Incarto n. 52.2005.428
Lugano 10 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 dicembre 2005 della
RI 1
contro
la decisione 14 dicembre 2005 con cui la Cassa pensioni per il personale del comune di Chiasso ha deliberato alla CO 1 la fornitura e la posa di finestre dello stabile che sorge in via Pestalozzi 6 (part. 800);
viste le risposte:
- 3 gennaio 2006 della CO 1;
- 9 gennaio 2006 della Cassa pensioni per il personale del comune di Chiasso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel corso del mese di ottobre la Cassa pensioni per il personale del comune di Chiasso (CPPCC) ha invitato quattro ditte, fra cui la ricorrente RI 1 e la resistente CO 1, a presentare un'offerta per la fornitura e la posa di finestre dello stabile che sorge in via Pestalozzi 6 (part. 800);
che il capitolato, alla posizione 223.100 Criteri d'idoneità, stabiliva che al concorso possono prendere parte le imprese o le ditte che hanno le necessarie qualifiche (art. 27 RLCPubb);
che, valutate le offerte pervenutele, il 14 dicembre 2006 la CPPCC ha aggiudicato la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto con 539.5 punti, che aveva presentato un' offerta di fr. 11'173.33;
che contro la predetta decisione insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, seconda in graduatoria con 520 punti, limitandosi ad obiettare che la CO 1 è un'azienda serramentista e non vetraria e non iscritta all'AVCT;
che il ricorso è avversato dalla committente e dall'aggiudicataria, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, alla quale la commessa è assoggettata;
che in quanto partecipante al concorso al quale è stata invitata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 20 LCPubb, il committente può esigere dall'offe-rente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale (cpv. 1). Possono essere richieste, prosegue la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione (cpv. 2);
che, giusta l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb, al quale rinvia la posizione 223.100 del capitolato, per le opere artigianali sono abilitate a concorrere le ditte nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo equivalente. Per le categorie in cui non esiste la maestria, il certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o certificato equivalente;
che il capitolato non stabiliva altri criteri d'idoneità; non limitava la partecipazione alla gara alle ditte appartenenti alla categoria dei vetrai; né chiedeva alle concorrenti invitate di essere iscritte all'Associazione dei Vetrai del Cantone Ticino; tanto meno escludeva la partecipazione di ditte appartenenti alla categoria dei falegnami;
che, avendole invitate ad inoltrare un'offerta, si deve peraltro ritenere che la committente le considerasse in linea di massima idonee a fornire la prestazione messa a concorso;
che per quanto risulta dagli atti, la resistente risponde ai requisiti d'idoneità fissati dalla posizione 223.100 del capitolato mediante rinvio all'art. 27 RLCPubb;
che stando così le cose, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 20, 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
; ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario