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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.12.2005 52.2005.290

15. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·883 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Posteggi pubblici sulla strada cantonale

Volltext

Incarto n. 52.2005.290  

Lugano 15 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 settembre 2005 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 17 agosto 2005 (n. 3868) del Consiglio di Stato, che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso presentato dalla ricorrente contro la decisione 24 marzo 2005 con cui il comune di __________ aveva risolto di mantenere due posteggi pubblici ubicati sul sedime della strada cantonale;

viste le risposte:

-    20 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    27 settembre 2005 del CO 1;

-    18 novembre 2005 del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che RI 1 è proprietaria del mapp. n. 1378 RFD di Sonvico, ubicato lungo la strada cantonale;

che sul lato opposto della strada di fronte alla proprietà il comune di __________ ha delimitato con linea bianca continua alcuni posteggi pubblici;

che il 23 febbraio 2005 la ricorrente ha chiesto al municipio di riconsiderare la collocazione dei posteggi, che le impedirebbero di accedere agevolmente alla propria autorimessa;

che con decisione 21 marzo 2005 il municipio ha risolto di non dare seguito alla suddetta richiesta, rilevando che i posteggi esistevano da oltre un ventennio e non ostacolavano l'accesso all'autorimessa;

che contro la predetta risoluzione municipale la ricorrente si è aggravata davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che venisse accertato il carattere abusivo del parcheggio, ordinata la sua soppressione ed eventualmente dato ordinato al comune di sanarne lo statuto giuridico, avviando le necessarie procedure edilizie, pianificatorie o di altro tipo;

che con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi, dichiarando nulla la decisione municipale impugnata;

che il Governo ha in sostanza rilevato l'incompetenza dell'autorità comunale ad esprimersi in materia di segnaletica stradale siccome sprovvista della necessaria delega dipartimentale;

che contro il predetto giudicato governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le domande presentate davanti alla precedente istanza; subordinatamente chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito o rinvii a sua volta gli atti all'autorità competente;

che secondo l'insorgente l'Esecutivo cantonale non avrebbe evaso le domande sottoposte al suo giudizio, violando il suo diritto di essere sentita;

che nel merito i controversi posteggi andrebbero rimossi, perché non previsti dalla pianificazione e sprovvisti di qualsiasi titolo autorizzativo;

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento, ed il CO 1, con argomenti che verranno eventualmente ripresi nel seguito;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC), la legittimazione della ricorrente (art. 209 lett. a LOC) e la tempestività del gravame (art. 213 cpv. 2 LOC) sono certe;

                                         che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); le prove invocate dalla ricorrente non appaiono invero suscettibili di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

                                         che giusta l'art. 5 cpv. 3 LCStr, per le strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velocipedi, possono essere usati solamente i segnali e le demarcazioni stabiliti dal Consiglio federale, tra cui figurano anche le demarcazioni per i parcheggi (cfr. art. 79 OSStr); essi devono essere collocati solo dalle autorità competenti o con l’approvazione di queste;

che secondo l'art. 101 cpv. 2 OSStr i segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto se è ordinato dall’autorità secondo la procedura prevista dall'art. 107 OSStr;

che, riservata un'espressa delega a favore del comune (cfr. art. 5 cifra 4 LALCStr), l'Area del supporto e del coordinamento è l'autorità cantonale competente ad approvare, mediante decisione formale, la segnaletica verticale ed orizzontale, sia essa provvisoria o definitiva (art. 4 LALCStr e 23 lett. a RLALCStr);

che, in concreto, il comune di __________ non dispone di alcuna delega dipartimentale per adottare misure di segnaletica stradale;

che il municipio non era dunque competente a delimitare i controversi posteggi sul sedime della strada cantonale;

che, come correttamente dedotto dal Governo, il municipio non poteva dunque nemmeno esprimersi sul mantenimento o la soppressione della segnaletica demarcante i parcheggi;

che non occorre comunque esprimersi sulla legalità dei controversi parcheggi nell'ambito della presente procedura;

che tale compito spetterà semmai all'autorità competente, ovvero all'Area del supporto e del coordinamento, alla quale la ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi sin dall'inizio, all'occorrenza mediante un'azione di accertamento;

che cade dunque nel vuoto la censura della ricorrente secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe dovuto esaminare nel merito le censure sottopostegli;

che il Governo non era tenuto ad intervenire neppure in veste di autorità di vigilanza sui comuni (art. 196a cpv. 2 LOC);

che il ricorso va dunque respinto, confermando il giudizio impugnato;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 5 LCStr; 101, 107 OSStr; 4, 5 LALCStr; 23 RLALCStr; 208, 209, 213 LOC; 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.–, sono a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ;   .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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