Incarto n. 52.2005.59
Lugano 11 agosto 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2005 di
RI 1 patrocinati da: PA 2
contro
la risoluzione 2 febbraio 2005, no. 471, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 20 ottobre 2004 degli insorgenti avverso la decisione 4 ottobre 2004 del Consorzio di manutenzione opere di arginatura dell'alto V__________, in merito alla concessione per l'uso speciale del mapp. no. 66 RFD di R__________;
ritenuto che in occasione dell'udienza di sopralluogo 13 luglio 2005 i ricorrenti, dopo discussione, hanno chiesto al tribunale un termine sino al 29 luglio 2005 per eventualmente ritirare il ricorso; il consorzio in tale evenienza si è detto disposto a rinunciare ad esigere l'indennità per ripetibili di II.a istanza, mentre che il tribunale non avrebbe prelevato né tasse né spese;
rilevato che con lettera 28 luglio 2005, il patrocinatore dei ricorrenti ha dichiarato di recedere dall'impugnativa alle condizioni formulate nel verbale di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili di II.a istanza.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario