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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2005 52.2005.326

31. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,610 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Revoca cautelare della licenza di condurre a seguito della mancata presentazione di documenti medici atti a comprovare l'astinenza dal consumo di stupefacenti

Volltext

Incarto n. 52.2005.303-326  

Lugano 31 ottobre 2005    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a) 15 settembre 2005 di RI 1, , patrocinato da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 29 agosto 2005 (no. 21) della Presidente del Consiglio di Stato, che si è rifiutata di concedere effetto sospensivo al gravame da questi inoltrato avverso la risoluzione 28 luglio 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato;

RI 1, patrocinato da: avv. PA 1  

contro  

la decisione 20 settembre 2005 (no. 4486) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la  risoluzione 28 luglio 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato (revoca di sicurezza a titolo preventivo e cautelativo);

viste le risposte:

-    22 settembre 2005 della Presidente del Consiglio di Stato al ricorso sub a);

-    18 ottobre 2005 del Consiglio di Stato al ricorso sub b);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, classe 1979, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B nel novembre del 1999. Dopo aver subito due ammonimenti, il 16 febbraio 2003 e il 24 aprile seguente ha commesso alcune infrazioni alle norme della circolazione (velocità eccessiva e manovra di inversione di marcia oltre la doppia linea di sicurezza) per le quali il 29 gennaio 2004 gli è stata revocata la licenza di condurre durante un mese. In questo periodo di revoca ha circolato privo della patente, cosicché il provvedimento amministrativo è stato prorogato di 6 mesi ed è decaduto il 30 settembre 2004.

                                  B.   il 7 novembre 2004, verso le ore 11.30, RI 1 è stato coinvolto in un grave incidente della circolazione con esito mortale per un pedone mentre si trovava ebbro (0.69 - 1.02 g/kg) a bordo del proprio veicolo guidato da un amico ubriaco e drogato. Dai controlli tossicologici effettuati è risultato inoltre positivo alle amfetamine/metamfetamine (ecstasy, nella misura di 97 ng/ml) e ai derivati dalla cannabis (22.5 ng/ml). Interrogato dalla polizia circa il consumo di stupefacenti, l'interessato ha negato di averne fatto uso la notte precedente il sinistro, pur ammettendo di fumare canapa 3-4 volte all'anno.

Preso atto dell'accaduto, con decisione 4 febbraio 2005 la Sezione della circolazione ha imposto al nominato controlli settimanali delle urine per un periodo di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico attestante l'assenza di una tossicomania, da un lato, e la sua idoneità alla guida, dall'altro.

                                  C.   Scostandosi da quanto disposto nella suddetta risoluzione, il ricorrente si è sottoposto a tre soli esami delle urine in luglio, di cui uno con risultanze positive agli oppiacei, e non ha mai prodotto alcuna certificazione medica attestante la sua astinenza dal consumo di stupefacenti.

                                         Con risoluzione 28 luglio 2005 la Sezione della circolazione gli ha quindi revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato sulla scorta degli art. 16 cpv. 1 LCStr, nonché 11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 OAC. Nel contempo, l'autorità cantonale ha ribadito le prescrizioni di controllo di cui alla decisione 4 febbraio 2005.

                                  D.   Contro questa risoluzione dichiarata immediatamente esecutiva RI 1 è insorto davanti Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento e sollecitando in via provvisionale la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Il ricorrente ha annotato per cominciare di essere stato in cura dal 17 gennaio al 25 maggio 2005 per un intervento di plastica al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con relativa terapia farmacologica e di aver dovuto cambiare medico per avvenuta cessazione dell'attività da parte del suo usuale curante.

Per questi motivi non gli sarebbe stato possibile iniziare i controlli imposti dalla Sezione della circolazione prima del luglio 2005. La positività agli oppiacei sarebbe peraltro dovuta esclusivamente all'assunzione di un noto medicamento contro la tosse contenente codeina.

                                  E.   Con giudizio 29 agosto 2005 la Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza provvisionale, reputando che in esito alla ponderazione degli interessi contrapposti non fosse possibile accordare all'impugnativa il chiesto effetto sospensivo.

Il Governo si è pronunciato nel merito il 20 settembre seguente, rigettando il ricorso proposto contro la revoca cautelare disposta dalla Sezione della circolazione. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto in sostanza che il provvedimento fosse giustificato dalla mancata presentazione della documentazione medica atta a dimostrare l'assenza di consumo di sostante stupefacenti, tanto più che gli esami esperiti sul campione di sangue prelevato il 7 novembre 2004 dimostravano inequivocabilmente l'assunzione di ecstasy e canapa. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e giustificata dalla necessità di salvaguardare la sicurezza stradale.

                                  F.   Il 15 settembre 2005 RI 1 ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo la decisione 29 agosto 2005 della Presidente del Consiglio di Stato, mentre il 7 ottobre 2005 si è aggravato contro il giudizio di merito reso dal Governo il 20 settembre 2005.

Ribadita la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, l'insorgente ha riproposto in sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure, annotando in particolare che l'autorità cantonale non poteva adottare una misura di sicurezza senza riscontri certi di una dipendenza da sostanze stupefacenti in casu assolutamente inesistente.

                                  G.   Il Consiglio di Stato e la sua Presidente hanno proposto di respingere entrambi i gravami senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 10 cpv. 2 LALCStr e 21 cpv. 4 PAmm.

                                         La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario dei provvedimenti impugnati, è pacifica (art. 43 PAmm).

                                         I gravami, tempestivi (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere evasi con giudizio unico (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il ricorso del 15 settembre 2005 promosso contro la decisione con la quale la Presidente del Governo ha negato effetto sospensivo all'impugnativa del 16 agosto 2005 è ormai divenuto privo di oggetto, dato che nel frattempo il Consiglio di Stato si è pronunciato nel merito della contestazione dando luogo al gravame del 7 ottobre 2005 che verrà esaminato qui di seguito. L'emanazione della presente sentenza rende peraltro superflua l'evasione della domanda provvisionale presentata in questa sede contestualmente al secondo atto ricorsuale.

                                   3.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

                                         La fattispecie va quindi esaminata alla luce del nuovo diritto, atteso che la misura impugnata è stata adottata il 28 luglio 2005.

                                   4.   4.1. Le licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o essere vincolate a condizioni speciali (art. 10 cpv. 3 LCStr), segnatamente all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare.

4.2. Nel caso di specie RI 1 non ha subito alcun provvedimento di revoca in relazione diretta con quanto accaduto il 7 novembre 2004. Pur mantenendolo al beneficio della licenza di condurre, con risoluzione 4 febbraio 2005 l'autorità cantonale gli ha tuttavia imposto alcuni oneri al fine di investigare sull'intensità del rapporto che egli sembra intrattenere con gli stupefacenti secondo quanto emerso in occasione dell'inchiesta avviata a seguito dell'incidente mortale di novembre. L'interessato non ha contestato la suddetta decisione, che è ormai cresciuta in giudicato ed i cui contenuti non possono essere quindi rimessi in discussione. L'insorgente avversa nondimeno la misura di revoca della sua patente presa dalla Sezione della circolazione a dipendenza del mancato ossequio degli obblighi che gli erano stati prescritti il 4 febbraio 2005. Inutilmente, poiché il mancato inoltro della documentazione medica che era astretto a presentare dopo tre mesi di controlli giustifica senz'altro la misura amministrativa cautelativa adottata nei suoi confronti in base all'art. 16 cpv. 1 LCStr. In effetti, scostandosi da quanto disposto dall'autorità, nel lasso di tempo compreso tra il 4 febbraio 2005, giorno in cui è stato pronunciato l'ordine di sottoporsi ai controlli, e il 4 maggio 2005, RI 1 non ne ha affrontato nemmeno uno. Inconsistenti si avverano le scuse addotte a posteriori per giustificare questa mancanza. Se il 17 gennaio 2005 egli era già in cura per dei problemi articolari che gli avrebbero impedito di ossequiare le disposizioni emanate dalla Sezione della circolazione il 4 febbraio seguente, doveva quantomeno prendere contatto con l'Ufficio giuridico e avvertirlo della situazione, chiedendo un posticipo del trimestre di controlli. E non limitarsi a rispondere, il 23 febbraio 2005, che le prove tossicologiche sarebbero state effettuate presso il Dr. Cozzani a Cassarate.

                                         Già solo per questi motivi, il provvedimento cautelativo adottato dalla Sezione della circolazione nell'eminente interesse pubblico legato alla sicurezza della circolazione stradale merita piena conferma e con esso la condizione posta al ricorrente di riesaminare la fattispecie soltanto sulla base di una certificazione medica attestante la sua astinenza dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente per una durata di 12 settimane.

                                   5.   Il ricorrente confonde la misura cautelare presa nei suoi confronti in base agli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC con le revoche di sicurezza a tempo indeterminato disposte sulla scorta degli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr per accertata inidoneità alla guida dovuta in particolare a tossicodipendenza.

                                         5.1. In effetti, la revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania presuppone l'esistenza di una dipendenza. II Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid 3c) reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita al consumo di sostanze leggere non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste sostanze stupefacenti (DTF 124 II 559 consid. 3d).

                                         5.2. La revoca di sicurezza, ordinata per legge a tempo indeterminato, comporta una limitazione tangibile della personalità del conducente colpito dal provvedimento. L'autorità competente è quindi tenuta ad analizzare d'ufficio e con particolare circospezione la situazione della persona interessata, decidendo volta per volta la natura e l'estensione degli esami necessari. Secondo la più recente giurisprudenza, l'inidoneità alla guida per impiego di droga leggera deve essere accertata assumendo informazioni sulle abitudini di consumo del conducente, segnatamente sulla frequenza, la quantità e le circostanze dell'assunzione della canapa e di ogni altro stupefacente e/o bevande alcoliche, così come sulla personalità del soggetto, in particolare riguardo al consumo di droga nell'ambito della circolazione stradale. In alcuni casi, il consumo di canapa, che altera in modo momentaneo le capacità del conducente, può giustificare una perizia medica specialistica sull'idoneità alla guida dell'interessato; vi si può rinunciare solo in casi eccezionali, ad esempio allorquando la tossicomania è manifesta e particolarmente grave (DTF 129 II 82 consid. 2.2, 128 II 335 consid. 4b e rinvii, 127 II 122 consid. 3b e 4b).

                                         5.3. Nell'evenienza concreta, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario imporre al ricorrente dei controlli medici settimanali per la durata di tre mesi, con l'obbligo di presentare al termine di tale periodo un certificato medico attestante l'assenza di una tossicodipendenza e la sua idoneità alla guida. Da parte sua, il ricorrente minimizza tutto quanto accaduto il 6-7 novembre 2004.

                                         A prescindere dall'incidente mortale occorso il 7 novembre 2004, quanto capitato la notte precedente questo tragico evento impone senz'altro che la situazione del ricorrente venga investigata con cura. Il fatto che egli sia risultato positivo a due esami tossicologici e che sulla sua auto sia stata rinvenuta della droga obbliga l'autorità cantonale ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto che RI 1, per sua stessa ammissione, ha attualmente con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della sua idoneità alla guida. Questo, evidentemente, nel preminente interesse della sicurezza della circolazione stradale.

                                         Alla luce della giurisprudenza federale dinanzi evocata, la Sezione della circolazione avrebbe anche potuto ordinare direttamente l'esperimento di una perizia medica specialistica, il che non avrebbe comunque migliorato la posizione dell'insorgente dal profilo delle restrizioni subite. È infatti escluso che una simile verifica peritale - stante la mancanza di informazioni sulle abitudini dell'interessato - possa essere realizzata senza un preventivo accertamento della sua reale relazione con gli stupefacenti effettuato tramite regolari controlli delle urine atti perlomeno a stabilire il grado di assiduità del consumo. La dipendenza dalla droga può essere infatti assodata in base a conclusioni fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti nell'urina e, di regola cumulativamente, sui dati scientifici basati sull'esperienza corroborati da constatazioni mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo, l'autorità competente può imporre controlli medici come quelli in discussione sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli dovessero dare esiti sostanzialmente negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni. Viceversa, qualora dovesse risultare un consumo che trascende l'occasionalità riconosciuta dal ricorrente, bisognerà valutare la sua idoneità alla guida con un'appropriata perizia specialistica.

                                         Posto che ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una sorta di indagine preliminare, questo Tribunale ritiene in conclusione che le misure adottate dalla Sezione della circolazione possano bastare per valutare adeguatamente la situazione di RI 1. Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente. Considerati i mesi nel frattempo trascorsi, per avere la risposta a quest'ultimo quesito il ricorrente non ha che da inoltrare all'Ufficio giuridico della circolazione - autorità competente per la riammissione alla guida - tutta la documentazione medica prodotta in questa sede e davanti alla precedente istanza di ricorso.

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 10 cpv. 3, 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 LCStr; 11b e 30 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso del 15 settembre 2005 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

                                   2.   Il ricorso del 7 ottobre 2005 è respinto.

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

                                   4.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                    5.   Intimazione a:

  ; ; .  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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