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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.02.2006 52.2005.416

14. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,279 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Revoca della patente per guida nonostante la revoca commessa dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto

Volltext

Incarto n. 52.2005.416  

Lugano 14 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 dicembre 2005 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 29 novembre 2005 (no. 5708) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 settembre 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per sei mesi in relazione al reato di guida nonostante la revoca commesso il 17 agosto 2005;

viste le risposte:

-    10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;

-    25 gennaio 2006 della Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è nato il 23 novembre 1961 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel giugno del 1990.

Il 24 febbraio 2005 ha subito una revoca della patente di un mese, dal 1° al 31 agosto 2005, per aver circolato a velocità eccessiva nell'abitato di __________ il 14 dicembre 2004 (81/76 km/h sul limite di 50 km/h).

                                  B.   Verso le ore 13.15 del 17 agosto 2005 RI 1 è stato fermato al valico di confine di __________ mentre stava rientrando in Svizzera alla guida della motoleggera Piaggio targata __________ di proprietà del fratello.

                                         A seguito di questi accadimenti, con decreto d'accusa 12 settembre 2005 il Ministero pubblico l'ha ritenuto colpevole di guida nonostante la revoca, proponendo la sua condanna alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e al pagamento di una multa di fr. 300.-. L'interessato ha dapprima impugnato tale sanzione adottata in base all'art. 95 cifra 2 LCStr, indi ha ritirato l'opposizione sollevata lasciando che il decreto passasse in giudicato.

                                  C.   Preso atto delle predette emergenze penali, il 29 settembre 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di 6 mesi (dal 2 novembre 2005 al 1° maggio 2006), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f e cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

                                  D.   Con giudizio 29 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

                                         Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti del decreto di accusa pronunciato dal Ministero pubblico. Donde l'assodata sussistenza di un reato di guida nonostante la revoca tale da imporre un'ulteriore revoca della licenza di condurre della durata minima di sei mesi giusta l'art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr.

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

                                         Il ricorrente rimprovera in sostanza al Consiglio di Stato di aver completamente travisato il senso del suo gravame, nel quale - ammessi pacificamente i fatti aveva postulato una riduzione del periodo di revoca invocando i principi dell'interesse pubblico, della proporzionalità e della parità di trattamento.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato. Ad identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, ribadendo la fondatezza del provvedimento adottato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

                                         La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

                                         Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Nel suo giudizio il Consiglio di Stato si è dilungato nell'evocare il noto principio in virtù del quale l'autorità amministrativa è di principio vincolata agli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, in casu il decreto di accusa emanato il 12 settembre 2005 dal Ministero pubblico. Inutilmente, poiché il ricorrente non ha mai contestato la sussistenza del reato imputatogli, limitandosi ad esporre una serie di argomentazioni volte ad ottenere una riduzione della misura amministrativa inflittagli che il Governo ha semplicemente ignorato incorrendo in una crassa disattenzione del suo diritto di essere sentito. La violazione di tale garanzia formale imporrebbe l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'istanza inferiore per l'emanazione di una nuova pronunzia debitamente motivata (DTF 120 Ib 379 consid. 3b). Questo Tribunale vi rinuncia nondimeno in via del tutto eccezionale per ragioni di mera economia processuale, sanando il diniego di giustizia formale nel quale è incorso il Consiglio di Stato con le considerazioni che seguono.

                                   3.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).

                                         Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 17 agosto 2005, la fattispecie - con riserva tuttavia di quanto si dirà con maggior precisione nel seguito - va esaminata di principio alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

                                   4.   4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

                                         Il nuovo diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr). In caso di infrazione grave, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Il provvedimento sarà però di almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) e di almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). La revoca sarà invece a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr).

                                         Contrariamente alle vecchie norme, in virtù delle quali la revoca di almeno sei mesi volta a reprimere il reato di guida nonostante la revoca veniva semplicemente aggiunta alla precedente sanzione (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr), il nuovo diritto prevede che la revoca della licenza per un'infrazione di guida nonostante la revoca subentri alla durata restante della revoca in corso (art. 16c cpv. 3 LCStr). La durata rimanente viene quindi ripresa e sostituita (assorbita) dalla nuova sanzione.

                                         4.2. Il 24 febbraio 2005 RI 1 è stato sanzionato con una revoca della patente di un mese adottata in base al vecchio diritto per un grave eccesso di velocità commesso il 14 dicembre 2004. L'esecuzione della misura è iniziata il 1° agosto 2005. Il 17 agosto 2005 il ricorrente - per sua stessa ammissione - ha tuttavia guidato nonostante la revoca.

                                         Il nuovo diritto torna applicabile al conducente che dopo l'entrata in vigore dello stesso, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette una infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale. I provvedimenti ordinati prima dell'entrata in vigore della modifica restano invece soggetti al diritto previgente (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr cpv. 2; RU 2002 p. 2780). In forza del principio della lex mitior i provvedimenti adottati prima del 1° gennaio 2005 restano dunque esclusi dall'applicazione del penalizzante sistema a cascata previsto dal nuovo diritto (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 423). Diversamente, la precedente misura di cui il ricorrente è stato oggetto per un'infrazione grave, imporrebbe una revoca di almeno 12 mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr.

Commesso il 17 agosto 2005, il reato di cui si è reso autore il ricorrente rientra nel novero delle infrazioni gravi esplicitamente definite come tali dalla nuova legislazione (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr), alla quale occorre riferirsi sia per la commisurazione della sanzione amministrativa da infliggere, sia per l'applicazione del principio della sostituzione (assorbimento) della sanzione residua sancito dall'art. 16c cpv. 3 LCStr. Soluzione, questa, che rende possibile l'applicazione del sistema a cascata in caso di successiva recidiva (Demierre, Mizel, Mouron, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de conduire, PJA 6/2005 p. 644).

Secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, il delitto di guida nonostante la revoca in cui è incorso l'insorgente va punito con una revoca della licenza di condurre di almeno tre mesi, che nel caso di specie non può essere tuttavia prescritta ossequiando effettivamente il principio della sostituzione sancito dall'art. 16c cpv. 3 LCStr, poiché la nuova misura è stata adottata posteriormente alla scadenza di quella originaria disattesa. In realtà, una corretta applicazione dell'art. 16c cpv. 3 LCStr avrebbe imposto che senza soluzione di continuità la nuova sanzione iniziasse a decorrere il 17 agosto 2005, assorbendo i sedici giorni restanti della revoca violata. Questi giorni di revoca vanno quindi computati sulla pena amministrativa che sarà fissata per aver guidato nonostante la revoca.

4.3. Poste queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessato.

Riguardo ai fatti, mette conto di osservare che RI 1 è stato fermato in dogana mentre si trovava in sella ad una motoleggera dotata di targa gialla, senza creare particolare pericolo per la circolazione. Pur essendo incappato in un reato non certo trascurabile (vedi art. 95 cifra 2 LCStr), la sua colpa non pare gravissima ove solo si consideri che anche i doganieri che l'avevano intercettato in prima battuta erano convinti che la motoretta sulla quale viaggiava fosse utilizzabile lecitamente nonostante la revoca della patente (cfr. rapporto di polizia 17 agosto 2005, p. 2). Per quanto attiene invece alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è evidentemente compromessa dalla precedente revoca subita per un eccesso di velocità qualificabile come infrazione grave.

Tenuto conto del delitto commesso da RI 1 a distanza di appena 17 giorni dall'inizio della misura amministrativa inflittagli il 24 febbraio 2005, di questo suo precedente e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, una revoca di 4 mesi e mezzo, comprensiva della sanzione residua già scontata nella seconda metà di agosto, appare adeguatamente commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore, nonché rispettosa di tutti i principi invocati nel gravame.

5.Sulla scorta di quanto precede il ricorso va accolto parzialmente, fissando in quattro mesi e mezzo la sanzione irrogata per aver guidato nonostante la revoca, dedotto il periodo di revoca scontato tra il 17 agosto e il 31 agosto 2005. Gli atti vanno trasmessi alla Sezione della circolazione affinché fissi l'inizio della nuova revoca.

                                         La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). All'insorgente, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro, vanno riconosciute congrue ripetibili commisurate in funzione dell'esito solo in parte favorevole dell'impugnativa (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 29 novembre 2005 (no. 5708) del Consiglio di Stato e la risoluzione 29 settembre 2005 (no. 3226/2005) della Sezione della circolazione sono riformate nel senso che a RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di quattro mesi e mezzo, dedotto il periodo di revoca scontato tra il 17 e il 31 agosto 2005.

1.2.   gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi l'inizio della nuova revoca.

                                   2.   La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 500.-. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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