Incarto n. 52.2005.401
Lugano 10 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 dicembre 2005 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 22 novembre 2005 del Consiglio di Stato, che ha stralciato dai ruoli l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 luglio 2005 con la quale il CO 1 gli ha ingiunto di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per l'antenna di radioamatore esistente al mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
- 14 dicembre 2005 del CO 1;
- 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato;
- 10 gennaio 2006 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che RI 1 è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, un fondo posto nella regione dei Monti di __________, al di fuori della zona edificabile, sul quale sorgono una casa di abitazione e due antenne da radioamatore;
che a seguito dell'intervento di una vicina, il 7 ottobre 2004 il CO 1 ha chiesto a RI 1 di produrre le licenze edilizie per la posa delle antenne, di cui non trovava traccia nei propri archivi; l'interessato ha subito risposto che le antenne erano state collocate nel 1953 con l'autorizzazione dell'allora sindaco del paese e che il medesimo anno, previo collaudo, l'impianto era stato regolarmente posto al beneficio di una concessione federale rilasciata dalle PTT;
che ulteriormente sollecitato dall'autorità comunale, RI 1 ha prodotto al municipio tutta la documentazione in suo possesso comprovante inequivocabilmente l'installazione dell'impianto all'epoca indicata;
che dopo vicissitudini che qui non occorre riassumere, il 20 luglio 2005 il CO 1 - d'intesa con il Dipartimento del territorio - ha ingiunto al proprietario del mapp. __________ di presentare entro 30 giorni una domanda di costruzione in sanatoria per la posa delle antenne da radioamatore;
che l'8 agosto 2005 RI 1 ha scritto al municipio contestando l'obbligo di sottostare ad una procedura di licenza edilizia, specificando che qualora necessario la missiva era da intendere quale formale atto di ricorso;
che il municipio ha spedito questa lettera al Dipartimento del territorio, il quale a sua volta l'ha trasmessa al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato affinché la trattasse quale impugnativa avverso l'imposizione municipale del 20 luglio 2005;
che il 18 agosto 2005 il Servizio dei ricorsi, richiamandosi all'art. 9 PAmm, ha invitato il ricorrente a ripresentare l'atto nelle forme previste dall'art. 46 PAmm e a produrre la decisione impugnata, con la comminatoria di irricevibilità del gravame;
che in risposta, il 12 settembre 2005 l'insorgente ha comunicato che "non c'è alcuna decisione emanata dal comune di __________ a tale proposito", aggiungendo che "… l'opera esiste da oltre 50 anni, da cui la contestazione della necessità di licenza";
che alla luce del contenuto della predetta missiva, con decisione 22 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha stralciato il ricorso dai ruoli in quanto privo d'oggetto;
che avverso questa risoluzione governativa RI 1 è insorto mediante ricorso 7 dicembre 2005 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento con contestuale retrocessione degli atti al Consiglio di Stato affinché il CO 1 abbia ad esprimersi sulla natura della sua lettera 20 luglio 2005;
che il ricorrente ha rimproverato al Consiglio di Stato di aver violato il principio della buona fede e il suo diritto di essere sentito, vuoi perché il municipio avrebbe dovuto reagire alla comunicazione del 12 settembre 2005 intimatagli dall'autorità di ricorso indicando che l'ingiunzione emessa il 20 luglio 2005 era una decisione formale a tutti gli effetti, vuoi perché non gli sono stati notificati gli scritti con i quali il municipio aveva recapitato la sua lettera dell'8 agosto 2005 al Dipartimento del territorio e quest'ultimo l'aveva trasmessa al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
che il Consiglio di Stato ha proposto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni; il Dipartimento del territorio si è invece rimesso al giudizio del Tribunale, mentre il CO 1 ha sottolineato di aver sempre dato seguito a quanto richiesto dall'autorità cantonale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46 PAmm;
che il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il 20 luglio 2005 il CO 1, seguendo le istruzioni impartitegli dal Dipartimento del territorio, ha ingiunto a RI 1 di presentare entro 30 giorni una domanda di costruzione a posteriori per la posa delle antenne di radioamatore al mapp. __________;
che l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria configura notoriamente un provvedimento amministrativo, di natura incoercibile, mediante il quale l'autorità chiede al proprietario di un fondo oggetto di interventi rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni e privi della necessaria autorizzazione di collaborare ai fini dell’accertamento della loro legittimità materiale, promuovendo l'avvio di una procedura di rilascio del permesso a posteriori (Scolari, Commentario, n. 1265 ad art. 42 LE; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 649 ss.; RDAT II-1993 N. 33);
che simili ingiunzioni hanno con ogni evidenza carattere di decisione impugnabile (cfr. art. 5 PA); la qualifica dell'atto era talmente elementare da non poter sfuggire al proprietario del mapp. __________, patrocinato da una persona cognita delle leggi che disciplinano la materia;
che intenzionato a contestare l'obbligo di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, RI 1 doveva impugnare la risoluzione municipale davanti al Consiglio di Stato (art. 21 LE);
che lo scritto indirizzato al municipio l'8 agosto 2005 indicava chiaramente la volontà di RI 1 di aggravarsi contro la decisione di cui trattasi;
che a giusto titolo questa lettera è stata trasmessa al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato affinché la trattasse quale impugnativa avverso l'imposizione municipale del 20 luglio 2005;
che altrettanto giustamente il 18 agosto 2005 il Servizio dei ricorsi ha preteso che l'atto, carente dal profilo dei requisiti esatti dall'art. 46 PAmm, venisse ripresentato nelle debite forme entro 15 giorni, pena la sua irricevibilità (cfr. art. 9 PAmm);
che rispondendo in modo tardivo ed incongruente il 12 settembre seguente, l'insorgente si è precluso ogni possibilità di far valere in giudizio le proprie legittime ragioni;
che in effetti, adducendo l'insussistenza di una decisione municipale (!) e omettendo di sanare il proprio atto ricorsuale viziato, il proprietario del mapp. __________ non poteva di certo attendersi che il Consiglio di Stato entrasse nel merito delle sue contestazioni e annullasse il controverso ordine emanato dal CO 1;
che in simili evenienze l'autorità di ricorso di prime cure avrebbe dovuto semplicemente dichiarare inammissibile il gravame;
che dichiarandolo privo di oggetto, il Consiglio di Stato non ha comunque violato né il principio della buona fede, né il diritto di essere sentito dell'insorgente;
che in assenza di un'intimazione ex art. 49 PAmm, il CO 1 non era affatto obbligato a reagire all'improvvido scritto 12 settembre 2005 del ricorrente; tanto meno era tenuto ad indicare in un'eventuale risposta che il suo ordine del 20 luglio 2005 era una decisione a tutti gli effetti;
che nella fattispecie non è neppure ravvisabile una qualsiasi violazione del diritto di essere sentito del ricorrente; le missive con le quali le autorità comunali e cantonali hanno inviato ai competenti servizi del Consiglio di Stato la dichiarazione di ricorso 8 agosto 2005 dell'insorgente costituiscono semplici lettere di trasmissione e non contenevano alcun elemento utile ai fini della difesa dei suoi interessi;
che RI 1 era peraltro perfettamente a conoscenza del fatto che l'inoltro della domanda di costruzione era stato imposto dal Dipartimento del territorio (vedi lettera 20 aprile 2005 CO 1 /RI 1 e relativo allegato, nonché lettera 20 luglio 2005 CO 1 /avv. __________, con copia all'interessato); egli non può dunque seriamente sostenere che sapendolo avrebbe reagito diversamente alla comunicazione 18 agosto 2005 del Servizio dei ricorsi;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso, manifestamente infondato, va integralmente respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 PA; 1 ss., 21 LE; 9, 18, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
patr. dall'a; ; ;
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario