Incarto n. 52.2005.311
Lugano 28 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 2005 di
RI 1, ing., , patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 15 settembre 2005 del municipio Acquarossa, che delibera allo studio d'ingegneria CO 1 i lavori di misurazione ufficiale, rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comune di Acquarossa (lotto 1);
viste le risposte:
- 10 ottobre 2005 della Sezione delle bonifiche e del catasto;
- 10 ottobre 2005 dello studio d'ingegneria CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 maggio 2005 il municipio di Acquarossa ha indetto un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di misurazione ufficiale, rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comprensorio del comune scaturito dalla fusione di nove comuni della zona (FU n. 38/ 2005, pag. 3328 seg.). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, stabilito in base al prezzo (60%), alla presentazione della soluzione tecnica (5%), alla qualità dell'offerente (20%) ed alla struttura tecnica ed organizzativa dell'ufficio (15%).
B. In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di sei concorrenti, fra cui quella del ricorrente di fr. 655'238.85 e quella dello studio d'ingegneria CO 1, qui resistente di fr. 385'184.30.
Valutatele, la Sezione delle bonifiche e del catasto (SBC) ha assegnato 95.3 punti al resistente e 51.4 punti al ricorrente, che ha classificato al quinto posto.
Con decisione 5 settembre 2005, il municipio ha aggiudicato i lavori allo studio d'ingegneria CO 1, risultato primo in graduatoria. La decisione, indicante che era impugnabile davanti al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni, è stata notificata al ricorrente il giorno seguente.
Il 13 settembre 2005 il patrocinatore del ricorrente ha segnalato al municipio che la procedura era retta dalla LCPubb e che contro le decisioni di aggiudicazione era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni.
Il 15 settembre 2005 l'autorità comunale ha notificato ai concorrenti una nuova decisione, identica alla precedente salvo per quel che concerne l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, che veniva corretta nel senso che contro di essa era proponibile ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dall'intimazione.
C. Contro questa decisione, l'ing. RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 22 settembre 2005, chiedendo che sia annullata e che la commessa gli sia aggiudicata.
L'insorgente sostiene in buona sostanza che soltanto la sua offerta è conforme alle prescrizioni del capitolato d'oneri in tema di precisione. Conformemente alla posizione 2.8 del capitolato, le offerte degli altri cinque concorrenti avrebbero dovuto essere scartate siccome contemplanti soluzioni tecniche palesemente in contrasto con le direttive tecniche federali e cantonali in materia.
Il lavoro da eseguire, argomenta, interessa zone GT2, GT3 e GT4, per le quali gli art. 29 e 40 dell'ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale (OTEMU; RS 211.432.21) prevedono gradi di tolleranza (GT) varianti tra m 0.10 e m 1.00. Gli altri concorrenti non sarebbero in grado di rispettare questo livello di precisione, poiché utilizzerebbero unicamente il prodotto SAU (superficie agricola utile) SWISSIMAGE+ (ortofoto digitale a colori) messo a disposizione dall'Ufficio misurazioni catastali, che garantisce una precisione di +/- m 1.00.
Questo strumento, soggiunge, non permetterebbe nemmeno il completamento degli oggetti previsto dall'art. 40 OTEMU.
La lettera 3 giugno 2005 inviata da Swisstopo alla SBC, nella quale si ammette l'impiego dei prodotti SAU sebbene non rispondenti alle esigenze di precisione fissate dall'OTEMU, è stata portata a conoscenza dei geometri operanti nel cantone soltanto dopo la scadenza del termine per inoltrare le offerte. Ciò che gli avrebbe impedito di adeguare la sua offerta.
Dopo aver rilevato che l'offerta dello studio L__________ avrebbe dovuto essere scartata siccome difforme, l'insorgente contesta in conclusione i punteggi che gli sono stati assegnati per la soluzione tecnica, per l'esperienza specifica, per l'osservanza dei termini e per la struttura dell'ufficio.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono la S__________ e lo studio d'ingegneria aggiudicatario, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
E. In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP, applicabili al caso in considerazione del valore della commessa, superiore al limite di fr. 383'000.- fissato dall'art. 7 CIAP e dai relativi allegati per le prestazioni di servizio.
2.In quanto partecipante al concorso il ricorrente è senz'altro legittimato ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm).
3.Il ricorso non rispetta tuttavia il termine di 10 giorni dalla notifica sancito dall'art. 15 cpv. 2 CIAP. È ben vero che la prima decisione, notificata al ricorrente il 6 settembre 2005, indicava erroneamente che contro di essa era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica. Il ricorrente ha tuttavia tempestivamente rilevato l'errore. Non può dunque invocarlo e beneficiare della regola, dettata dal principio dell'affidamento, secondo cui la mancata o l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso non possono pregiudicare i diritti di difesa del destinatario (DTF 118 Ia 227 seg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 5).
Anziché chiedere al municipio di rettificare la menzionata indicazione, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di aggiudicazione entro 10 giorni dalla notifica, ovvero entro il 16 settembre 2005.
La nuova decisione, identica alla precedente salvo per quel che concerne l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, che il municipio ha emanato su richiesta del ricorrente, non ha ripristinato il termine per impugnare il primo provvedimento. Non l'ha in particolare revocato e sostituito con una nuova decisione. Ha soltanto rettificato l'errore segnalato dal patrocinatore dell'insorgente.
Il ricorso è dunque tardivo.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 29 OTEMU; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario