Incarto n. 52.2005.55
Lugano 17 febbraio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza 16 febbraio 2005 del
RI 1 patrocinato da: PA 1
chiedente
1. È accertato che la signora CO 1, , ha indebitamente percepito dal RI 1 il salario del mese di febbraio 2003, per cui la signora CO 1, , è tenuta a restituire al RI 1 l'importo di fr. 6'86.85 oltre interesse del 5% dal 15 dicembre 2004; 2. Protestate spese e ripetibili;
richiamato l'art. 48 PAmm,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'8 aprile 2002 il RI 1 (RI 1) ha assunto CO 1 quale infermiera a far tempo dal 19 marzo precedente;
che il 1° dicembre 2002, assente per malattia dal 4 settembre precedente, CO 1 ha inoltrato le dimissioni a decorrere dal 31 marzo 2003;
che l'11 dicembre 2002 il CCACT ha comunicato ad CO 1 di accettarle a far tempo dal 31 gennaio 2003 in quanto date durante il periodo di prova di un anno che prevede un termine di preavviso di 30 giorni;
che il RI 1 ha versato ad CO 1 anche lo stipendio del mese di febbraio 2003 (netto: fr. 6'086.85);
che, accortosi dell'errore, il 29 aprile 2004 ne ha chiesto la restituzione;
che non avendo ottenuto riscontro, il 16 febbraio il RI 1 ha inoltrato a questo tribunale l'istanza menzionata in epigrafe;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è stabilita per clausola enumerativa (art. 61 PAmm); il ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge;
che, giusta l'art. 41 PAmm, la domanda intesa ad accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di un diritto o di un obbligo può essere proposta all' Autorità competente per materia a decidere in prima istanza, da chi giustifichi un interesse legittimo all' accertamento immediato;
che, nell'evenienza concreta, il RI 1 ha in sostanza inoltrato a questo tribunale un'azione creditoria nei confronti della sua ex-dipendente sotto forma di istanza di accertamento;
che nella misura in cui è configurata quale domanda di accertamento, l'istanza è irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che competente a dirimere le contestazioni relative ai rapporti d'impiego dei dipendenti di un consorzio intercomunale è infatti il Consiglio di Stato, che statuisce quale autorità di ricorso sulle impugnative presentate contro le decisioni adottate dagli organi consortili (art. 38 LCCom con rinvio all'art. 208 LOC);
che l'istanza è irricevibile per difetto di competenza di questo tribunale anche nella misura in cui sottende invece un'azione creditoria;
che anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica è definita per clausola enumerativa; anche la cosiddetta giurisdizione originaria è data soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 71 PAmm);
che nessuna disposizione di legge in senso formale devolve a questo tribunale la competenza a statuire quale istanza unica sulle contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra i dipendenti del RI 1 ed il loro datore di lavoro;
che l'art. 68 Lord, richiamato dall'istante, è applicabile soltanto nei rapporti d'impiego dei dipendenti cantonali e dei docenti comunali (art. 1 LOrd);
che il rinvio alla LOrd contenuto nel regolamento organico dei dipendenti del RI 1 non può fondare la competenza di questo tribunale;
che l'istanza va quindi respinta in ordine;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'istante;
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LCCom; 208 LOC; 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico dell'istante.
3. Intimazione a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario