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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.02.2006 52.2005.427

15. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,944 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Cambiamento di destinazione da grotto in abitazione secondaria

Volltext

Incarto n. 52.2005.427  

Lugano 15 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 dicembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione 6 dicembre 2005 (n. 5837) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 ottobre 2005 con cui il municipio di Monteggio ha gli ha negato la licenza per il cambiamento di destinazione dell'edificio, attualmente utilizzato quale grotto - cantina, in residenza secondaria (, fuori zona edificabile);  

viste le risposte:

-    10 gennaio 2006 del municipio di Monteggio;

-    10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. RI 1, qui ricorrente, è proprietario di un piccolo edificio situato in località Fornasette (di Monteggio) fuori della zona edificabile. Negli anni 1975 - 76 l'edificio è stato riattato e la cantina e il vano disponibile, indicato nella relazione tecnica come "locale non abitabile", sono stati sottoposti ad interventi di tipo conservativo.

b. Con risoluzione 23 settembre 2003, il municipio ha respinto la domanda di rilascio della licenza edilizia preliminare, formulata dal ricorrente, per l'esecuzione di alcuni lavori di miglioria all'interno della costruzione. Con giudizio 11 novembre 2003 il Consiglio di Stato ha rinviato gli atti al dipartimento del territorio affinché verificasse se era avvenuto un cambiamento di destinazione ed emettesse un nuovo avviso in merito alla domanda di costruzione presentata. Tale risoluzione governativa è cresciuta in giudicato.

c. Il 19 dicembre 2003 l'UDC ha esperito un sopralluogo, nel corso del quale ha constatato che l'edificio è attualmente utilizzato quale grotto al piano superiore e cantina al piano terreno; la pratica è poi stata sospesa in attesa che il ricorrente valutasse la possibilità di inoltrare un'ulteriore domanda di costruzione (variante riduttiva), a seguito di quanto accertato con il sopralluogo.

d. A seguito della riattivazione della pratica, il dipartimento del territorio ha emesso un preavviso favorevole, dichiarando tuttavia di non autorizzare la formazione della doccia nel locale WC ed escludendo la possibilità di utilizzare l'edificio a scopi abitativi (cfr. avviso n. 41896 14 gennaio 2005).

e. Il 29 maggio 2005 il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di trasformare il grotto in residenza secondaria. Il progetto prevede la formazione, al piano superiore (1° piano), di una camera di ca. 9.5 mq, di un locale doccia - WC e di una cucina abitabile. È inoltre previsto l'allacciamento all'esistente fognatura comunale.

f. Alla domanda si è opposto il dipartimento del territorio, ritenendo che il cambiamento di destinazione eccedesse i limiti previsti dagli art. 24c LPT e 42 OPT. Neppure le condizioni poste dall'art. 39 OPT sarebbero, a suo avviso, ossequiate (cfr. avviso n. 50766 4 ottobre 2005).

g. Fondandosi sull'avviso vincolante dell'autorità cantonale, con risoluzione 7 novembre 2005 il municipio ha negato il rilascio della licenza richiesta.

                                  B.   Con giudizio 6 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso e respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente. Negata l'ubicazione vincolata, il Governo ha escluso che il previsto cambiamento di destinazione potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Un'autorizzazione ai sensi dell'art. 24c LPT sarebbe pure esclusa, poiché la modifica travalicherebbe quanto ammesso da tale disposizione. Il cambiamento di destinazione, oltre a sovvertire l'identità dello stabile, ingenererebbe infatti importanti effetti sull'ambiente circostante.

L'intervento non potrebbe neppure essere autorizzato giusta i combinati art. 24d LPT e 39 OPT, in quanto l'edificio non è sinora stato posto sotto protezione nel quadro della pianificazione cantonale.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli venga rilasciata l'autorizzazione richiesta.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La procedura di ricorso è scritta. La richiesta di udienza avanzata dal ricorrente va dunque respinta.

                                   2.   2.1. Per principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

                                         In deroga a tale principio, fuori delle zone edificabili possono comunque essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che, cumulativamente, la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT).

2.2. Con ogni evidenza, la destinazione dell'edificio del ricorrente, non risponde alla funzione della zona di situazione. Esso non può pertanto beneficiare di alcun permesso ordinario. Non essendo una costruzione ad ubicazione vincolata, essa non esige nemmeno una collocazione al di fuori della zona edificabile. Un permesso fondato sull'art. 24 LPT non entra quindi in considerazione.

                                   3.   Come rilevato dall'autorità di prime cure, l'intervento in oggetto non può beneficiare neppure di un'autorizzazione giusta l'art. 24a LPT. Per attuare il cambiamento di destinazione progettato sono infatti necessari lavori di trasformazione interni (doccia - WC e cucina), ciò che esclude in ogni caso l'applicabilità dell'art. 24a LPT.

                                   4.   4.1. Giusta l'art. 24c LPT, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge la norma, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 2).

                                         Riallacciandosi all'ordinamento retto dal previgente art. 24 cpv. 2 LPT, l'art. 24c cpv. 2 LPT permette in sostanza di cambiare parzialmente la destinazione, di ampliare con moderazione e di ricostruire gli edifici che per effetto di modifiche dell'assetto pianificatorio subentrate in epoca successiva alla loro edificazione sono venuti a trovarsi in contrasto con la destinazione della zona.

La protezione della situazione acquisita riguarda innanzitutto le costruzioni realizzate o trasformate conformemente al diritto materiale allora in vigore, vale a dire, in linea di massima, prima del 1° luglio 1972, nel momento in cui è entrata in vigore la legge federale dell'8 ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque, che ha esplicitamente introdotto il principio della separazione del territorio edificato da quello inedificato (STF 7 aprile 2005, N. 1a. 134/2004).

Giusta l'art. 42 OPT, trasformazioni a edifici e impianti, ai quali è applicabile l'art. 24c LPT, sono ammesse, nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei piani (cpv. 2). Il quesito di sapere se l'identità dell'edificio o dell'impianto resti sostanzialmente immutata, va risolto tenendo conto di tutte le circostanze (cpv. 3 Ia frase).

4.2. Sempre che l'art. 24c LPT sia applicabile alla fattispecie, ovvero che l'edificio sia stato costruito o trasformato a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sia divenuto non conforme alla destinazione della zona (art. 41 OPT), l'intervento in oggetto non può in ogni caso beneficiare della tutela delle situazioni acquisite, poiché esso sovverte in misura eccessiva l'identità dell'edificio. Il ricorrente intende infatti trasformare il grotto di cui si è detto in narrativa in abitazione secondaria. Il progetto prevede inoltre la creazione di un locale doccia - WC nonché di una cucina e di una camera da letto. La trasformazione configura una modifica della condizione di utilizzazione che travalica i limiti del cambiamento parziale di destinazione fissati dagli art. 24c LPT e 42 OPT. I cambiamenti totali di destinazione, come la trasformazione da edificio non abitato ad abitazione, sono infatti inammissibili ai sensi dell'art. 24c LPT (cfr. USTE, Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT: trasformazioni a edifici e impianti divenuti non conformi alla destinazione di zona, N. 3.5.1; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territorie, construction, expropriation, n. 601).

                                   5.   5.1. Secondo l'art. 24d cpv. 2 LPT, il diritto cantonale può autorizzare il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se sono stati sottoposti a protezione dell'autorità competente (lett. a) e se la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo (lett. b). L'autorizzazione, soggiunge l'art. 24d cpv. 3 LPT, può essere rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto si presta all'utilizzazione prevista (lett. a) e se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati (lett. b).

Ritenuto che l'utilizzo di un grotto quale abitazione secondaria non soddisfa il requisito dell'idoneità dell'utilizzazione, neppure l'art. 24d cpv. 2 LPT torna applicabile alla fattispecie.

5.2. Resta ora da esaminare se l'intervento in discussione può essere autorizzato sulla base dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Tale disposto permette ai cantoni di autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio. Ciò presuppone, in particolare, che il paesaggio e gli edifici formino un'unità degna di protezione e siano stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione (lett. a). L'oggetto protetto non è infatti costituito soltanto dagli edifici del paesaggio ma anche dal paesaggio stesso, che va posto sotto protezione nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione.

A tal proposito si rileva che fintanto che il Cantone non si sarà dotato di un piano di utilizzazione volto a tutelare il paesaggio e gli edifici che in concorso fra loro formano un'unità degna di protezione, è di principio escluso che possano essere rilasciate licenze, fondate sugli art. 24d LPT e 39 cpv. 2 OPT, per cambiare la destinazione di edifici inventariati come meritevoli di conservazione (STA 22 luglio 2004 in re M; STA 6 febbraio 2004 in re C.; RDAT II - 2003 n. 55, STA 4 marzo 2003 in re R.).

Il fatto che l'edificio in parola sia annoverato come "edificio già trasformato" (categoria 3) dall'inventario dei rustici allestito dal comune nel 1995 non permette di giungere a diversa conclusione. L'inventario non sopperisce infatti al piano di utilizzazione mancante. È soltanto uno strumento di lavoro volto a permetterne l'elaborazione (STA 23 aprile 2004 in re B.).

5.3. Atteso che l'art. 24b LPT (aziende accessorie non agricole) non è a priori applicabile alla fattispecie, l'intervento edilizio in esame non può dunque beneficiare di alcun permesso eccezionale giusta gli art. 24 ss LPT.

                                   6.   Il fatto che l'edificio sia indicato nel registro fondiario quale abitazione non permette di giungere a diversa conclusione. Un cambiamento di destinazione non è infatti mai stato autorizzato.

                                   7.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 3, 16, 22, 24, 24 a-d LPT; 39, 41, 42 OPT; 21 LE; 1, 3, 18, 28, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

    ; ; ;   .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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