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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.03.2005 52.2005.53

16. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,367 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

delibera per lavori di ampliamento di una casa per anziani

Volltext

Incarto n. 52.2005.53  

Lugano 16 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 febbraio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione 26 gennaio 2005 del municipio di CO 2, che esclude la ditta RI 1 dall'aggiudicazione delle opere da metalcostruttore relative all'ampliamento della casa per anziani e le delibera alla ditta CO 1;

viste le risposte:

-    2 marzo 2005 della ditta CO 1;

-    4 marzo 2005 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 24 agosto 2004 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione delle opere da metalcostruttore relative all'ampliamento della casa per anziani.

La posizione R 910 del capitolato prevedeva:

Serramenti con ante alzanti scorrevoli in profilati d'alluminio a taglio termico tipo SCHUECO ROYAL S 120 o simile (indicare il tipo equivalente proposto).........................

Profondità telaio di guida 120 mm

Profondità anta 50 mm

Fermavetro per vetro doppio spesso 26 mm

N.B. I profili proposti dall'offerente dovranno corrispondere sia come dimensioni, sistema, statica e qualità ai profili proposti nel modulo d'offerta.

N.B. La guida inferiore non deve superare l'altezza di mm 20/25 sulla parte esterna e deve rimanere a filo pavimento finito, come indicato sul disegno.

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di 9 ditte del ramo, fra cui quella della ricorrente RI 1 (RI 1) di fr. 225'465.05 e quella della resistente CO 1 (CO 1) di fr. 306'194.65.

L'offerta della RI 1 alla posizione R 910 proponeva l'impiego di profilati METRA NC 150 STH, con una profondità di guida di 150 mm, contro i 120 mm prescritti dal capitolato.

                                  C.   Valutate le offerte inoltrate, il 26 gennaio 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1 scartando quella della RI 1 siccome non conforme alle esigenze del capitolato.

                                  D.   Contro la predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo senza formulare concrete domande di giudizio. L'insorgente contesta l'esclusione rilevando che sarebbe impossibile proporre un profilato di dimensioni equivalenti a quelle chieste dal capitolato. Sostiene inoltre che il prodotto proposto rispetta la condizione secondo cui la guida inferiore non deve superare l'altezza di mm 20/25 sulla parte esterna. La verifica tecnica operata dal committente sarebbe carente.

                                  E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il municipio, che ne chiede il rigetto in ordine per mancanza di domande di giudizio. Nel merito conferma la scelta operata.

Ad identica conclusione perviene la CO 1, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara la RI 1 è legittimata a contestare l'esclusione della sua offerta dall'aggiudicazione (art. 37 lett. b LCPubb e 43 PAmm). In caso di successo delle eccezioni sollevate in proposito, sarà semmai ammessa a contestare anche la decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d LCPubb). Dal profilo della tempestività, il ricorso è senz'altro ricevibile (art. 46 PAmm).

1.2. Giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve fra l'altro contenere anche le conclusioni del ricorrente. A questa prescrizione non vanno tuttavia poste esigenze eccessive. Basta che la volontà di impugnare un determinato provvedimento al fine di ottenere una decisione più favorevole emerga chiaramente dall'atto di ricorso (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 3 a).

In concreto, appare sufficientemente chiaro che la ricorrente postula l'annullamento della delibera impugnata e l'aggiudicazione della commessa in suo favore. Il ricorso, da questo profilo, appare dunque ricevibile.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente sollecita peraltro l'assunzione di particolari prove.

                                   2.   2.1. A norma dell'art. 19 LCPubb, il committente definisce le necessarie specificazioni tecniche nella documentazione di gara (cpv. 1). A tal fine tiene conto, per quanto possibile, delle norme internazionali o di quelle nazionali che traspongono norme internazionali (cpv. 2). Le specifiche tecniche, precisa l'art. 9 cpv. 1 RLCPubb, sono definite (a) in relazione alla prestazione richiesta e (b) sulla base di norme tecniche impiegate in Svizzera e in loro assenza di norme internazionali. A meno che ciò non sia giustifi-cato dal particolare oggetto della commessa, soggiunge la nor-ma (cpv. 2), è vietato introdurre nel capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o proveni-enza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminare altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determina-ta. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione “o equivalente” sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise. Deroghe sono ammesse a determinate condizioni, fissate dal cpv. 3.

2.2. Contro gli elementi del bando è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 37 lett. a LCPubb). Deducibili a questo tribunale sono poi le decisioni di aggiudicazione (art. 37 lett. c LCPubb). Contro le decisioni di aggiudicazione non sono tuttavia proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb). Lo esige il principio della buona fede. Sotto questo aspetto, non si può invero concedere al concorrente che ha rinunciato ad impugnare tempestivamente il bando di concorso di contestare le regole della gara in caso di esito sfavorevole.

2.3. In concreto, vanno dichiarate improponibili le contestazioni che la ricorrente solleva con riferimento alle specifiche tecniche contenute dalla posizione R 910 del capitolato. Omettendo di contestarle al momento della pubblicazione del bando e partecipando alla gara, la ricorrente le ha pienamente accettate (art. 31 cpv. 2 RLCPubb). Trattandosi di prescrizioni della cui portata poteva immediatamente rendersi conto non v'è motivo per ammettere contestazioni tardive. La posizione R 910 del capitolato concedeva peraltro ai concorrenti la facoltà di proporre prodotti alternativi equivalenti a quelli indicati dal committente. Il profilo __________, proposto dalla resistente, dimostra d'altro canto che il mercato offre concrete possibilità di reperire prodotti alternativi equivalenti.

Da questo punto di vista, il ricorso va quindi disatteso. Resta da verificare se l'esclusione sia giustificata.

3.3.1. A norma dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti. Vanno inoltre escluse le offerte che non rispondono alle prescrizioni del capitolato, che - notoriamente - costituisce la legge stessa della gara. L'aggiudicazione a condizioni diverse da quelle stabilite dal bando risulterebbe infatti inconciliabile con il principio fondamentale della parità di trattamento che governa l'intera legislazione sulle commesse pubbliche (cfr. art. 1 lett. c LCPubb).

3.2. Nell'evenienza concreta, la posizione R 910 del capitolato prevedeva:

Serramenti con ante alzanti scorrevoli in profilati d'alluminio a taglio termico tipo SCHUECO ROYAL S 120 o simile (indicare il tipo equivalente proposto).........................

Profondità telaio di guida 120 mm

Profondità anta 50 mm

Fermavetro per vetro doppio spesso 26 mm

N.B. I profili proposti dall'offerente dovranno corrispondere sia come dimensioni, sistema, statica e qualità ai profili proposti nel modulo d'offerta.

N.B. La guida inferiore non deve superare l'altezza di mm 20/25 sulla parte esterna e deve rimanere a filo pavimento finito, come indicato sul disegno.

Il telaio di guida proposto dalla ricorrente presenta una profondità di 145 mm. Non rispetta quindi la chiara condizione posta dalla condizione del capitolato qui in esame. Nemmeno la ricorrente contesta questa deduzione. Già per questo motivo la sua offerta andava dunque esclusa.

Invano rileva la RI 1 che la guida inferiore rispetta l'altezza di 20/25 mm sulla parte esterna. Anche se così fosse, il difetto appena rilevato rimane.

L'esclusione dell'offerta della ricorrente può quindi essere confermata senza che occorra verificare se le altre manchevolezze segnalate dalla resistente sussistano effettivamente.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia, ragguagliata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 19, 26, 36, 37, 38 LCPubb; 9 RLCPubb; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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