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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.01.2006 52.2005.292

23. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,483 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Assegnazione di ripetibili

Volltext

Incarto n. 52.2005.292  

Lugano 23 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 settembre 2005 del

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 23 agosto 2005 (n. 4046) con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame introdotto da CO 1 avverso lo scritto 24 maggio 2005 del municipio di RI 1 in materia di applicazione del regolamento organico del cimitero, limitatamente al dispositivo no. 3 relativo all'assegnazione di ripetibili;

viste le risposte:

-    20 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    21 ottobre 2005 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 28 dicembre 2004 CO 1 ha avuto modo di constatare che alcuni operai stavano procedendo, su incarico del municipio di RI 1, allo spurgo della tomba di suo padre, sepolto presso il locale cimitero;

che, agendo per il tramite del proprio legale, pochi giorni dopo ella si è rivolta alla predetta autorità comunale per manifestare il proprio disappunto in merito all'accaduto e per chiedere che le venissero fornite delle spiegazioni in proposito;

che con uno scritto dell'11 gennaio 2005, il municipio ha affermato di avere agito nell'occasione come da consueta prassi, informando l'interessata per telefono e depositando nella medesima tomba, sotto un adeguato strato di terra, le ossa della salma esumata;

che il 13 maggio seguente CO 1 ha nuovamente preso contatto con il municipio per ribadire le proprie lamentele e per chiedere che le fossero comunicate le disposizioni che sarebbero state adottate per la sepoltura delle spoglie del padre nell'ossario, così come previsto dal regolamento organico del cimitero;

che con lettera raccomandata del 24 maggio 2005 l'esecutivo di RI 1 si è riconfermato nel proprio precedente scritto, affermando che non avrebbe intrattenuto ulteriore corrispondenza con CO 1 in merito alla questione dello spurgo della tomba del suo defunto padre;

che contro questo atto CO 1 è insorta dinanzi al Consiglio di Stato chiedendo, in via principale, che lo stesso fosse annullato con conseguente rinvio al municipio degli atti per l'emanazione di una decisione formale motivata e, in via subordinata, che fosse fatto ordine a quest'ultima autorità di disporre un'adeguata risepoltura dei resti del defunto nell'ossario del cimitero o in altro luogo adatto e dignitoso;

che in quella sede ella ha in sostanza censurato la violazione degli art. 10 e 11 del regolamento organico del cimitero ed ha rimproverato al municipio di essere incorso in un diniego di giustizia formale per non avere evaso le sue richieste;

che il municipio di RI 1 ha postulato che il gravame fosse respinto e che qualsiasi tassa o spesa venisse addebitata alla ricorrente;

che con giudizio del 23 agosto 2005, il Governo ha dichiarato il gravame irricevibile in quanto introdotto contro uno scritto che non costituiva una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC; esso ha nondimeno disposto la retrocessione degli atti al municipio di RI 1 affinché questo statuisca in maniera puntuale sulle richieste formulate da CO 1 nella sua lettera del 13 maggio 2005 ed ha condannato il comune di RI 1 a versare a quest'ultima un'indennità di fr. 500.— a titolo di ripetibili per averla indotta con il proprio agire a ricorrere;

che il comune si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso questa decisione, limitatamente al punto n. 3 del suo dispositivo che lo condanna al versamento delle ripetibili, chiedendone l'annullamento;

che all'accoglimento del gravame si oppongono sia CO 1, sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC; la legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 209 lett. b LOC);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che oggetto della presente contestazione è unicamente la questione inerente alla condanna del comune ricorrente al versamento di ripetibili a favore di CO 1;

che, giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;

che soccombente è la parte o il soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31);

che l'indennità per ripetibili deve essere adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n. 12);

che, procedendo da apprezzamento, la determinazione delle ripetibili è sindacabile da parte di questo tribunale soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare insostenibile;

                                         che l'ente pubblico che non compare in lite a difesa di suoi interessi particolari è di regola esentato, in caso di soccombenza, dal pagamento di una tassa di giustizia; le ripetibili gli sono invece addossate: (a) integralmente, se compare in lite quale unica controparte; (b) in tutto o in parte, se invece partecipa al procedimento a fianco di altre parti, rimanendo soccombente assieme a quest'ultime; in questi casi, le particolarità della partecipazione dell'ente pubblico possono essere messe in evidenza, addossando le ripetibili esclusivamente alle parti che si sono battute al suo fianco senza successo (RDAT I-1993 n. 19; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 32 PAmm n. 2 b);

                                         che l’autorità amministrativa è tenuta a condannare la parte soccombente al versamento di ripetibili alla controparte che ne abbia fatto esplicita richiesta (Borghi/Corti, op. cit., n. 1 ad art. 31);

che nel caso concreto contestata è essenzialmente la soccombenza del comune di RI 1 dinanzi alla precedente istanza di giudizio; secondo il ricorrente, alla luce del giudizio di irricevibilità pronunciato dal Governo, soccombente in quella sede andava considerata CO 1, alla quale non potevano dunque essere riconosciute delle ripetibili; non porterebbe a diversa conclusione il fatto che l'Esecutivo cantonale abbia disposto la restituzione degli atti al municipio, non essendo ravvisabile in questa circostanza un caso di applicazione dell'art 59 PAmm, giusta il quale, laddove il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, può rinviare gli atti all'istanza inferiore per una nuova decisione;

che gli argomenti addotti dal comune non possono essere condivisi;

che dalle motivazioni del giudizio impugnato emerge che se da un lato il Governo ha considerato che il gravame inoltrato dal CO 1 era diretto contro un atto che non poteva essere qualificato alla stregua di una decisione emanata da un organo comunale, ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC, dall'altro esso ha comunque rilevato che l'esecutivo di RI 1 non aveva dato seguito alle richieste formulate da quest'ultima mediante scritto del 13 maggio 2005 ed ha dunque disposto il rinvio degli atti all'autorità comunale per una presa di posizione formale riguardo alle medesime;

che, in questo modo, il Governo ha implicitamente riconosciuto che il municipio era incorso in un diniego di giustizia, per non avere evaso nel merito la suddetta istanza presentata da CO 1;

che, di conseguenza, a prescindere dall'infelice formulazione del dispositivo della querelata decisione, con la medesima il Consiglio di Stato ha in realtà accolto il gravame presentato da CO 1, nella misura in cui lo stesso andava trattato alla stregua di un ricorso per denegata o ritardata giustizia, ai sensi dell'art. 45 PAmm;

che, viste le circostanze, è dunque senza incorrere in una violazione dell'art. 31 PAmm che, ai fini della ripartizione degli oneri processuali, la precedente autorità di giudizio ha considerato il comune quale parte soccombente del procedimento, condannandolo a versare un'indennità per ripetibili alla controparte;

che oltretutto, stabilendo in fr. 500.— l'ammontare di detta indennità, il Consiglio di Stato non ha affatto abusato dell'ampio margine di apprezzamento che gli spetta nella determinazione delle ripetibili;

che, stante tutto quanto precede, il presente ricorso deve pertanto essere respinto, siccome infondato;

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del comune di RI 1, essendo esso comparso in causa nel caso concreto per tutelare i suoi particolari interessi e non soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione (art. 28 PAmm; cfr. RDAT I-1993 n. 19);

che il ricorrente dovrà inoltre versare a CO 1, assistita da un avvocato iscritto al relativo ordine, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili di questa sede (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208, 209 LOC; 18, 28, 31, 45, 46, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.- sono poste a carico del comune di RI 1 il quale rifonderà a CO 1 il medesimo importo a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

    ;   .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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