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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.01.2006 52.2005.415

26. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,493 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Revoca di un permesso di dimora a un cittadino straniero separato di fatto dalla moglie titolare di un permesso di domicilio

Volltext

Incarto n. 52.2005.415  

Lugano 26 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 15 dicembre 2005 di

RI 1  

contro  

la risoluzione 29 novembre 2005 (n. 5711) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    20 dicembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni,

-    10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il cittadino serbomontenegrino (Kosovo) RI 1 (1981) si è sposato il 10 marzo 2004 nel proprio paese d'origine con la connazionale T__________ (1983), titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.

A seguito del matrimonio, l'insorgente è stato autorizzato a ricongiungersi con la moglie nel nostro Paese. Giunto sul suolo elvetico il 24 settembre 2004, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 23 settembre 2006.

Dalla fine del mese di maggio 2005, egli lavora come manovale presso un'impresa di costruzioni di __________.

                                  B.   L'11 maggio 2005 i coniugi __________ si sono separati di fatto, il ricorrente andando a vivere presso uno zio a __________ e la moglie, a partire dal 1° giugno 2005, dalla madre a __________.

Con decreto 11 luglio 2005 il Pretore del Distretto di __________ li ha autorizzati a vivere separati.

                                  C.   a) L'11 ottobre 2005 RI 1 ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora, indicando di essersi trasferito senza la moglie il 1° settembre precedente a __________ e di essere intenzionato a divorziare dalla stessa. Nel contempo, egli ha prodotto tra l'altro il menzionato decreto pretorile 11 luglio 2005.

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 13 ottobre 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 30 novembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.

                                  D.   Con giudizio 29 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha rilevato che dal maggio 2005 non sussisteva più una comunione coniugale di fatto tra i coniugi __________ e che non vi erano elementi atti a ritenere che la loro separazione fosse provvisoria. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'interessato non poteva invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU.

Infine, ha ritenuto conforme al principio della proporzionalità la decisione di revocare il permesso di dimora all'insorgente, considerando esigibile il suo rientro nel paese d'origine.

                                  E.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente sostIene che la separazione dalla moglie è verosimilmente provvisoria, riconducibile a una semplice pausa di riflessione, non escludendo pertanto di riconciliarsi con la stessa. Chiede pertanto di concedere l'effetto sospensivo al ricorso.

Pone in evidenza che dal 2005 lavora regolarmente nel nostro cantone.

                                  F.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In concreto, il 13 ottobre 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora valido sino al 23 settembre 2006 di RI 1. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.

Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

2.2. L'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge.

Giova ricordare che l'unione coniugale deve sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il mercato del lavoro: istruzioni LDDS", n. 653, emanate dall'IMES, ora UFM, stato luglio 2003). Da questo profilo l’art. 17 cpv. 2 LDDS è più restrittivo rispetto all’art. 7 cpv. 2 LDDS, secondo il quale è sufficiente l’esistenza di un matrimonio formale. Poco importa il motivo in virtù del quale i coniugi non vivono (più) insieme, purché non si tratti di una separazione di breve durata (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 278).

                                   3.   In concreto, RI 1 è entrato in Svizzera il 24 settembre 2004 per ricongiungersi con la moglie T__________. Per questo motivo, egli ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Dal maggio 2005, tuttavia, i coniugi __________ non vivono più insieme.

Ora, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, nessun elemento agli atti permette di ritenere che questa separazione, che dura ormai da otto mesi ed è stata autorizzata dal Pretore l'11 luglio 2005, sia provvisoria. Non è certo il fatto che sua moglie si sia trasferita presso la madre che consente di avvalorare questa tesi. Del resto, l’insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà della moglie di ricomporre la comunione domestica. Tanto più che l' 11 ottobre 2005, al momento di notificare al dipartimento la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora, egli aveva esplicitamente informato l'autorità di essere intenzionato a divorziare.

Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.

                                   4.   Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di soggiorno pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

4.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo tribunale - soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).

4.2. RI 1 risiede da poco più di un anno nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di brevissima durata.

Inoltre egli ha tutti i suoi legami famigliari, sociali e culturali in Serbia e Montenegro (Kosovo), dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Svizzera.

Inoltre il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il fatto che egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante.

4.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno all'interessato. La decisione censurata non procede in particolare da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.

Visto l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9 cpv. 2, 17 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                    4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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