Incarto n. 52.2005.94
Lugano 13 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 2005 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 28 febbraio 2005 della delegazione del CO 2 che delibera al CO 1 l'esecuzione delle opere da impresario costruttore relative al lotto 6 nord;
viste le risposte:
- 29 marzo 2005 del CO 1;
- 31 marzo 2005 del CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 28 settembre 2004 il CO 2 (CO 2) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare l'esecuzione dei lavori di posa del collettore consortile del lotto 6 dal pozzo 6.0 al pozzo 6.27 nei comuni di L__________ e S__________ (FU n.78 /2004 pag. 6947 seg.);
che il bando di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:
- prezzo 50%
- referenze della ditta 35%
- relazione tecnica 15%
- formazione apprendisti 5%
che in relazione al criterio delle referenze il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione R 191.200, precisava:
Saranno prese in considerazione unicamente le referenze che si riferiscono a lavori analoghi svolti negli ultimi cinque anni.
Valutate le stesse e ritenuto che la ditta sia in grado di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto dell'ambiente verrà assegnato il valore percentuale massimo (30).
Allegare 3 referenze con indicati:
- nome del progetto
- committente
- data di realizzazione
- importo dei lavori
- breve descrizione delle opere eseguite
che alla gara hanno preso parte 8 ditte, fra cui la RI 1 (RI 1), con un'offerta di fr. 447'695.45 ed il CO 1 (CO 1) con un'offerta di fr. 457'360.35 (Δ:
+ 2.1%);
che la RI 1 ha allegato alla propria offerta le seguenti referenze:
G__________ lotto 7
canalizzazione AP AMB gas, TT, TV
1'355'000.-
2001
L__________
canalizzazione AP SES TT TV
426'500.-
2003
G__________
canalizzazione AP AMB gas, TT, TV
682'500.-
2004
che le referenze allegate dal consorzio CO 1 erano invece le seguenti:
D__________ lotto 4 CDAMBB
2000
canalizzazione infrastrutture SES
250'000.-
D__________ lotto 4 CDAMBB ,
2001
canalizzazione infrastrutture SES
970'000.-
M__________ lotto 2 CDAMBB
2002
canalizzazione infrastrutture SES
1'270'000.-
M__________ comune
2003
fognatura
285'000.-
Sistemazione via I__________ Dipartimento del territorio
2002
canalizzazione infrastrutture SES, TT TV acquedotto
1'200'000.-
Lotto 0691.1 comune A__________
2003
Sistemazione via S__________
550'000.-
Lotto 3 M__________ CDAMBB
2004
collettore
850'000.-
P__________
2003
potabilizzazione sorgenti
50'000.che, previa verifica delle referenze addotte dalla RI 1, lo studio d'ingegneria C__________ e M__________, consulente del committente, ha attribuito alle offerte i seguenti punteggi:
prezzo
referenze
relazione tecnica
apprendisti
totale
RI 1
48.20
30.00
15.00
3.00
96.20
CO 1
46.82
30.00
15.00
3.00
94.82
proponendo di conseguenza di aggiudicare i lavori alla RI 1;
che, scostandosi dalla classifica allestita dal suo consulente, la delegazione del CO 2 ha ridotto a 28.00 i punti assegnati alla RI 1 in base alle referenze, deliberando i lavori al consorzio CO 1;
che contro la predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente contesta essenzialmente la riduzione apportata dalla delegazione consortile al punteggio attribuito dal consulente alle referenze allegate alla sua offerta;
che il consorzio CO 2 postula il rigetto dell'impugnativa, giustificando la riduzione del punteggio apportato con i seguenti motivi:
- il consorzio CO 1 è l'unico concorrente ad aver chiesto ai progettisti una copia dei piani esecutivi dell'opera;
- entrambe le ditte che compongono il consorzio conoscono bene il comparto territoriale avendovi già lavorato;
- entrambe le ditte hanno la loro sede logistica nelle immediate vicinanze;
- la RI 1 non avrebbe rispettato i tempi di consegna di opere appaltatele dal comune di O__________;
che il consorzio CO 1 sollecita a sua volta la conferma della decisione impugnata, con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara la RI 1 è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione;
che malgrado l'erronea indicazione data dal committente, il ricorso è stato inoltrato nel termine di 10 giorni fissato dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, entrato in vigore il 4 febbraio 2005 (BU n. 4/ 2005, pag. 24 e n. 7/2005, pag. 66); è dunque tempestivo;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto; costituisce in particolare violazione del diritto, soggiunge il disposto (cpv. 2), l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura;
che il controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale non è dunque illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto; il Tribunale cantonale amministrativo deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere: ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.);
che nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte; in questi casi, questo tribunale deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti; particolare riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente (cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, n. 2P.285/ 1998, in re Consorzio T__________, consid. 4b; STA 16.7.04 in re consorzio C__________; 13.5.2003 in re C__________ e liteconsorti);
che, in relazione alle referenze, nel caso concreto, il capitolato stabiliva quanto segue (pos. R 191.200):
Saranno prese in considerazione unicamente le referenze che si riferiscono a lavori analoghi svolti negli ultimi cinque anni.
Valutate le stesse e ritenuto che la ditta sia in grado di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto dell'ambiente verrà assegnato il valore percentuale massimo (30).
che siffatta, singolare modalità di valutazione limita in misura significativa il potere d'apprezzamento del committente: una volta accertato, sulla base delle referenze addotte, che la ditta concorrente è in grado di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto dell'ambiente, il committente è tenuto ad assegnarle il punteggio massimo previsto; l'indicazione verrà assegnato non lascia spazio ad ulteriori valutazioni;
che, nel caso in esame, il consulente ha concretamente accertato che la RI 1 ha lavorato con soddisfazione dei committenti indicati a titolo di referenza; reputandola di conseguenza in grado di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto dell'ambiente, le ha quindi assegnato il punteggio massimo;
che la valutazione del consulente è perfettamente conforme alle regole di gara prestabilite;
che i motivi addotti dalla delegazione consortile in sede di risposta al ricorso della RI 1 sono del tutto inidonee a giustificare una riduzione del punteggio assegnato alla ricorrente per le referenze;
che la richiesta dei progetti esecutivi, la conoscenza del territorio da parte delle ditte del consorzio aggiudicatario, l'ubicazione della loro sede logistica, la presunta inosservanza dei termini di consegna da parte della ricorrente di un'opera appaltatale dal comune di O__________ ed i precedenti lavori svolti per il CO 2 dalla ditta C__________ costituiscono argomenti manifestamente estranei alle modalità di valutazione delle referenze stabilite dal capitolato;
che nessuno di questi motivi è atto a giustificare una riduzione da 30 a 28 del punteggio assegnato dal consulente alla RI 1 per le referenze;
che la riduzione appare ancor più ingiustificata ove si consideri che al consorzio resistente è stato mantenuto il punteggio massimo, benché abbia prodotto soltanto referenze di una sola (C__________) delle due ditte che lo costituiscono in modo paritetico;
che il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione impugnata siccome lesiva delle modalità di valutazione delle referenze fissate dal capitolato;
che, disponendo questo tribunale degli elementi necessari per decidere direttamente nel merito (art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb), i lavori messi a concorso vanno aggiudicati alla ricorrente;
che la tassa di giudizio e le ripetibili commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa sono suddivise in parti uguali fra il CO 2 ed il CO 1 secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 febbraio 2005 della delegazione del CO 2 è annullata;
1.2. i lavori messi a concorso sono deliberati alla RI 1 per la somma di fr. 447'695.46.
2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del CO 2 nella misura di fr. 1'000.- e del CO 1 per il resto.
3.I consorzi resistenti rifonderanno ciascuno fr. 1'000.- alla RI 1 a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
patr. da:; .
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario