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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.09.2005 52.2005.266

28. September 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,283 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

procedura ad invito per la fornitura di serramenti blindati

Volltext

Incarto n. 52.2005.266  

Lugano 28 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 agosto 2005 della

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 18 agosto 2005 del municipio di CO 2, che aggiudica alla CO 1 la fornitura di serramenti blindati per il centro protezione civile e deposito pompieri di T__________;

viste le risposte:

-    9 settembre 2005 della CO 1 ;

-    9 settembre 2005 del municipio di Capriasca;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'8 febbraio 2005 il municipio di CO 2 ha invitato cinque ditte del ramo, fra cui la RI 1 di Gordola e la CO 1, di Taverne a presentare un'offerta per la fornitura di serramenti blindati per il centro PCi e deposito pompieri di T__________. Il capitolato stabiliva fra l'altro che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente risultante dai seguenti criteri: prezzo (95%), apprendisti (5%). I concorrenti dovevano allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi AVS, SUVA, Cassa pensione LPP, PEAN, Cassa malati, dei contributi professionali e delle imposte alla fonte, cantonali e comunali cresciute in giudicato (pos. 252.100). In caso di mancata produzione, il committente avrebbe assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrli.

B.     Nel termine prestabilito, la CO 1 di Vernier-A__________ ha inoltrato un'offerta di 22'805.00 sottoscritta da Augusto Marchi, direttore con diritto di firma individuale della CO 1.

La RI 1 ha dal canto suo presentato un'offerta di fr. 23'787.20.

Valutate le offerte pervenutegli, il 23 maggio 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1 di Taverne, che sarebbe risultata prima in graduatoria con 96.85 punti, contro i 91.03 punti attribuiti alla ricorrente.

                                  C.   Con giudizio 1° luglio 2005, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla RI 1, che aveva contestato la mancata produzione delle dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte. Gli atti sono stati rinviati al committente affinché assegnasse alla Abrimat un termine per produrre la documentazione mancante e statuisse nuovamente sulle offerte rimaste in gara.

                                  D.   Con decisione 18 agosto 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, che, su sollecitazione dell'autorità comunale, aveva nel frattempo prodotto la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte.

                                  E.   Contro la predetta decisione la RI 1 insorge nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.

L'insorgente rileva in sostanza che la commessa è stata aggiudicata ad una ditta che non era stata invitata. Il municipio non aveva infatti rivolto l'invito alla CO 1, ma alla CO 1 di Taverne, che non è una semplice succursale dell'aggiudicataria, bensì una filiale, ossia una ditta giuridicamente ed economicamente indipendente dalla casa madre.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio rilevando che anche se è ben vero che l'autorità comunale ha avuto contatti con l'Abrimat Ticino, il modulo d'offerta è stata inoltrato dalla Abrimat ginevrina.

Ad identica conclusione perviene la CO 1CO 1CO 1, rilevando di aver conferito procura alla Abrimat Ticino a rappresentarla nella gara d'appalto in esame.

Tanto il municipio, quanto la resistente rilevano che il contratto è già stato sottoscritto ed in parte eseguito.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso la RI 1 è legittimata a ricorrere contro la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

2.Giusta l'art. 10 cpv. 1 LCPubb, nella procedura ad invito il committente decide quali offerenti vuole invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine adeguato. Soltanto i concorrenti invitati sono legittimati a presentare un'offerta. Interessati, ai quali l'invito non è stato rivolto, non possono rivendicare con successo il diritto di partecipare alla gara. Offerte inoltrate da concorrenti non invitati vanno dunque senz'altro escluse dall'aggiudicazione.

In quanto espressione della regola che contraddistingue questo tipo di procedura dalle altre, l'atto mediante il quale il committente fissa preventivamente il novero degli invitati è immutabile. Determinata la cerchia degli invitati, il committente deve per principio attenervisi. Non può modificarla a posteriori ammettendo concorrenti non invitati. Una diversa conclusione trasformerebbe la procedura ad invito in una procedura libera claudicante in quanto promossa senza pubblicazione del bando.

L'aggiudicazione della commessa ad un concorrente non invitato viola pertanto il diritto, poiché, ammettendo un ulteriore concorrente, disattende il principio dell'immutabilità del novero dei partecipanti preventivamente stabilito.

                                   3.   Nel caso concreto, il municipio di Capriasca ha invitato cinque ditte del ramo, fra cui la RI 1CO 1 a presentare un'offerta per la fornitura di serramenti blindati per il centro PCi e deposito pompieri di T__________. Né il municipio, né la resistente contestano che l'invito sia stato trasmesso alla filiale ticinese, ossia alla CO 1, ditta alla quale la commessa è stata in un primo tempo aggiudicata. Se ne deve dunque dedurre che la resistente CO 1, socia accomandante della CO 1, non è stata formalmente invitata.

L'offerta, alla quale la decisione qui impugnata fa riferimento, non è stata inoltrata dalla CO 1 ma dalla CO 1 alla quale è stata presumibilmente girata dalla sua filiale ticinese. Fuorviate dal fatto che l'offerta risultava sottoscritta dalla CO 1, né l'autorità comunale, né la ricorrente hanno prestato attenzione al fatto che la CO 1 non aveva inoltrato un'offerta per conto proprio, ma agiva soltanto in rappresentanza della casa madre, conformemente alla procura speciale 14 febbraio 2005, peraltro prodotta soltanto in questa sede dalla resistente. Nemmeno questo tribunale ha rilevato l'incongruenza, concludendo che CO 1, alla quale il municipio aveva inizialmente aggiudicato la commessa, non aveva in realtà inoltrato alcuna offerta.

Preso atto della sentenza 1° luglio 2005, di cui si è detto in narrativa, il municipio non ha sollecitato la precedente aggiudicataria CO 1, ma la CO 1 a produrre la documentazione mancante. Ottenutala e sostituita nella graduatoria la filiale con la casa madre, con la decisione qui impugnata l'autorità comunale ha aggiudicato la commessa alla CO 1.

La decisione non può essere condivisa, perché l'offerta vincente è stata inoltrata da una ditta, che non rientra nel novero delle ditte invitate dal committente. Il municipio non aveva in effetti sollecitato la resistente, ma la filiale ticinese a partecipare alla gara inoltrando un'offerta. Come giustamente rileva la ricorrente, la CO 1 non è una semplice succursale della resistente, bensì una ditta con personalità giuridica propria, economicamente e giuridicamente indipendente dalla casa madre.

                                   4.   Considerato che la commessa è stata aggiudicata ad una ditta non invitata, il ricorso appare dunque fondato. Dato che il contratto è già stato stipulato ed in parte eseguito, va unicamente accertata l'illegittimità della decisione impugnata (art. 41 cpv. 2 LCPubb).

La tassa di giustizia e le ripetibili sono suddivise in parti uguali fra il comune e la resistente (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 11, 36, 42 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, è accertata l'illegittimità della decisione 18 agosto 2005 del municipio di CO 2, che aggiudica alla CO 1 la fornitura di serramenti blindati per il centro protezione civile e deposito pompieri di __________

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di Capriasca e la resistente, che alla stessa condizione rifonderanno identico importo alla ricorrente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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