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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.12.2005 52.2005.275

12. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,940 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Cancellazione della ditta dall'albo delle imprese per mancanza di un responsabile tecnico idoneo

Volltext

Incarto n. 52.2005.275  

Lugano 12 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 1° settembre 2005 della

RI 1 patrocinata dall' PA 1  

contro  

la decisione 16 agosto 2005 (n. 002/2005) della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che ha cancellato la ricorrente dall'albo delle imprese;

vista la risposta 19 settembre 2005 della __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     La RI 1, qui ricorrente, è stata fondata nel 1980 da __________, titolare di un certificato di capacità di disegnatore del genio civile di cemento armato e già amministratore unico della medesima. L'insorgente è stata iscritta all'albo delle imprese a partire dal 17 ottobre 1990 in virtù dalla sanatoria prevista dall'art. 14 vLEPIC, essendo indicato quale titolare responsabile proprio __________. A seguito dell'assunzione di un responsabile tecnico avente i necessari requisiti di legge, essa è stata poi iscritta al succitato albo a pieno titolo.

B.     Venuto a mancare il responsabile tecnico nel corso del 2003, la ricorrente è stata diretta da __________. Non possedendo quest'ultimo un diploma di studio riconosciuto idoneo dalla LEPIC, la CV-LEPIC, in data 20 luglio 2004, ha concesso alla ricorrente 6 mesi per conformarsi alla legge, ovvero dotarsi di un responsabile tecnico con i necessari requisiti professionali.

C.    La ricorrente, al fine di evitare la cancellazione dall'albo, ha quindi chiesto di potere essere nuovamente iscritta in sanatoria ex art. 14 vLEPIC, non avendo nel frattempo trovato un nuovo responsabile tecnico qualificato. Dopo un incontro tra le parti,

il 23 giugno 2005 la CV-LEPIC ha respinto suddetta richiesta impartendo all'insorgente un ultimo termine per presentare un responsabile tecnico idoneo, pena l'immediata cancellazione dall'albo delle imprese.

D.    Non avendo la RI 1 dato seguito a suddetta imposizione, con decisione 16 agosto 200RI 1 dall'albo atteso che un'impresa, una volta iscritta nella parte "con titolo" non può più essere trasferita nella parte "in sanatoria" a seguito del cambiamento del responsabile tecnico.

E.     Contro tale decisione la RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che la ricorrente venga iscritta all'albo delle imprese "in sanatoria" e che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo. A mente della ricorrente, __________ sarebbe sempre stato il responsabile tecnico dell'azienda nonostante per un certo periodo fosse stato indicato un responsabile tecnico qualificato che ha permesso di iscrivere l'impresa all'albo "con titolo". Non esisterebbe inoltre alcun intento del legislatore a far perdere il diritto acquisito ad una ditta iscritta precedentemente in sanatoria, tenuto conto del legame imprescindibile dell'attività dell'impresa con la persona del titolare.

RI 1 sostiene pure che l'interpretazione data alla LEPIC sarebbe contraria alla libertà di commercio ed industria oltre che non sorretta da una base legale chiara e non conforme ai principi di interesse pubblico, proporzionalità e uguaglianza di trattamento.

F.     La CV-LEPIC chiede la conferma della propria decisione considerato sostanzialmente che lo spostamento di un'impresa dal relativo albo dalla parte con titolo a quella in sanatoria sarebbe inammissibile.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 15 cpv. 1 LEPIC. La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

Esso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.Giusta l'art. 3 cpv. 1 LEPIC è istituito un albo delle imprese di costruzioni a garanzia del corretto esercizio della loro attività.

Secondo il cpv. 2 di detto articolo hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzioni:

a) nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore;

b) il cui titolare o membro dirigente effettivo, pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti, sono in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, ritenuto comunque l'obbligo di conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.

L'impostazione del cpv. 2 dell'art. 3 LEPIC è stata concepita tenuto conto del mantenimento del concetto di sanatoria di cui all'art. 14 vLEPIC. Sotto la lett. b rientrano tutte le imprese ancora iscritte all'albo in base all'art. 14 vLEPIC all'entrata in vigore dell'attuale LEPIC. Va rilevato come simili imprese sono tenute a conformarsi, così come previsto dallo stesso paragrafo, qualora il titolare o membro dirigente effettivo dovesse essere sostituito (Rapporto 12 settembre 1997 n. 4361 della Commissione di legislazione sul messaggio 7 febbraio 1995 concernente la modifica della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, in seguito Rapporto 12.9.1997, pag. 444).

L'art. 5 LEPIC elenca invece al suo cpv. 1 i diplomi riconosciuti conformi ai requisiti legali mentre il cpv. 2 prevede che dispongono pure dei requisiti professionali gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.

Le imprese che non adempiono più i requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni sono cancellate dall'albo da parte della CV-LEPIC, dopo avere sentito le parti interessate (art. 13 e 9 LEPIC).

Lo scopo della LEPIC è di garantire un corretto esercizio della professione di impresario costruttore tramite l'istituzione di requisiti (professionali) minimi (RDAT I-1993, N. 25). Si vuole infatti disciplinare l'esercizio dell'attività delle imprese di costruzione per tutelare la collettività e questo in considerazione della sua importanza, ma anche e soprattutto per il fatto che il suo esercizio richiede sempre più l'uso di tecniche nuove, spesso anche complesse, richiedenti sufficienti conoscenze per una gestione sicura (Rapporto 12.9.1997, pag. 431).

3.3.1. Occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente non nega che __________, attuale titolare responsabile, sia sprovvisto dei requisiti professionali necessari richiesti dalla LEPIC per poter iscrivere l'impresa all'albo. Contestata è l'interpretazione data alla legge, in particolare per quanto attiene alla possibilità di iscrivere un'impresa in sanatoria dopo che questa è passata all'iscrizione "con titolo".

La ricorrente sostiene che __________ sarebbe sempre stato il responsabile tecnico dell'impresa e come tale non sarebbe mai stato sostituito, nemmeno al momento dell'assunzione di un responsabile con i requisiti richiesti dalla legge.

Essa ritiene inoltre che il legislatore abbia voluto favorire le imprese dando loro la possibilità di tornare al regime in sanatoria.

3.2 Dagli atti emerge chiaramente che __________ è stato il titolare responsabile della ricorrente solo inizialmente e proprio per questo motivo essa ha potuto beneficiare del regime di sanatoria ex art. 14 vLEPIC. In un secondo tempo, è stato assunto un responsabile tecnico avente i necessari requisiti legali e, di conseguenza, la RI 1 ha potuto essere iscritta all'albo a pieno titolo. Da allora e fino __________ non risultava più quale titolare responsabile della ditta. Che quest'ultimo continuasse ad occuparsi della stessa, del resto egli ha continuato ad esserne presidente, rispettivamente amministratore unico, non muta la situazione. Infatti lo scopo della LEPIC, ovverosia garantire dei requisiti professionali minimi, è valido attualmente come era valido pure nel 1990, data dell'iscrizione in sanatoria. Già allora __________ non adempiva ai dettami legali e proprio per questo non aveva potuto beneficiare dell'iscrizione all'albo a pieno titolo.

Ora, è vero che la modifica apportata dal legislatore alla LEPIC ha voluto mantenere il regime della sanatoria ma l'interpretazione data alle legge dalla ricorrente non può essere qui condivisa. Infatti, pur mantenendo la possibilità per le ditte già iscritte in sanatoria al momento dell'entrata in vigore del testo di legge di restare tali, il legislatore cantonale ha comunque voluto adeguarsi agli scopi della legge stessa obbligando le imprese a conformarsi ai requisiti legali in caso di mutamento del responsabile tecnico. Ciò con il chiaro scopo di, a poco a poco, rendere tutte le ditte idonee a far fronte ai bisogni sempre più tecnici nell'ambito delle costruzioni.

Ne consegue che un'impresa, come nel caso di specie, che ha l'opportunità di adeguarsi alle condizioni legali è tenuta a farlo. Essendo mutato il responsabile tecnico, la RI 1 è pertanto obbligata ad assumere una persona che risponda ai requisiti della LEPIC, pena la sua cancellazione dall'albo. L'art. 3 cpv. 2 lett. b LEPIC non lascia spazio a nessun'altra interpretazione.

Del resto, al caso concreto non può nemmeno trovare applicazione l'art. 5 cpv. 2 LEPIC, in quanto, come detto poc'anzi, __________ non risulta attualmente più iscritto all'albo quale titolare responsabile.

                                   4.   4.1. La ricorrente invoca inoltre una violazione del principio della legalità. A torto. Infatti, la LEPIC, valida base legale formale, prevede espressamente la cancellazione della ditta dall'albo qualora questa non adempia più i requisiti di legge. È, per altro, piuttosto la soluzione prospettata dalla ricorrente che non trova riscontro nel testo di legge. Essa non contiene infatti nessun articolo che dia la possibilità ad un' impresa di tornare ad essere iscritta in sanatoria dopo esserlo stata a pieno titolo.

Per il resto, va rilevato che l'art. 36 Cost. stabilisce che le restrizioni ai diritti fondamentali, come la libertà economica, per essere ammissibili, oltre che ad avere una base legale, devono anche essere giustificate da un interesse pubblico, essere proporzionate allo scopo e rispettare l'essenza del diritto fondamentale in questione. La giurisprudenza ha invece escluso la possibilità di apportare delle limitazioni, basate su ragioni di politica economica, ossia di adottare delle misure che intervengono nel gioco della libera concorrenza per favorire certi rami di attività lucrativa e per dirigere l'attività economica secondo un piano prestabilito (DTF 125 I 431 consid 4b; 121 I 129 consid 3b).

4.2. L'albo delle imprese è stato istituito a garanzia del corretto esercizio dell'attività di impresario costruttore, al fine di tutelare i beni giuridici importanti inerenti alla sicurezza ed agli interessi del cittadino e della società (cfr. art. 3 cpv. 1 LEPIC e Rapporto 12.9.1997, pag. 431). L'esercizio della professione di impresario costruttore richiede infatti specifiche conoscenze tecniche e amministrative, la cui ignoranza può essere pregiudizievole alla collettività (Rapporto 12.9.1997, pag. 437; DTF 104 Ia 475, 93 I 519).

Si tratta dunque di una misura volta da un lato a promuovere la professionalità degli impresari, in quanto persone responsabili del buon andamento della ditta, e dall'altro a garantire la sicurezza della collettività. In questo senso la normativa in esame risulta senz'altro sorretta da interessi che meritano di essere tutelati.

La cancellazione dall'albo delle imprese costituisce uno strumento idoneo al perseguimento di suddetti scopi. Le condizioni imposte dalla legge si pongono inoltre in un rapporto ragionevole con l'interesse pubblico che si vuol salvaguardare e non vanno oltre lo scopo prefissato. Del resto non sono immaginabili misure meno incisive, quali quella dell'iscrizione in sanatoria, che permettano di tutelare adeguatamente i suddetti interessi. Accettare una simile eventualità sarebbe anzi contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento, di cui la ricorrente lamenta la violazione, giacché permetterebbe ad aziende non conformi di essere iscritte all'albo unicamente perché già attive prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ciò creerebbe una disparità di trattamento inammissibile.

Da questo profilo, ne consegue che la decisione impugnata, che si fonda su di una valida base legale ed è volta al perseguimento di preponderanti interessi pubblici, appare proporzionata e rispettosa della libertà economica ancorata all'art. 27 Cost..

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 27 e 36 Cost; 3, 5, 9, 13 e 15 LEPIC; 1, 2, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ; .

terzi implicati

  CO 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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