Incarto n. 52.2005.405
Lugano 6 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 della
RI 1, , patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 22 novembre 2005 del Consiglio di Stato (5553), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 ottobre 2005 con cui la Sezione permessi e immigrazione del Dipartimento delle istituzioni le ha vietato di servire bevande da consumare sul posto attraverso lo sportello del chiosco aperto sotto la pensilina della fermata di interscambio dei bus nel centro di Lugano;
viste le risposte:
- 15 dicembre 2005 della Sezione permessi e immigrazione;
- 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 17 aprile 2003 la ricorrente RI 1 ha chiesto all'Ufficio dei permessi (UP) della Sezione permessi e immigrazione (SPI) del Dipartimento delle istituzioni se l'apertura di un chiosco dotato di uno sportello destinato a dispensare cibi e bevande sotto la pensilina della nuova stazione di interscambio dei bus nel centro di Lugano soggiacesse ad autorizzazione secondo la LEsPubb. La richiedente spiegava che si sarebbe trattato di una “buvette”; caratterizzata dal fatto che in generale i prodotti venduti non sarebbero stati consumati sul posto. Pur rilevando che era probabile che qualche cliente si sarebbe fermato a consumare qualcosa sulle vicine panche d'attesa, l'ispettore dell'UP che ha visionato il chiosco ha ritenuto che si trattasse di un "negozio da asporto" e non di un esercizio pubblico.
L'8 maggio 2003 l'UP ha comunicato alla richiedente di ritenere che l'attività non soggiacesse a patente secondo la LEsPubb, perché la vendita di cibi e bevande sarebbe avvenuta nella forma dell'asporto.
B. Nei due anni seguenti, l'autorità comunale e quella cantonale hanno ripetutamente accertato che i cibi e le bevande vendute venivano consumate sul posto.
Con decisione 6 ottobre 2005 la SPI ha pertanto vietato all'insorgente di servire bevande da consumare sul posto attraverso lo sportello del chiosco.
C. Con giudizio 22 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il divieto, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il controverso stabilimento fosse da configurare alla stregua di una mescita regolarmente aperta, soggetta - in quanto tale - all'obbligo di patente d'esercizio pubblico.
D. Contro il predetto giudizio la RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al controverso divieto.
L'insorgente nega in sostanza che l'attività del suo chiosco possa essere comparata a quella di una mescita. Il consumo di cibi e bevande, obietta, non avverrebbe infatti all'interno del chiosco, bensì sull'area pubblica circostante. I principi giurisprudenziali elaborati in base alla vecchia legge sarebbero inapplicabili, poiché il nuovo diritto ha soppresso la figura dello spaccio.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene la SPI, contestando succintamente le tesi dell'insorgente che saranno discusse nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. L'art. 71 cpv. 2 LEsPubb non prevede la possibilità di dedurre al Tribunale cantonale amministrativo i giudizi del Consiglio di Stato statuenti su ricorsi proposti contro decisioni come quella in discussione. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo va nondimeno ammessa al fine di rispondere alle esigenze poste dall'art. 6 CEDU. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare necessario, poiché la situazione dei luoghi e dello stabilimento commerciale in esame, oltre ad essere sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta, risulta chiaramente dalle tavole processuali e non è nemmeno oggetto di particolari contestazioni.
2. 2.1. Giusta l'art. 2 lett. b LEsPubb, sono esercizi pubblici gli immobili o parti di essi, dove, a titolo professionale e a scopo di lucro diretto o indiretto si vendono cibi o bevande da consumare sul posto.
La nozione di immobili non comprende soltanto gli edifici, ma anche le superfici non edificate destinate allo smercio di cibi e bevande da consumare sul posto. Da questo profilo, la norma in esame non si scosta dall'art. 1 cpv. 1 della LEsPubb 1967, che considerava esercizi pubblici gli stabili, i locali e le aree dove (...) si vendono cibi o bevande da consumare sul posto (in tal senso M__________, Commentario alla LEP, 2005, ad art. 2 n. 2.2). Sono quindi esercizi pubblici tanto gli edifici destinati allo smercio di cibi e bevande da consumare immediatamente, quanto gli spazi aperti utilizzati a tale scopo.
Per consumazione sul posto occorre essenzialmente intendere il soddisfacimento immediato di esigenze di ristorazione (cfr. RDAT 1985 n. 105). L'immediatezza del consumo è data in particolare quando l'attrezzatura dello stabilimento o le modalità di smercio sono tali da escludere che i prodotti venduti vengano asportati e consumati altrove. La presenza di tavolini o sedie, come pure la vendita di cibi o di bevande serviti su piatti, rispettivamente in tazze e bicchieri contraddistinguono gli esercizi pubblici dalle altre attività commerciali, in particolare dai negozi di generi alimentari, che pure si occupano della vendita al pubblico di prodotti pronti per il consumo.
2.2. Secondo l'art. 30 RLEsPub, sono caffè o bar gli esercizi pubblici nei quali si servono esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati.
La mescita aperta regolarmente è invece definita come l'eser-cizio analogo al caffè-bar, dove il consumo avviene, di regola, al banco (art. 35 RLEsPub). La mescita è quindi un caffè-bar, che, non essendo arredato con tavoli e sedie, obbliga gli avventori a sorbire le consumazioni sostando in piedi davanti al banco, attraverso il quale i cibi e le bevande vengono dispensati.
3. 3.1. Nel caso concreto, il piccolo chiosco situato sotto la pensilina della stazione di interscambio dei bus del centro di Lugano, di cui la ricorrente è concessionaria, è costituito da un unico locale, di una decina di metri quadrati, inaccessibile al pubblico, all'interno del quale opera l'addetto alla preparazione ed alla vendita di cibi e bevande. Lo stabilimento, denominato __________, è dotato di uno sportello munito di una minuscola mensola, attraverso il quale i clienti vengono serviti. Il chiosco non è dotato né di tavolini, né di sedie.
I cibi (panini, toast, focacce, pizzette, hot-dog, ecc.) sono per principio venduti in confezioni che ne permettono l'asporto. Dagli atti non risulta che siano serviti su piatti con posate, destinati a permetterne il consumo immediato. Da questo profilo, lo stabilimento in esame non si distingue dunque da un qualsiasi negozio di prodotti alimentari, che vende cibi pronti per essere consumati. Non presenta, in particolare, i tratti caratteristici di un esercizio pubblico. Il fatto che i clienti possano anche consumare immediatamente i cibi acquistati, aprendo le confezioni ed ingerendone il contenuto mentre attendono in piedi il bus sulla banchina non giustifica una diversa conclusione.
Le bevande (birra, acqua minerale, caffè, succhi di frutta, alcolici, ecc.) sono per contro vendute in modo differenziato. Parte di esse sono smerciate in bottigliette o lattine chiuse, che si prestano ad essere trasportate altrove per il consumo. Per il resto sono invece servite in tazze e bicchieri, ovvero in contenitori aperti, da restituire per essere lavati e riutilizzati.
3.2. Nella misura in cui lo smercio di bevande ha luogo mediante contenitori chiusi, lo stabilimento commerciale non si differenzia da un qualsiasi negozio di prodotti alimentari, che vende i suoi prodotti in confezioni atte a permetterne il trasporto. Nella misura in cui le bevande sono invece dispensate secondo modalità tali da escluderne l'asporto, lo stabilimento si distingue per contro in modo marcato da un negozio di generi alimentari per assumere le connotazioni tipiche di un esercizio pubblico. La mescita di bevande in tazze e bicchieri, messi temporaneamente a disposizione del cliente per permettergli di soddisfare immediatamente le sue esigenze di ristorazione, costituisce in effetti una prestazione supplementare, non offerta dai commerci di generi alimentari. Questa modalità di smercio non solo permette il consumo sul posto, ma lo rende addirittura inevitabile, poiché impedisce di fatto al cliente di allontanarsi. Entro questi limiti, sono dunque da considerare dati i presupposti per assoggettare l'attività del chiosco all'obbligo della patente secondo la legislazione sugli esercizi pubblici.
Invano sostiene l'insorgente che lo stabilimento in discussione sfuggirebbe a tale obbligo perché il consumo delle bevande dispensate in tazze e bicchieri avviene all'esterno del chiosco, su suolo pubblico. Consumo sul posto significa consumo immediato tanto dal profilo temporale, quanto dal profilo spaziale. Non significa tuttavia necessariamente che il prodotto venduto debba essere consumato all'interno dell'esercizio pubblico. L'art. 2 lett. b LEsPub non esclude che il consumo possa aver luogo anche nelle immediate adiacenze. La nozione di consumo sul posto, che qualifica gli esercizi pubblici, è in pratica da intendere in contrapposizione a quella di asporto, che contraddistingue invece i negozi di generi alimentari. Ai fini dell'assoggettamento alla legislazione sugli esercizi pubblici è pertanto sufficiente che cibi e bevande vengano dispensate secondo modalità che non permettono di trasportarle altrove per essere consumate.
Per le sue caratteristiche, nella misura in cui dispensa bevande da consumare sul posto, il chiosco va di conseguenza configurato come una mescita aperta regolarmente ai sensi degli art. 7 cifra 6 LEsPub e 35 RLEsPub. Irrilevante è il fatto che la nuova LEsPubb abbia abrogato la figura dello "spaccio" (art. 31 RLEsPub 1968). La definizione di mescita dell'art. 35 RLEsPub attualmente in vigore comprende anche gli stabilimenti come quello in discussione. La mensola su cui si apre lo sportello del chiosco può invero essere paragonata ad un banco ai sensi di quest'ultima disposizione.
4. 4.1. L'esercizio non autorizzato di attività commerciali soggette all'obbligo della patente secondo la LEsPub legittima l'autorità cantonale ad intervenire con provvedimenti volti a ristabilire una situazione conforme al diritto. Siffatti provvedimenti, poco importa se di natura cautelare o di merito, devono rispettare il principio di proporzionalità. Non devono dunque eccedere quanto necessario per ripristinare l'ordine.
4.2. Nel caso concreto, la SPI ha vietato all'insorgente di continuare a vendere bibite in tazze e bicchieri. Il divieto è riferito unicamente all'attività soggetta a patente secondo la LEsPub, che non è mai stata autorizzata. Non colpisce dunque né la vendita di cibi confezionati, né la vendita di bevande imballate in modo consentirne l'asporto per essere consumate altrove. Appare quindi adeguatamente commisurato allo scopo di ristabilire una situazione conforme al diritto.
Il provvedimento non si pone d'altro canto in contrasto con la decisione dell'8 maggio 2003 con cui l'UP aveva comunicato all'insorgente di non assoggettare l'attività del chiosco alla legislazione sugli esercizi pubblici. Fondandosi sulle informazioni allora fornitegli dalla __________, l'autorità cantonale, pur manifestando qualche perplessità, aveva in effetti ritenuto che i cibi e le bevande vendute fossero destinate all'asporto e non al consumo sul posto.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 7, 70 LEsPub; 35 RLEsPub; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario