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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.01.2006 52.2005.340

24. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,619 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Distanza dai corsi d'acqua

Volltext

Incarto n. 52.2005.340  

Lugano 24 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 ottobre 2005 di

RI 1, , patrocinati da: avv. dr. PA 1, ,  

contro  

la decisione 28 settembre 2005 (n. 4592) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 11 maggio 2005 con cui il municipio di CO 1 ha negato loro la licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un muro di sostegno e di un cordolo al mapp. n. 220 RF;

viste le risposte:

-      8 novembre 2005 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;

-      8 novembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    14 novembre 2005 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 25 settembre 2003 il municipio di CO 1 ha rilasciato a __________ l'autorizzazione per edificare due case unifamiliari in località __________, su due fondi (part. 220 e 1097), che in prossimità del confine sud sono attraversati da un ruscello non incanalato. Verso sud, il progetto prevedeva la formazione di un terrapieno che verso ovest si avvicinava sino a meno di un metro dal corso d'acqua. Riallacciandosi al preavviso cantonale 15 settembre 2003, la licenza stabiliva che le sistemazioni esterne del terreno dovranno mantenere una distanza di almeno 5 m dal piede del corso d'acqua. All'interno di questa fascia sono vietate qualsiasi modifiche del terreno, opere di cinta o costruzioni accessorie.

                                  B.   Nel corso dei lavori di edificazione della casa prevista sulla part. 220, i ricorrenti RI 1, nuovi proprietari del fondo, hanno costruito lungo il ruscello un muro di sostegno del terrapieno, alto da m 1.00 a m 1.80, ad una distanza variante da m 1.00 a m 2.50 dalla mezzeria del corso d'acqua. Perpendicolarmente a questo manufatto hanno inoltre eretto lungo il confine ovest un muro alto al massimo m 1.00 ed un cordolo alto 20 cm lungo il confine est.

Sollecitati dal municipio, che aveva ordinato la sospensione dei lavori, il 24 gennaio 2005 i ricorrenti hanno chiesto il rilascio del permesso in sanatoria. Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, rilevando che il muro di sostegno era stato realizzato nell'alveo del ruscello, in contrasto con la distanza minima di 5 m dal ruscello, fissata nel precedente avviso cantonale in conformità dell'art. 21 OSCA.

                                         Facendo propria l'opposizione dipartimentale, l'11 maggio 2005 il municipio ha negato a RI 1 il rilascio della licenza in sanatoria richiesta.

                                  C.   Il 28 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso e respinto l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza. L'Esecutivo cantonale ha rilevato che il diniego della licenza concernerebbe unicamente il muro di sostegno e il cordolo compresi nella fascia di 5 m dal ruscello. Gli altri interventi, posti ad una distanza superiore, sarebbero invece stati autorizzati dall'autorità comunale.

                                  D.   Contro il predetto giudizio, RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

Oltre a ribadire l'esistenza di una disparità di trattamento, gli insorgenti contestano la tesi governativa secondo cui la parte del muro di sostegno e del cordolo posti ad una distanza superiore di 5 m dal corso d'acqua sarebbero già stati autorizzati. Il municipio avrebbe infatti dovuto rilasciare l'autorizzazione almeno per quanto concerne la parte di cordolo che rispetta tale distanza. A mente dei ricorrenti il decorso dell'acqua all'interno dell'alveo non sarebbe compromesso.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni, e il municipio, che contesta succintamente le tesi dei ricorrenti con argomenti di cui si dirà semmai più avanti. Il dipartimento del territorio, dal canto suo, si limita a confermare il preavviso negativo espresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dalla documentazione agli atti.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 21 cpv. 2 dell'ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) del 2.11.1994 (RS 721.100.1), i Cantoni fissano lo spazio riservato alle acque in modo da garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque. Le direttive dell'UFAEG sulla protezione contro le piene dei corsi d'acqua (www.uvek.admin.ch) prescrivono una distanza minima, invalicabile, di 5.00 m dal piede della sponda.

L'art. 34 cpv. 1 RLE stabilisce a sua volta che fino all'introduzione dei piani regolatori, per edifici, impianti, sistemazioni di terreno, muri di cinta e di sostegno, deve essere osservata una distanza di almeno ml 6 dal filo esterno degli argini e di 10 dal limite dei corsi d'acqua non corretti; eventuali deroghe devono essere approvate dal Dipartimento.

2.2. Giusta l'art. 13 lett. f cpv. 1 NAPR CO 1, verso i corsi d'acqua devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

- dal ciglio esterno dell'argine (manufatto) m 6;

- dal limite dei corsi d'acqua non corretti (naturali) m 10.

Questa fascia, soggiunge la norma (cpv. 2), è considerata protetta e all'interno della stessa non sono pertanto ammesse, per principio, modifiche o sistemazioni del terreno naturale.

L'art. 13 lett. f NAPR, applicabile anche alle costruzioni accessorie (art. 14 lett. f NAPR), riprende in sostanza l'ordinamento delle distanze fissato dall'art. 34 RLE. A differenza di questa norma, l'art. 13 lett. f NAPR non prevede tuttavia la possibilità di concedere deroghe.

                                   3.   In concreto, la maggior parte delle opere edificate abusivamente dai ricorrenti non rispetta la distanza di 10.00 m prescritta dall'art. 13 lett. f cpv. 1 NAPR verso corsi d'acqua non corretti, qual' è il ruscello in discussione. Il muro di sostegno eretto sul lato sud del fondo occupa addirittura l'alveo del corso d'acqua (cfr. documentazione fotografica agli atti). Soltanto il cordolo lungo il confine est rispetta in larga misura questo parametro.

Il municipio ha negato la licenza in sanatoria, richiamandosi semplicemente all'opposizione dipartimentale, anziché all'art. 13 lett. f NAPR, che era chiamato ad applicare al caso.

3.1. Nella misura in cui è riferita alle opere situate ad una distanza inferiore a 10.00 m dal corso d'acqua, la decisione del municipio non viola comunque il diritto. Disattendendo abbondantemente la distanza minima prescritta dall'art. 13 lett. f cpv. 1 NAPR verso corsi d'acqua non corretti, i manufatti non potevano essere autorizzati. Entro questi limiti, non concedendo l'art. 13 lett. f NAPR al municipio la facoltà di concedere deroghe, la domanda di costruzione andava in ogni caso respinta.

Il fatto che il Consiglio di Stato nella motivazione del giudizio impugnato abbia, a torto, ritenuto che il municipio avesse concesso una deroga fondata sulle direttive dell'UFAEG e che avesse autorizzato i manufatti posti ad una distanza superiore ai 5 m dal ruscello non giustifica una diversa conclusione. Decisiva, da questo profilo, è la circostanza che il Governo, respingendo il ricorso di RI 1 ha comunque confermato la decisione 11 maggio 2005 con cui il municipio ha negato agli insorgenti il rilascio della licenza edilizia in sanatoria.

Invano sostengono i ricorrenti che la licenza andrebbe loro rilasciata per motivi di parità di trattamento nell'illegalità. I precedenti ai quali i ricorrenti si richiamano producendo una serie di fotografie di opere analoghe a quelle in discussione non sono atti a documentare l'esistenza di una prassi contraria al diritto, consolidatasi dopo l'entrata in vigore del PR (2002), dalla quale il municipio non intende scostarsi. L'interesse pubblico all'applicazione del diritto oggettivo prevale inoltre su quello dei ricorrenti.

Tanto meno giova ai ricorrenti invocare il principio della buona fede. Chi costruisce senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto non può di certo richiamarsi a tale principio per conseguire una licenza in sanatoria.

3.2. Lesiva del diritto appare invece la decisione del municipio nella misura in cui nega agli insorgenti anche la licenza in sanatoria per le opere poste ad una distanza superiore a quella prescritta dall'art. 13 lett. f verso corsi d'acqua non corretti. La maggior parte del cordolo realizzato lungo il confine est sorge infatti a più di 10 m dal ruscello. Entro questi limiti, la licenza non poteva essere negata.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta nella misura in cui ha per oggetto la parte del cordolo realizzato lungo il confine est, che rispetta la distanza di 10 m dal ruscello.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Nella misura in cui è soccombente, il comune rifonderà ai ricorrenti un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 13, 14 NAPR di CO 1; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§   Di conseguenza:

1.1.   la decisione 28 settembre 2005 (n. 4592) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   la decisione 11 maggio 2005 del municipio di CO 1 è confermata nella misura in cui concerne le opere abusive realizzate ad una distanza inferiore a 10 m dal ruscello;

1.3.   gli atti sono rinviati al municipio di CO 1 affinché rilasci ai ricorrenti la licenza richiesta limitatamente ai manufatti eretti abusivamente a più di 10 m dal ruscello.

2.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 800.-.

                                   3.   Il comune di CO 1 rifonderà ai ricorrenti fr. 300.- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. municipio di Lugaggia, 6953 Lugaggia, 2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario