fra il comune (fr. 500.-) e le resistenti (fr. 1'500.- in solido).
4. Intimazione a:
patr. da: Lugano; patr. da:; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 2 patrocinata da: PA 3 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario