Incarto n. 52.2005.251
Lugano 12 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 agosto 2005 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 5 luglio 2005 (n. 3438) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 febbraio 2005 con cui la Divisione della formazione professionale del DECS gli ha negato il riconoscimento di un diploma di maturità professionale per tecnico delle attività alberghiere rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione italiano;
viste le risposte:
- 18 agosto 2005 delCO 2;
- 8 settembre 2005 delCO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, ha conseguito il diploma di maturità professionale per tecnico delle attività alberghiere presso l'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione di Maratea (Italia).
b) Il 31 ottobre 2000, il Dipartimento degli interni del Canton Sciaffusa ha autorizzato il ricorrente a gestire una pizzeria, previo superamento di un esame in ambito giuridico.
B. a) Con decisione 9 dicembre 2004 l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ha riconosciuto l'attestato di maturità professionale italiano equivalente ad un attestato federale di capacità di assistente d'albergo e di ristorazione.
b) La GastroTicino, con lettera 21 dicembre 2004, ha informato il ricorrente che il diploma riconosciuto dall'Ufficio federale non sarebbe equivalso al certificato di capacità per esercenti Tipo I per cui, al fine di gestire un ristorante in Ticino, avrebbe dovuto frequentare un corso specifico.
c) Con istanza 25 gennaio 2005 RI 1 si è rivolto alla Divisione della formazione professionale chiedendo che il certificato italiano, riconosciuto a livello europeo e nel Canton Sciaffusa, venisse riconosciuto pure nel nostro Cantone.
C. Con decisione 22 febbraio 2005 la Divisione della formazione professionale (DFP) ha respinto la richiesta sostenendo che il tipo di certificato riconosciuto a livello federale, secondo la legislazione vigente, non esonererebbe il ricorrente dal frequentare un corso per esercenti in Ticino.
D. RI 1 è insorto contro la suddetta decisione presso il CO 1 postulando essenzialmente il riconoscimento in Ticino del certificato rilasciato nel Canton Sciaffusa.
E. Il Consiglio di Stato, cui è stato trasmesso l'incarto per competenza, ha respinto il gravame rilevando che il certificato di capacità avrebbe unicamente valenza cantonale e che il sistema sciaffusano sarebbe diverso da quello ticinese, per cui non si potrebbe parificare l'attestato rilasciato dal Canton Sciaffusa con quello ticinese. L'obbligo di frequentazione di un corso in Ticino al fine di gestire un locale pubblico non sarebbe pertanto censurabile.
F. Avverso il giudizio governativo, RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento. In via principale, il ricorrente postula il riconoscimento dell'equipollenza dei certificati sciaffusano e italiano, eventualmente previa prova di conoscenze in ambito legislativo. In via subordinata, chiede che l'incarto sia rinviato all'Esecutivo cantonale e siano annullate le spese e le tassa di giustizia, con l'assegnazione di congrue ripetibili.
L'insorgente sostiene innanzitutto che la DFP avrebbe tenuto conto solo del diploma italiano e non anche di quello rilasciato nel Canton Sciaffusa. Inoltre ritiene che, ingiustamente, non sarebbe stata interpellata la Commissione di vigilanza e al suo posto sarebbe invece intervenuta la GastroTicino. Il medesimo rileva inoltre che nel ricorso vi sarebbe l'erronea dicitura Canton Soletta invece di Canton Sciaffusa. A mente del ricorrente l'autorità avrebbe dato prova di eccessivo formalismo, imponendogli di frequentare l'intero corso fatto salvo per la materia denominata “Servizio”. Egli dal canto suo sarebbe comunque disposto a dare un esame nella materia "diritto". L'insorgente afferma inoltre che l'Esecutivo cantonale dovrebbe essere vincolato al parere positivo espresso riguardo al progetto della nuova Legge federale sul mercato interno (LMI). Infine il medesimo chiede che, sulla base della LMI, che prevede la gratuità della procedura, vengano annullate le spese e la tassa di giustizia e gli vengano riconosciute le ripetibili.
G. Il Consiglio di Stato postula la conferma della propria decisione e la reiezione del gravame, sottolineando che l'indicazione Canton Soletta è unicamente un errore di battitura fondandosi la decisione effettivamente sulla situazione del Canton Sciaffusa. Ad analoga conclusione giunge il DECS senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb. Il ricorrente, direttamente leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata, è legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm), Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Con l'entrata in vigore il 1. giugno 2002 dell'Accordo tra la Confederazione svizzera da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), nell'ambito del riconoscimento dei diplomi, la Confederazione si è impegnata ad applicare gli atti giuridici del diritto comunitario elencati nell'allegato III dell'ALC. Il diritto nazionale svizzero in ogni caso consentiva già al momento dell'introduzione dell'Accordo di applicarlo senza revisioni di legge in questo settore (FF 1999 pag. 5301).
L'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101) prevede che l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è l'organo di contatto per il mutuo riconoscimento dei diplomi nell'ambito dell'esecuzione dell'ALC (art. 71 OFPr).
In particolare, giusta l'art. 69 OFPr, i diplomi esteri sono riconosciuti se sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d'origine e sono equipollenti ad un certificato o ad un titolo svizzero. Quest'ultima condizione è adempiuta se la formazione presenta un livello uguale, una durata equivalente, dei contenuti paragonabili oltre che qualifiche teoriche e pratiche.
Va a questo proposito rilevato che il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di una professione esula dalle competenze dell'UFFP. Ciascun Cantone decide autonomamente quali attività devono essere soggette ad obbligo di autorizzazione e a quali condizioni (cfr. UFFP, Briefing, Equipollenze: riconoscimento di altre qualifiche professionali in: www.bbt.admin.ch). Infatti, ogni Stato membro regolamenta poi in modo diverso il proprio sistema per l'autorizzazione allo svolgimento di una professione, conformemente a quanto previsto dalle normative europee (cfr. http://www.europa.admin.ch/pub/best/i/diplome_ch_ue.pdf)
2.2. Dagli atti emerge chiaramente che l'UFFP si è espresso in maniera positiva rispetto al riconoscimento del certificato conseguito dall'insorgente in Italia. Secondo le prescrizioni vigenti nella materia, preso atto della situazione concreta, ha valutato che il medesimo potesse essere equiparato in Svizzera ad un attestato federale di capacità di assistente d'albergo e ristorazione.
Tale decisione è cresciuta in giudicato e, in ogni caso, non è nemmeno mai stata censurata da RI 1. Visto quanto suesposto, il riconoscimento di equipollenza non dà comunque diritto ad ottenere un'autorizzazione ad esercitare la professione di gerente in Ticino senza condizioni.
3.3.1. Atteso che l'ALC, come suesposto, permette unicamente il riconoscimento dell'equipollenza del certificato estero e che l'autorità elvetica ha la facoltà poi di porre delle condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di una professione, occorre ora valutare se il certificato rilasciato dal Ministero italiano e l'autorizzazione ad esercitare la professione di gerente nel Canton Sciaffusa possano essere validi titoli in Ticino al fine di essere esonerati dal corso volto ad ottenere il certificato Tipo I.
3.2 Il ricorrente invoca l'applicazione della nuova Legge federale sul mercato interno (LMI; RS 943.02) che non è ancora entrata in vigore. A torto. L'effetto anticipato positivo, ossia l'applicazione del diritto prima della sua entrata in vigore, come postulato dal ricorrente, è inammissibile poiché contrario al principio di legalità: nessuno infatti può sapere se e quando una legge sarà adottata o messa in vigore e adeguare di conseguenza il proprio comportamento (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., N. 297 e segg.).
3.3. D'altra parte, nemmeno sulla base dell'attuale LMI può essere autorizzato l'esercizio di una professione senza condizioni, come nel caso specifico. Concepita come legge quadro, non mira ad armonizzare le normative dei singoli settori e si limita a stabilire i principi elementari necessari per garantire il corretto funzionamento del mercato interno. La LMI definisce anzitutto i principi del libero accesso al mercato (art. 2 segg.). Ogni persona o impresa con domicilio o sede in Svizzera ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione; l'accesso al mercato è retto dalle prescrizioni vigenti nel luogo di origine (art. 2 LMI).
Il Tribunale federale ha apportato alcune importanti precisazioni alle regole appena illustrate. In primo luogo è stato sottolineato che l'art. 2 LMI regola i diritti degli offerenti esterni nei rapporti commerciali intercantonali o intercomunali, ma non i diritti degli offerenti locali. La persona domiciliata in un determinato Cantone che chiede il rilascio da parte di quest'ultimo dell'autorizzazione per poter esercitare un'attività economica, non può invocare le garanzie sancite dalla LMI (Matteo Cassina, La legge federale sul mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale, in: RDAT I-2000, pag. 99; DTF 126 I 322, 125 I 276). Ritenuto che il ricorrente si è stabilito in Ticino per poter esercitare la professione di esercente, ne deriva che la LMI non è applicabile al caso di specie.
A titolo abbondanziale va rilevato che i certificati di capacità cantonali o riconosciuti dai Cantoni per l'esercizio di un'attività lucrativa sono validi su tutto il territorio della Confederazione (art. 4 LMI). Ciononostante, la libertà di accesso al mercato non è assoluta. Infatti i Cantoni e i comuni possono limitare il libero accesso al mercato conformemente all'art. 3 LMI. Questa disposizione consente alle autorità del luogo di destinazione di limitare l'accesso degli offerenti esterni al mercato, a condizione che simili restrizioni si applichino nella stessa misura agli offerenti locali, siano indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e siano conformi al principio di proporzionalità (art. 3 cpv. 1 LMI). In tal modo il legislatore ha cercato di conciliare due principi contrastanti, ossia il principio del federalismo e quello del mercato interno. Ne deriva che se sono riunite le condizioni legali, in determinate circostanze le autorità del luogo di destinazione possono negare completamente l'accesso al mercato. Ciò concerne segnatamente i casi in cui l'esercizio di una data attività economica è subordinato all'assolvimento di una formazione professionale o alla titolarità di un certificato di capacità.
Ne consegue che le limitazioni imposte in Ticino e volte ad ottenere l'autorizzazione a gestire un locale pubblico sono perfettamente conformi alle prescrizioni federali sul mercato interno.
4.4.1. Occorre ora valutare se a livello cantonale RI 1 adempie i requisiti per essere esonerato dal corso per esercenti sulla base del certificato in suo possesso.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. b) LEsPubb un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se il gerente è in possesso del certificato di capacità corrispondente e dell'autorizzazione dipartimentale di cui all'art. 28. Il certificato di capacità è l'atto con cui l'autorità attesta che una persona è in possesso delle conoscenze professionali necessarie per gestire un esercizio pubblico di un determinato tipo (art. 19 LEsPubb). Il titolo III della LEsPubb fornisce le indicazioni necessarie per l'ottenimento di suddetto certificato. In particolare, l'art. 20 prevede che il certificato di capacità si ottiene dopo aver frequentato il corso, svolto un periodo di pratica e superato l'esame finale. Il regolamento ne fissa le modalità a dipendenza del tipo di certificato di capacità. In particolare sono ammessi al corso, senza esame d'ammissione, coloro che hanno sufficienti nozioni della lingua italiana e che sono in possesso di un certificato di capacità di assistente d'albergo (art. 22 cpv. 1 lett. b LEsPubb). Sono dispensati parzialmente dai corsi coloro che hanno sufficienti nozioni di lingua italiana e che sono in possesso di un attestato federale di capacità o di un titolo equipollente; la direzione dei corsi stabilisce la materie di dispensa a dipendenza del titolo di studio in possesso del candidato.
Ai sensi degli artt. 18 e segg. RFPEs la Divisione della formazione professionale riconosce i certificati rilasciati da un altro Cantone se le materie insegnate e sottoposte ad esame sono equivalenti nella sostanza e nella durata d'insegnamento a quelle del corso nel Canton Ticino, se il richiedente dimostra di aver svolto il periodo di pratica e se ha superato l'esame nella materia legislazione. Inoltre il certificato Tipo I può essere sostituito da un diploma di una scuola alberghiera o di un'associazione professionale riconosciuta con decisione della DFP. In ogni caso, i titolari di certificati e diplomi riconosciuti sottostanno all'obbligo di frequenza del corso con relativo esame, scritto e orale, nella materia legislazione.
4.2. Il ricorrente è in possesso di un certificato equivalente ad un attestato federale di capacità di assistente d'albergo e di ristorazione. In base a quanto risulta dalle norme suenunciate, il titolare di un titolo professionale come quello del ricorrente è tenuto a frequentare un corso per esercenti in Ticino per ottenere un certificato di Tipo I e quindi per poter gestire un ristorante nel Cantone. Il fatto che l'insorgente abbia già ottenuto un'autorizzazione in questo senso nel Canton Sciaffusa non giustifica una disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti che possiedono un identico titolo di studio conseguito in Ticino o in un altro Cantone della Confederazione.
Dalle suddette disposizioni emerge inoltre che per conseguire il certificato litigioso l'eventuale periodo di pratica effettuato non consente l'esonero dal corso essendo i medesimi due requisiti cumulativi. Ne consegue che la decisione della DFP non presta il fianco a nessuna critica e va pertanto confermata, respingendo il gravame.
5.Il ricorrente contesta inoltre che la Commissione di vigilanza non abbia partecipato alla decisione litigiosa. Pure questa critica risulta infondata, atteso che la legge non prevede il coinvolgimento di detta commissione nel procedimento decisionale relativo all'autorizzazione per gestire un ristorante in Ticino. Giusta l'art. 18 RFPEs è infatti la DFP che riconosce i certificati rilasciati da un altro Cantone. Ex art. 12 RFPEs la Commissione di vigilanza subentra unicamente nella valutazione della validità della pratica all'estero. Aspetto che non è oggetto del presente contendere.
L'intervento della GastroTicino nella fattispecie, come del resto espressamente riportato nella decisione della DFP, è unicamente legato all'espressione di un parere in quanto associazione preposta all'organizzazione dei corsi per esercenti. La DFP ha fondato la propria decisione sul diritto in vigore, il quale ha portato ad una conclusione identica a quella della GastroTicino.
Ne consegue che pure questa lagnanza deve essere respinta.
6.In relazione alla censura relativa alle spese e alla tassa di giustizia, nonché alle ripetibili, va rilevato che le prime sono accollate alla parte soccombente nella procedura, ossia a chi propone un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato. Le seconde sono rifuse a chi, patrocinato da un legale iscritto all'albo, ha avuto ragione nella medesima.
In particolare, la tassa di giustizia è commisurata in funzione del lavoro occorso all'esame dell'impugnativa (principio di equivalenza).
Ora, nel caso specifico è palese che il ricorrente è risultato totalmente soccombente nella vertenza dinnanzi al Consiglio di Stato. Addebitandogli una tassa di giustizia di fr. 500.-, il Governo non ha pertanto violato il diritto. La tassa è infatti posta a carico del soccombente e risulta adeguatamente commisurata al lavoro occorso per evadere la pratica.
Non sussistono dunque ragioni di sorta per annullare o ridurre ulteriormente la tassa di giustizia esposta dall'Esecutivo cantonale. Parimenti, non si giustifica la corresponsione al ricorrente di un' indennità per ripetibili.
Del resto nemmeno la gratuità della procedura prevista dalla LMI può essere presa in considerazione atteso che, come detto poc'anzi, la medesima non è applicabile nel caso in esame.
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione governativa confermata. La tassa di giustizia e le spese per l'attuale procedimento sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 e allegato III ALC; 1, 2, 3 e 4 LMI; 69 OFPr; 3, 19, 20 e 22 LEsPubb; 12, 13, 12 e segg. RFPEs; 3, 18, 28, 31,60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico di RI 1.
3. Intimazione a:
da: avv. ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria