Incarto n. 52.2005.362
Lugano 7 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 novembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 18 ottobre 2005 (n. 4951) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente avverso lCO 1 con cui veniva ordinato l'allontanamento di liquidi maleodoranti depositati sul fondo part. n. 1035 RF;
viste le risposte:
- 15 novembre 2005 del CO 1;
- 15 novembre 2005 del CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
RI 1, qui ricorrente, è usufruttuario del fondo part. n. __________ RF di __________ che confina con il mappale n. __________ RF ed è situato nella zona R4 del PR;
che il 24 giugno 2005, il medico delegato ha constatato che sul fondo dell'insorgente, a confine con la part. n. __________ RF, erano presenti due bidoni contenenti liquidi maleodoranti e cinque contenitori per il compostaggio che emanavano odori molesti per il vicino e attiravano numerosi insetti;
che il 4 luglio 2005 il CO 1, a seguito di detto sopralluogo e sulla base dell'art. 107 cpv. 2 lett. b LOC, ha ordinato all'insorgente, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di allontanare i bidoni e i contenitori per i rifiuti vegetali;
che con giudizio 18 ottobre 2005 il CO 2 ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e ha confermato il succitato ordine poiché provvisto di sufficiente base legale, giustificato da un interesse pubblico e adeguato oltre che idoneo a tutelare l'igiene pubblica;
che RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e dichiarando che non vi sarebbero bidoni da eliminare;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC; la legittimazione del ricorrente è certa (art. 43 PAmm) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che innanzitutto risultano improponibili dinanzi a questo tribunale le varie critiche sollevate dall'insorgente in merito all'operato del sindaco, dal momento che le stesse, oltre ad essere al limite della sconvenienza, nulla hanno a che vedere con l'oggetto della lite, il quale concerne unicamente la questione di sapere se la risoluzione municipale litigiosa sia legittima;
che giusta l'art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale, tra cui la tutela della pubblica salute ed igiene, e può quindi adottare misure per regolare i depositi di letame e immondizie, la nettezza urbana ecc. (cpv. 2 lett. b e art. 24 RALOC);
che la norma in questione è essenzialmente una norma attributiva di competenze in quanto si limita di principio a designare, all'interno del comune, l'organo (municipio) al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina invece né la natura, né le modalità degli interventi ammissibili (STA del 2 marzo 2005 in re H.);
che il contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale, oppure – dove queste mancano – dalla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed imminenti per i beni di polizia (RDAT I-1993 N. 2, consid. 2.1. con numerosi rinvii);
che, nel caso concreto, il ricorso alla clausola generale di polizia da parte del municipio è sufficientemente giustificato, ritenuto che la presenza dei bidoni maleodoranti metteva seriamente in pericolo la salute e l'igiene pubblica, in particolare quella del confinante;
che l'ordine impugnato non si rivela peraltro particolarmente severo, imponendo unicamente di allontanare i bidoni maleodoranti e di spostare dal confine i contenitori del compostaggio;
che la misura costituisce certamente l'ultima ratio atteso che non vi sono provvedimenti meno incisivi in grado di produrre gli effetti auspicati;
che il fatto che il ricorrente dimostri di aver eliminato tali bidoni tramite documentazione fotografica posteriore all'ordine censurato non rende la decisione infondata; l'agire dell'insorgente, che mai prima d'ora aveva contestato le risultanze del sopralluogo e quindi la presenza di tali bidoni, è invece atto a confermare la correttezza di tale ingiunzione;
che pertanto il giudizio del CO 2 e l'ordine del municipio meritano di essere confermati;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 107 e 208 LOC; 24 RALOC, 18, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto .
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
; ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria