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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.03.2006 52.2005.327

3. März 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,508 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Istanza di riammissione alla guida dopo revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale. Domanda respinta in tutte le sedi, da ultimo dal TRAM a seguito di perizia giudiziaria negativa

Volltext

Incarto n. 52.2005.327  

Lugano 3 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 ottobre 2005 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 20 settembre 2005 (no. 4487) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 agosto 2005 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato la sua istanza di riammissione alla guida;

vista la risposta 18 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è nato il __________ 1967 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel gennaio del 1986. Da allora è stato oggetto di ben nove provvedimenti amministrativi a seguito di ogni sorta di violazione alle norme del traffico.

Nel 2003 RI 1 si è reso autore di altre infrazioni (grave eccesso di velocità, il 5 febbraio, e guida in stato di ebrietà, il 14 marzo), a dipendenza delle quali è stato sottoposto all'esame di uno psicologo del traffico (lic. psic. __________) che l'ha dichiarato inidoneo alla guida per motivi caratteriali. Con risoluzione 15 maggio 2003 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di aprile 2004. La riammissione è stata peraltro subordinata al superamento di un esame psico-tecnico.

                                  B.   Il 15 marzo 2004 RI 1 è stato fermato al valico di confine di __________ mentre si trovava alla guida della propria autovettura BMW. Ritenendolo colpevole di guida nonostante la revoca, con mandato penale 29 giugno 2004 il Presidente di Circolo della Bregaglia l'ha condannato a 30 giorni di arresto da espiare e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-.

                                  C.   Il 22 gennaio 2005 RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso. Incaricato dall’autorità cantonale di periziare l’istante, il lic. psic. __________ è giunto a conclusioni sfavorevoli, negando che vi fossero gli estremi per procedere ad una riammissione alla guida dell'interessato. Preso atto di tale valutazione, l'11 agosto 2005 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda di RI 1, riconfermando il provvedimento di revoca adottato nel 2003 e posticipando al dicembre 2006 la possibilità di vagliare nuovamente la situazione.

                                  D.   Con giudizio 20 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione, respingendo l’impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

Sulla scorta delle risultanze peritali chiare, approfondite e concentrate ad esaminare il comportamento del periziato nello specifico ambito della circolazione stradale - l’autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che l'insorgente non avesse ancora recuperato l'indispensabile idoneità alla guida. Donde la conferma della querelata decisione adottata dalla Sezione della circolazione e delle condizioni in essa contenute, adeguate alle circostanze e giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza del traffico.

                                  E.   Contro il predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la restituzione della sua licenza di condurre previo annullamento della risoluzione impugnata.

Il ricorrente ha rimproverato in sostanza alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola perizia stilata dallo psicologo __________, che nutre un chiaro pregiudizio nei suoi confronti e che per forza di cose ha dovuto confermare il referto allestito due anni prima cadendo in errori di valutazione. Le conclusioni del perito sono state d'altronde influenzate negativamente da una patologia maggiore non rilevata, che secondo l'attuale curante dell'insorgente (dr. __________, medico psichiatra FMH) non sarebbe tuttavia suscettibile di pregiudicare la sua idoneità alla guida. A fronte di pareri tanto contrastanti, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto quantomeno commissionare una perizia psichiatrica neutra.

                                  F.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

                                  G.   In fase istruttoria il Tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia specialistica per accertare se il ricorrente ha effettivamente recuperato l'idoneità a guidare veicoli a motore certificata dalla documentazione medica psichiatrica prodotta con la memoria ricorsuale.

Nel suo referto 31 gennaio 2006 il perito designato PD Dr. __________ ha reputato che l'insorgente è tuttora inidoneo alla guida per motivi caratteriali, per la presenza di un disturbo depressivo maggiore e di tratti ossessivi nella struttura della sua personalità.

Tutte le parti hanno rinunciato alla completazione o alla delucidazione del referto, così come alla presentazione di osservazioni finali; il Consiglio di Stato esplicitamente, RI 1 e la Sezione della circolazione per atti concludenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

                                         La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

                                         Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze della perizia giudiziaria che il Tribunale ha ordinato pendente causa (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il 15 maggio 2003 RI 1 ha subito una revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre, documento che gli era stato sequestrato il 14 marzo precedente per aver guidato in stato di ebrietà. In sostanza, il ricorrente è stato oggetto di una misura di sicurezza in quanto ritenuto inabile alla guida per motivi caratteriali accertati in via peritale. Per poter essere riammesso alla guida, egli deve comprovare di aver ritrovato l'idoneità a condurre veicoli a motore e che quindi i presupposti del provvedimento di revoca non esistono più (art. 17 cpv. 3 LCStr). La materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno a questa delicata tematica legata alla personalità del ricorrente, atteso che l'11 agosto 2005 la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riesame reputando che l'interessato non fornisse ancora garanzie sufficienti dal profilo di un comportamento corretto nell'ambito della circolazione stradale.

2.1. Lo psichiatra dell'insorgente, che lo ha preso in cura nell'agosto del 2005, ha rilevato in capo alla sua persona un disturbo depressivo maggiore in un quadro di personalità abbastanza complicato contenente alcuni tratti istrionico narcisisti in un'architettura dominante ossessiva e depressiva. A mente del curante dr. __________, questo status psichiatrico non inciderebbe però sull'idoneità alla guida dell'interessato, che dal mantenimento della patente trarrebbe addirittura effetti terapeutici positivi.

Di tutt'altro avviso lo psicologo del traffico __________, che nel giugno del 2005 ha (ri)peritato l'insorgente per conto della Sezione della circolazione. Questo specialista ritiene infatti che il tempo trascorso non abbia modificato in maniera tangibile la personalità di RI 1, la cui situazione appare tuttora preoccupante stante il considerevole grado di impermeabilità che presenta all'elaborazione e all'assorbimento del principio di non convenienza; una povertà elaborativa e un'impermeabilità alla riflessione autocritica che osta al processo di comprensione e cambiamento essenziale per ritrovare l'idoneità alla guida di cui era stato giudicato privo nel 2003.

2.2. Al cospetto di prese di posizione così discordanti, questo Tribunale ha ordinato una perizia specialistica volta ad accertare l'idoneità alla guida di RI 1, affidandone l'esecuzione al PD dr. phil. __________, docente alla facoltà di psicologia dell'Università di __________ e di __________, nonché psicologo del traffico FSP e stimato membro della ASPT (Associazione svizzera per la psicologia del traffico).

Nel suo referto del 31 gennaio 2006 basato sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle valutazioni specialistiche sin qui esperite (compreso il rapporto psichiatrico del dr. __________), nonché sugli esiti di una investigazione esplorativa specifica effettuata sull'interessato il 17 dicembre 2005, il perito giudiziario ha stabilito che l'esaminato è ancora inidoneo alla guida di veicoli a motore per motivi caratteriali, per la presenza di un disturbo depressivo maggiore e di tratti ossessivi nella struttura della sua personalità.

Nel suo complesso, la perizia giudiziaria appare del tutto affidabile e convincente, tanto più che il suo estensore contrariamente allo psicologo __________ - ha avuto a disposizione approfondite valutazioni psichiatriche specialistiche suscettibili di fornirgli un quadro completo ed esaustivo dello stato di salute dell'investigato. Il perito designato, persona di particolare competenza e dotata di vasta esperienza nella specifica materia, ha risposto in modo certo e puntuale ai quesiti sottopostigli dal giudice delegato e dal ricorrente. Il Tribunale ritiene quindi di poterne senz'altro accreditare le opinioni finali, tanto più che ad analoghe deduzioni era pervenuto anche lo psicologo del traffico interpellato dalla Sezione della circolazione nel contesto della procedura di riesame.

                                   3.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato e della risoluzione della Sezione della circolazione che esso ha tutelato.

La tassa di giustizia e le spese di perizia sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 14 cpv. 3, 16 cpv. 1, 17 cpv. 2, 23 cpv. 3 LCStr, 24 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 800.- e le spese peritali di fr. 1'100.- sono poste a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    patr. da; ;     ;  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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