Incarto n. 52.2005.34
Lugano 26 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2005 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 5 gennaio 2005 con cui l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) ha risolto, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CPS, di richiamare la ricorrente al rispetto degli art. 18, 19 cpv. 3, 20, 31 cpv. 4 LL, 21 e 59 OLL1, e ha disposto la trasmissione al Ministero pubblico dell'incarto per infrazione al divieto di lavoro domenicale dei giovani e degli apprendisti;
vista la risposta 18 febbraio 2005 dell'UIL;
considerata la replica 4 aprile 2005 della ricorrente e la duplica 15 aprile 2005 dell'UIL;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 30 novembre 2004 l'UIL ha effettuato un controllo presso gli uffici della RI 1 , ditta attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e non, per verificare se in occasione delle aperture domenicali prenatalizie del supermercato __________ di __________, avvenute nel corso del 2003, erano state rispettate le condizioni imposte dalla legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL);
che da questo esame è emerso che la ditta aveva disatteso su alcuni punti le norme previste dalla legislazione federale sul lavoro;
che, in particolare, nel suo rapporto del 6 dicembre 2005 l'UIL ha constatato che:
- numerosi dipendenti erano stati impiegati domenica 4 gennaio 2004 per l'allestimento dell'inventario delle merci, senza che la ricorrente avesse chiesto la necessaria autorizzazione;
- non tutti i lavoratori e le lavoratrici avevano beneficiato del supplemento salariale del 50%, per il lavoro prestato in occasione delle aperture domenicali prenatalizie;
- un centinaio di dipendenti, che avevano lavorato nelle domeniche prima di natale, non avevano beneficiato del riposo compensativo per il lavoro prestato e/o avevano lavorato per più di 6 giorni consecutivi e/o avevano superato la durata settimanale massima;
- due lavoratrici, ancora diciannovenni al momento dei fatti, erano state impiegate per le aperture domenicali prenatalizie e/o per l'allestimento dell'inventario delle merci, avvenuto domenica 4 gennaio 2004;
che, raccolte le osservazioni della RI 1, con decisione 5 gennaio 2005 l'UIL ha richiamato quest'ultima ditta al rispetto delle norme legali in materia di lavoro, e segnatamente degli art. 18 LL (divieto del lavoro domenicale), 19 cpv. 3 LL (deroghe al divieto del lavoro domenicale), 20 LL (domenica libera e riposo compensativo), 21 OLL1 (giorno di riposo settimanale o giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi), 31 cpv. 4 LL (durata del lavoro per i giovani) e 59 OLL1 (lavoro domenicale dei giovani), sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CPS;
che l'autorità di prime cure ha inoltre reso attenta l'interessata del fatto che il mancato rispetto delle condizioni indicate in un permesso in deroga ai normali orari di lavoro avrebbe potuto avere quale conseguenza il rifiuto per un tempo determinato di ulteriori permessi e che per l'infrazione al divieto di lavoro domenicale dei giovani e degli apprendisti, l'incarto sarebbe stato trasmesso al Ministero pubblico;
che avverso questa decisione, la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; pur riconoscendo di avere impiegato senza permesso il proprio personale domenica 4 gennaio 2004 per allestire l'inventario delle merci presenti nel supermercato di __________, contesta il provvedimento sostenendo che in ogni caso essa adempiva le condizioni per l'ottenimento di una simile autorizzazione in deroga; critica poi i rimanenti rimproveri formulati dall'autorità cantonale, adducendo a questo proposito una serie di argomenti che non è necessario qui evocare;
che all'accoglimento del gravame si oppone l'UIL con motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
che in sede di replica l'insorgente ha dichiarato di voler mantenere il proprio gravame contro la decisione impugnata, unicamente nella misura in cui quest'ultima la esorta al rispetto delle disposizioni legali di cui agli art. 18 e 19 LL: a questo proposito essa ribadisce e sviluppa le proprie tesi ricorsuali
che con duplica del 15 aprile 2005 l'UIL si è dal canto suo riconfermato nelle proprie precedenti allegazioni e domande di giudizio;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 26 cpv. 2 della legge cantonale sul lavoro (Llav); oggetto dell’impugnativa è infatti un provvedimento amministrativo fondato sull'art. 51 cpv. 2 LL;
che la legittimazione ad agire della ditta ricorrente, destinataria della decisione impugnata, è pacifica (art. 43 PAmm)
che il ricorso, tempestivo (art. 56 LL), è dunque ricevibile in ordine; non essendovi contestazione sui fatti, può essere evaso senza istruttoria (art. 18 PAmm).
che, come esposto in narrativa, con la propria replica la ricorrente ha di fatto riconosciuto i rimproveri dell'UIL di non aver versato ai suoi dipendenti il supplemento salariale previsto dalla legge, di non aver concesso loro il necessario tempo di riposo e di avere occupato di domenica delle lavoratrici giovani; litigiosa in questa sede rimane dunque solamente la questione relativa al mancato rispetto del divieto di lavoro domenicale in relazione all'allestimento dell'inventario aziendale, avvenuto domenica 4 gennaio 2004;
che, giusta l'art. 18 cpv. 1 LL, di principio il lavoro è vietato nell'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e 23 della domenica;
che tale divieto non è tuttavia assoluto: deroghe sono ammesse quando l’azienda fornisce la prova dell’indispensabilità tecnica o economica o di un urgente bisogno (art. 19 LL); la prova dell’indispensabilità è richiesta nei casi in cui motivi tecnici o economici rendono necessario il lavoro domenicale regolare o periodico (art. 19 cpv. 2 LL); la dimostrazione dell’urgente bisogno va invece fornita quando il lavoro domenicale è soltanto temporaneo, ovvero occasionale (art. 19 cpv. 3 LL); costituisce lavoro temporaneo quello che sin dall’inizio è previsto per una durata limitata (Walter Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, ad art. 19 n. 4);
che nel caso di specie è incontestato che domenica 4 gennaio 2004 la ricorrente ha fatto svolgere a circa 80 suoi dipendenti i lavori per l'allestimento dell'inventario delle merci presenti presso il suo supermercato di __________;
che è altrettanto pacifico che ciò è avvenuto senza che essa fosse stata posta al beneficio di un'autorizzazione che le permetteva di derogare al divieto di lavoro sancito dall'art. 18 LL;
che già sulla base di queste emergenze il richiamo al rispetto degli art 18 e 19 LL, contenuto nella querelata decisione, appare del tutto giustificato;
che la questione di sapere se la ricorrente avesse o meno diritto all'ottenimento del citato permesso è del tutto irrilevante nel contesto della presente lite e come tale può rimanere aperta;
che determinante è in effetti unicamente il fatto che la RI 1, benché a conoscenza delle regole e delle procedure vigenti in materia, ha occupato di domenica i propri dipendenti, senza neppure chiedere alle competenti autorità cantonali un permesso in tal senso;
che è pertanto di meridiana evidenza che con il suo agire la ricorrente non ha rispettato quanto previsto dalle predette disposizioni federali;
che per questi motivi il gravame, manifestamente infondato, dev'essere respinto, senza che si renda necessario entrare nel merito della questione di sapere se l'esigenza di allestire l'inventario delle merci presenti in un supermercato dia luogo o meno ad una situazione di urgente bisogno ai sensi dell'art. 27 OLL1;
che, visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 43, 61 PAmm; 18, 19, 20, 31, 51 e 56 LL; 21 e 27 OLL1; 26 LLav;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
; .
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario