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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.01.2006 52.2005.287

3. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,421 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sopraelevazione e prolungo di un muro di sostegno fuori zona edificabile

Volltext

Incarto n. 52.2005.287  

Lugano 3 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 settembre 2005 di

RI 1, , patrocinato da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 17 agosto 2005 (n. 3880) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 aprile 2005 con cui il municipio di Morbio Superiore gli ha negato il rilascio della licenza edilizia per la sopraelevazione e il prolungo del muro in sasso esistente al mapp.;

viste le risposte:

-    16 settembre 2005 del municipio di Morbio Superiore;

-    20 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, qui ricorrente, è proprietario di una casa d'abitazione situata a Morbio Superiore, in località, fuori della zona edificabile (). Il fondo è separato dalla sottostante strada cantonale da un muro di sostengo in sasso, di forma irregolare, lungo ca. m 46 ed alto tra m 0.40 e m 2.40.

Il 14 febbraio 2005 il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di prolungare il manufatto di m 4 e di sopraelevarlo di m 1.20 su un fronte di 37 m, al fine di ampliare, nonché rendere più agevole e sicuro, l'accesso veicolare alla proprietà.

Preso atto dell'opposizione dell'autorità dipartimentale, il municipio ha negato la postulata licenza edilizia.

                                  B.   Con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dall'insorgente. Negata l'ubicazione vincolata, il Governo ha ritenuto che l'intervento fosse dettato unicamente da ragioni personali e di mero comodo. Non potrebbe dunque essere autorizzato giusta l'art. 24 LPT. Un'autorizzazione ai sensi dell'art. 24c LPT (tutela delle situazioni acquisite) sarebbe pure esclusa, poiché la modifica travalicherebbe quanto ammesso da tale disposizione.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli venga rilasciata l'autorizzazione richiesta.

A suo avviso, l'intervento potrebbe essere autorizzato giusta l'art. 24c LPT. L'identità dei dintorni sarebbe conservata appieno e l'immobile non verrebbe neppure toccato.

Qualora fosse ritenuto eccessivo, l'ampliamento potrebbe essere limitato alla parte centrale.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare particolari osservazioni.

Il dipartimento del territorio, dal canto suo, si limita a confermare il preavviso negativo espresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). L'esperimento del sopralluogo non appare necessario all'evasione della lite, poiché i piani e le fotografie agli atti danno un'idea sufficientemente precisa della situazione dei luoghi e dell'intervento in oggetto.

                                   2.   Per principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Non essendo conforme alla funzione della zona, situata fuori del perimetro edificabile, l'ampliamento non può beneficiare di alcun permesso ordinario. Neppure il ricorrente lo contesta.

Non essendo ad ubicazione vincolata, l'opera in contestazione non può nemmeno essere autorizzata in base all'art. 24 LPT.

Resta da esaminare se, come sostiene il ricorrente, la licenza possa essere accordata giusta gli art. 24c LPT e 41-42 OPT.

Essendo ad ogni modo escluso che l'intervento possa essere autorizzato in base ad altre disposizioni disciplinanti gli interventi ammissibili fuori della zona edificabile, il presente giudizio può limitarsi a verificare se la tesi del ricorrente possa essere accreditata.

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 24c LPT, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge la norma, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, amplianti con moderazione o ricostruiti, purché siano eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 2).

Secondo l'art. 41 OPT, l'art. 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o modificati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona. La protezione della situazione acquisita riguarda innanzitutto le costruzioni realizzate o trasformate conformemente al diritto materiale allora in vigore, vale a dire, in linea di massima, prima del 1° luglio 1972, nel momento in cui è entrata in vigore la legge federale dell'8 ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque, che ha esplicitamente introdotto il principio della separazione del territorio edificato da quello inedificato (STF 7 aprile 2005, N. 1a. 134/2004).

Giusta l'art. 42 OPT, trasformazioni a edifici e impianti, ai quali è applicabile l'art. 24c LPT, sono ammesse, nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei piani (cpv. 2). Il quesito di sapere se l'identità dell'edificio o dell'impianto resti sostanzialmente immutata, va valutato tenendo conto di tutte le circostanze (cpv. 3 Ia frase). Essa, in ogni caso, non è più garantita se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona è ampliata per più del 30%; gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio essendo computati soltanto per metà (lett. a); o se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona dentro o fuori del volume esistente dell'edificio è ampliata in totale per più di 100 mq (cpv. 3 lett. b; RDAT II - 2001 n. 33; STA 6 febbraio 2004 in re B.).

                                         3.2. In concreto, l'applicazione degli art. 24c LPT e 41 - 42 OPT presuppone che venga dimostrato che il muro di sostengo e l'accesso veicolare erano conformi al diritto in vigore al momento in cui sono stati realizzati e che sono venuti a trovarsi fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione in seguito a modifiche legislative entrate successivamente in vigore.

I manufatti sono verosimilmente stati realizzati nel 1977 (licenza edilizia 11 gennaio 1977). A quell'epoca, il comune di Morbio Superiore era privo di una pianificazione vincolante. Il PR, che ha escluso il fondo del ricorrente dalla zona edificabile, è infatti entrato in vigore soltanto nel 1984.

Per stabilire se il fondo nel 1977 fosse compreso o meno nella zona edificabile occorre di conseguenza far capo alla legge federale contro l'inquinamento delle acque (LFIA), entrata in vigore il 1° luglio 1972, che ha separato la zona edificabile da quella non edificabile (cfr. USTE, Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT: trasformazioni a edifici e impianti divenuti non conformi alla destinazione di zona, N. 2.1). In particolare, occorre stabilire se il fondo, nel 1977, fosse compreso nel perimetro del PGC, rispettivamente nel cosiddetto territorio edificabile ristretto ai sensi degli art. 27 e 28 OPA (cfr. RDAT 1977 n. 110).

Ora, gli atti non permettono di pronunciarsi al riguardo. Il Consiglio di Stato non ha in particolare esperito i necessari accertamenti.

4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio censurato e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché statuisca nuovamente sul ricorso dopo aver completato gli accertamenti.

La tassa di giustizia, posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, è compensata con le ripetibili dovutegli dallo Stato, ai cui servizi il difetto riscontrato deve essere addebitato.

Per questi motivi,

visti gli art. 24c LPT; 41, 42 OPT; 21 LE; 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 17 agosto 2005 (n. 3880) del Consiglio di Stato è annullata.

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché, completati gli accertamenti, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli.

                                   2.   La tassa di giustizia è compensata con le ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                        4.   Intimazione a:

    3003 Bern.  

terzi implicati

  1. Municipio di Morbio Superiore, 6835 Morbio Superiore, 2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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