Incarto n. 52.2005.25
Lugano 12 luglio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2005 di
RI 1, , patrocinato da: lic. iur. PA 1, ,
contro
la decisione 11 gennaio 2005 del Consiglio di Stato (n. 93), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 settembre 2004 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità gli ha negato l'autorizzazione a portare il titolo di “professore”;
viste le risposte:
- 14 febbraio 2005 del Consiglio di Stato;
- 15 febbraio 2005 del Dipartimento della sanità e della socialità
preso atto della replica 14 marzo 2005 del ricorrente e delle dupliche:
- 23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;
- 12 aprile 2005 del Dipartimento della sanità e della socialità
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 novembre 2002 il ricorrente dr. RI 1, medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha chiesto al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) di accertare che era autorizzato a portare il titolo di “professore”, da anteporre al grado accademico di dottore in medicina seguito dalla specifica dicitura per esteso riguardo l'ambito della docenza stessa.
A sostegno dell'istanza, ha allegato:
a) la dichiarazione del prof. __________, direttore del Dipartimento di Scienze Antropologiche dell'Università degli studi di __________, fatta a __________ il 2 ottobre 2000, attestante che il Prof. RI 1 è docente presso il Dottorato di Ricerca in Antropologia per l'A.A. 2000/2001 in qualità di specialista in psichiatria nell'indirizzo etnomedico.
b) il decreto 12 aprile 2000 del Rettore della L.U.de.S., Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di __________, che nomina il prof. RI 1 Professore Titolare della Cattedra di Psichiatria presso la Facoltà di Medicina.
c) il decreto 12 aprile 2000 del Rettore della L.U.de.S., Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di __________, che nomina il prof. RI 1 Professore Titolare della Cattedra di Psichiatria presso la Facoltà di Medicina, nella Scuola di specializzazione in Psicoterapia.
d) la dichiarazione 10 ottobre 2000 con cui la Direttrice del Dipartimento di lavoro sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) certifica che il prof. RI 1 svolge funzioni d'insegnamento per le materia di psicopatologia e psichiatria presso il dipartimento in questione.
e) il calendario provvisorio del corso di formazione di clinica analitica integrata nel lavoro istituzionale, organizzato dall'Istituto freudiano per la clinica, terapia e la scienza durante l'anno accademico 2002-2003 in collaborazione con il Centro di Clinica Psicoanalitica di __________, dal quale risulta che il 31 gennaio 2003 il dr. RI 1 ed un altro docente avrebbero tenuto una lezione sugli psicofarmaci nella clinica integrata.
Il giorno seguente il ricorrente ha ulteriormente prodotto il programma del dottorato di ricerca in criminologia clinica della L.U.de.S. per l'anno accademico 2000/2001 dal quale risulta che faceva parte del corpo docente.
B. Sentito il parere del Medico cantonale, il 13 marzo 2003 l'Ufficio di sanità ha comunicato al richiedente che le attestazioni b, c, d ed e, allegate all'istanza erano irrilevanti, poiché si tratta di attività di insegnamento in istituti privi di riconoscimento universitario ufficiale. L'ha inoltre invitato a documentare con una dichiarazione ufficiale del Rettorato dell'Università di __________, il conferimento e l'ulteriore sussistenza del titolo di professore, che l'avrebbe abilitato a portarlo secondo la variante “università straniere”.
Il 25 novembre 2003 il ricorrente ha trasmesso al DSS la dichiarazione 10 novembre 2003, rilasciatagli dal rettore dell'università di ____________________, attestante che the Prof. Doctor in Med. RI 1 is a professor by this University at the Faculty of Medicine, Chair of Psichiatry, in quality of Visiting Professor.
Il 15 luglio 2004 il dr. RI 1 ha ulteriormente informato il DSS di aver rassegnato le dimissioni dalla L.U.de.S., ma di avere nel frattempo iniziato a svolgere le seguenti attività accademiche:
f) docente all'Università Statale di __________ (sede __________), Facoltà di sociologia, responsabile dell'insegnamento e del laboratorio I gruppi giovanili nella metropoli (dal 2003);
g) Università Statale di __________ (sede __________), Facoltà di sociologia, nonché cultore della materia in Criminologia minorile ed in Sociologia della devianza;
h) Università degli Studi di __________, Dipartimento di Scienze Antropologiche. Dottorato di ricerca in Antropologia, docente di Psicopatologia (dal 2000 al 2004);
i) Università degli Studi di __________, Dipartimento di Scienze Antropologiche. Dottorato di ricerca in Antropologia; indirizzo etnomedico; docente di Psicopatologia (dal 2004);
j) Università degli Studi dell'__________ in collaborazione con la L.U.de.S. Dottorato di ricerca in criminologia, docente di Psicopatologia. Anno accademico 2003-2004;
k) Università degli Studi dell'__________, Facoltà di scienze della formazione, corso di laurea in scienze dell'investigazione; docente responsabile dei seminari e laboratori di psicologia, psicologia giuridica e psicopatologia; dal 2003;
l) Università di __________ Facoltà di medicina, Cattedra di psichiatria, Docente di psichiatria e psicopatologia. Dal 2003;
m) Università di __________. Dipartimento di psicologia. Sezione di psicologia investigativa e psicopatologia delle condotte criminali. Corso di perfezionamento di psicopatologia delle condotte criminali. Docente di psicopatologia. Dal 2004;
n) Docente titolare di psichiatria e psicopatologia in altre due università italiane, Facoltà di Medicina, Cattedra di psichiatria, di cui tuttavia non riteneva prudente indicare il nome perché erano state oggetto di telefonate anonime diffamatorie, il cui autore non era ancora stato individuato dalla magistratura presso la quale era stata inoltrata una querela contro ignoti.
Allo scritto non era allegata particolare documentazione.
Il 9 agosto 2004 il ricorrente ha infine trasmesso al DSS una copia della lettera 19 luglio 2004 con cui il Direttore della Scuola di specializzazione in medicina legale dell'Università degli studi di __________ gli comunicava che il Consiglio della scuola gli aveva conferito un incarico di insegnamento di 10 ore di criminologia (4° anno).
C. Con decisione 16 settembre 2004 il DSS ha respinto l'istanza, rilevando che il richiedente non aveva comprovato che gli incarichi di insegnamento di cui si prevaleva gli conferissero il diritto di portare il titolo di professore.
D. Con giudizio 11 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal dr. RI 1.
Disattese le censure di natura formale, sollevate dal ricorrente con riferimento al diritto di essere sentito personalmente in contraddittorio, alla sufficienza della motivazione, alla posizione del Medico cantonale che gli sarebbe particolarmente ostile, il Governo ha anzitutto rilevato che i membri della FMH possono anteporre il titolo di professore al grado accademico soltanto se riconducibile alla facoltà di medicina di un'università svizzera riconosciuta. Titoli accademici riferiti ad altre facoltà vanno invece posposti al nome ed al cognome con l'indicazione della relativa facoltà.
Richiamato l'obbligo sancito dall'art. 70 LSan di pubblicizzare le attività degli operatori sanitari in modo corretto e misurato, informando oggettivamente l'utenza, l'Esecutivo cantonale ha poi negato che gli incarichi universitari fatti valere dall'insorgente potessero giustificare il porto del titolo di professore anteposto al nome.
E. Contro il predetto giudizio il dr. RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione rifiutata con effetto retroattivo al momento della segnalazione.
Nel suo lungo, articolato e circostanziato allegato, l'insorgente si sofferma anzitutto lungamente sull'atteggiamento ostile che il medico cantonale avrebbe assunto nei suoi confronti, stigmatizzandone gli interventi nell'ambito della presenta procedura.
Dal profilo dei fatti, rileva poi di aver ottenuto nuovi incarichi d'insegnamento presso l'università di __________, di __________ e di __________ __________ e di essere in predicato per diventare professore associato presso l'università __________ di __________. Dal profilo del diritto, dopo alcune censure di natura procedurale, il ricorrente osserva invece che non esistono norme di regolamento che disciplinino il porto del titolo di professore. Sussisterebbe una lacuna che non potrebbe essere colmata dalle prese di posizione del medico cantonale. Chiede che venga indetta un'udienza in contraddittorio per accertare in particolare la presentazione tempestiva della documentazione attestante l'attribuzione di incarichi di insegnamento giustificanti l'autorizzazione a fare uso del titolo di professore. Contesta in seguito che il Consiglio di Stato non abbia tenuto conto dell'incarico di professore a contratto conferitogli dalla Scuola di specializzazione in medicina legale della Facoltà di medicina dell'università di __________. Nega infine che il titolo spetti soltanto ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il DSS, che non formulano particolari osservazioni.
G. Con la replica, l'insorgente evidenzia che il Bollettino FMH /n. 9/2005 pag. 261) ha recentemente reso noto che l'università di __________ gli conferito un incarico d'insegnamento quale professore a contratto. Censura nuovamente che il giudizio impugnato abbia omesso di considerare l'incarico d'insegnamento conferitogli dall'università di __________. Chiede di essere autorizzato a definirsi Prof. dr. med. RI 1, docente di criminologia psicopatologica alla facoltà di medicina dell''università di __________.
H. Con la duplica il Consiglio di Stato ed il DSS hanno ribadito la richiesta di conferma del giudizio impugnato.
Considerato, in diritto
1. 1.1. Prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre accertare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo. Notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è stabilita per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo. Il ricorso ad esso è dato unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2).
1.2. La decisione governativa impugnata si fonda sull'art. 70 LSan, che regola la pubblicità degli operatori sanitari, subordinando la menzione di titoli accademici esteri all'autorizzazione del dipartimento. Nessuna disposizione di legge prevede la possibilità di impugnare davanti a questo tribunale le decisioni di rifiuto dell'autorità cantonale. A dispetto dell'indicazione data dal Consiglio di Stato nel giudizio censurato, il ricorso dovrebbe di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
1.3. Il controverso diniego dell'autorizzazione limita tuttavia il ricorrente nell'esercizio di un'attività lucrativa. La vertenza in esame si configura pertanto come una contestazione di carattere civile ai sensi dell'art. 6 CEDU (cfr. DTF 125 I 7, consid. 4; DTF 21.6.2000 in re B., in RDAT II-2000 N. 94; DTF 15. 7.1994 in re S., in RDAT I-1995 N. 11; 7.9.2001 in re B.). Deve quindi essere data la possibilità di sottoporla al sindacato di un'autorità giudiziaria indipendente. Non prevedendo questa possibilità, la LSan non risponde alle esigenze minime poste dalla succitata norma convenzionale.
Per porre rimedio all'insufficienza dell'ordinamento giuridico cantonale, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituirsi al legislatore arrogandosi competenze che la legge non gli conferisce. Esso può tutt'al più dedurre la propria competenza da un'interpretazione della legge conforme all'art. 6 CEDU (DTF 121 II 122; contra Borghi/Corti, op. cit., ad art. 60 PAmm, n. 3 in fine).
Da questo profilo, considerato che il provvedimento in esame è strettamente connesso all'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione, il cui diniego è deducibile a questo tribunale (art. 59 cpv. 5 LSan), non appare lesivo del diritto ammettere che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non si limiti alle vertenze relative al rilascio od al rifiuto di tali permessi, ma si estenda alle contestazioni di natura accessoria.
Di fronte alle gravi carenze dell'ordinamento dei mezzi d'impugnazione istituito dalla LSan ed ai ritardi accumulati dal legislatore nell'adattare l'ordinamento giudiziario cantonale alle esigenze poste dall'art. 6 CEDU, non si può invero pretendere che questo tribunale continui a declinare la propria competenza, emanando giudizi di irricevibilità, che possono essere impugnati con sicuro successo davanti al Tribunale federale (cfr. RDAT II-2000 N. 94).
1.4. Il ricorso, tempestivamente proposto dal diretto interessato, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove richieste non appaiono invero idonee a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Parimenti da respingere è la domanda di indire un'udienza in contraddittorio per permettere al ricorrente di documentare la tempestiva presentazione della documentazione che a suo avviso giustificherebbe il rilascio dell'autorizzazione negata.
La procedura davanti a questo tribunale è scritta.
1.5. Le lunghe disquisizioni, sviluppate dall'insorgente attorno all'atteggiamento, a suo dire ostile, che il Medico cantonale avrebbe assunto nei suoi confronti, non giovano in nessun caso alla sua causa. Il Medico cantonale si è limitato ad esprimere un preavviso. Il ricorrente non l'ha mai d'altro canto formalmente ricusato (art. 32 PAmm, 27 CPC), ma è passato ad atti successivi, perdendo così il diritto di ricusarlo (art. 29 cpv. 4 CPC). Nell'atteggiamento del Medico cantonale non sono infine riscontrabili motivi che avrebbero potuto giustificare una ricusa.
2. 2.1. Giusta l'art. 70 LSan, disciplinante la pubblicità degli operatori sanitari, la pubblicità relativa alle attività degli operatori sanitari deve essere fatta in modo corretto e misurato. Essa ha per scopo un'oggettiva informazione dell'utenza. Pertanto è vietato l'uso di denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico (cpv. 1). L'indicazione delle specialità FMH, FVH e SSO è autorizzata d'ufficio (cpv. 2). La menzione di diplomi di istituti privati, di titoli di specialista o di titoli accademici esteri deve essere autorizzata dal Dipartimento (cpv. 3).
Il testo attuale della norma è scaturito dall'emendamento apportato il 19 dicembre 2002 (BU 2001, 189) allo scopo di introdurre un criterio generale ed astratto, che definisse in positivo il concetto e le finalità della pubblicità (cfr. messaggio n. 4544 del 26 giugno 1996 concernente alcune modifiche della legge sulla promozione della salute).
È considerata pubblicità ogni comportamento specificatamente finalizzato all'acquisizione di clientela. Se un determinato atteggiamento costituisca o meno una forma di pubblicità, va stabilito secondo l'opinione comune, applicando criteri oggettivi. Decisivo è l'effetto prodotto dal messaggio pubblicitario sul suo destinatario (cfr. in tal senso Fehlmann/Zindel, Kommentar zum Anwalts-gesetz, ad art. 12 n. 113).
La pubblicità degli operatori sanitari, un tempo praticamente vietata (Heinrich Honsell, Handbuch des Arztrechts, Zurigo 1994, pag. 232), è ora ammessa nella misura in cui costituisce una forma d'informazione volta a facilitare l'utente nella scelta del professionista che meglio risponde alle sue esigenze specifiche. Essa deve quindi essere anzitutto veritiera, trasparente e completa. Vietata è di riflesso la pubblicità ingannevole, in quanto deliberatamente menzognera o anche solo fuorviante per omissione. La pubblicità deve inoltre essere commisurata al bisogno d'informazione dell'utente ed evitare di suscitare aspettative ingiustificate. Inammissibili sono in particolare forme di pubblicità aggressive, insistenti od adescanti mediante suggestione. Il messaggio pubblicitario deve limitarsi a facilitare la scelta dell'operatore sanitario da parte dell'utente; obbiettivo, al quale deve rimanere subordinato l'interesse dell'operatore sanitario alla sua promozione professionale. Deve quindi essere chiaro ed insuscettibile di creare confusione.
L'uso di titoli di studio, di specializzazione e di ulteriori qualifiche professionali è ammesso a condizione che corrispondano a competenze effettivamente acquisite. Oltre alle regole sin qui illustrate, tale uso deve in particolare rispettare il principio sancito dall'art. 2 LCSl, che considera sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. Principio, questo, che è concretizzato dall'art. 3 lett. c LCSl, secondo cui agisce in modo sleale chiunque si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali (cfr. DTF 50 I 150 seg.; Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, II. ed., Berna 1997, n. 193 seg.; Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, ad art. 3 lett. c UWG n. 19).
2.2. Secondo l'art. 21 del codice deontologico della Federazione dei medici svizzeri (FMH), disciplinante l'uso di titoli, l'uso abusivo di titoli è vietato. Il medico può usare unicamente titoli universitari rilasciati da un'università svizzera o da università estere riconosciute equivalenti. I titoli accademici esteri devono sempre essere citati con il loro luogo di provenienza.
Di per sé, la norma è applicabile soltanto ai medici membri della FMH. Non appare tuttavia inammissibile farvi riferimento nella misura in cui, codificando le regole valide per la maggior parte dei medici svizzeri, consente indirettamente anche di valutare l'impatto che l'uso dei titoli produce a livello di opinione pubblica.
Da questa norma, l'autorità cantonale ha dedotto che il titolo di professore, abilitato presso un'università estera riconosciuta equivalente, non possa precedere il nome del detentore. Questa prerogativa sarebbe riservata ai professori accreditati presso un'università svizzera. La deduzione può essere condivisa soltanto nella misura in cui l'anteposizione del titolo di professore, dal profilo pratico, non appare conciliabile con l'obbligo di abbinare i titoli accademici esteri con il loro luogo di provenienza (Prof. Università estera A dr. med. XY). Come viene tollerato che il titolo di dottore, conseguito presso un'università estera, venga anteposto al nome, senza nemmeno specificarne la provenienza, non sembrerebbe tuttavia fuori luogo ammettere che per il titolo di professore l'indicazione del luogo di provenienza possa essere apposta soltanto dopo il nome del detentore (Prof. dr. med. XY, professore Università estera A).
Il titolo accademico estero deve essere equivalente a quello svizzero nel suo insieme. Il titolo di professore, in particolare, non deve soltanto riallacciarsi ad un'università estera riconosciuta, ma deve corrispondere a quello rilasciato da un'università svizzera anche dal profilo della sua dignità intrinseca, segnatamente dei requisiti che devono essere soddisfatti per conseguirlo. Determinante è infatti l'effetto pubblicitario prodotto dal messaggio che il titolo accademico incorpora, ovvero il significato che comunemente gli viene attribuito dall'opinione pubblica del luogo in cui viene utilizzato. In ossequio ai principi di verità e di trasparenza, eventuali divergenze di contenuto vanno adeguatamente specificate.
In quest'ambito, va ancora rilevato che, per principio, il titolo di professore può essere portato soltanto se ad esso corrisponde l'esercizio effettivo di un'attività didattica. Cessata la funzione d'insegnamento, può essere ulteriormente portato soltanto con la precisazione già professore di xx presso l'università di yy. Lo esige il principio di verità che governa la materia.
3. 3.1. Nel caso concreto, il ricorrente ha chiesto al DSS di autorizzarlo ad anteporre il titolo di professore al suo nome ed al suo titolo di dottore in medicina. A tale scopo ha fatto valere una lunga serie di incarichi d'insegnamento conferitigli da varie università in prevalenza italiane. In corso di procedura ne ha aggiunti altri, specificando più o meno chiaramente la natura del rapporto instaurato con la singola università o con istituti aggregati. Tutti gli incarichi ottenuti sono a tempo parziale. La maggior parte sono inoltre a tempo determinato, in genere per un semestre.
In questa sede, con la replica, il ricorrente si è determinato a chiedere di essere autorizzato a qualificarsi Prof. dr. med. RI 1, docente di criminologia psicopatologica alla facoltà di medicina dell'università di __________. La materia del contendere può quindi essere circoscritta a questo specifico incarico universitario, prescindendo da un esame volto a stabilire se il ricorrente possa essere autorizzato a portare il titolo di professore in quanto riferito ad un altro dei numerosi incarichi didattici che ha addotto.
3.2. L'incarico sul quale il ricorrente ha incentrato la sua richiesta si configura come un rapporto di professore a contratto, instaurato con la Scuola di specializzazione in medicina legale aggregata alla Facoltà di medicina dell'Università di __________ per l'anno accademico 2004/2005. Esso comporta un onere complessivo di 10 ore d'insegnamento di criminologia al IV. anno di corso per un compenso di 250 €.
La figura del professore a contratto dell'ordinamento universitario italiano si differenzia da quelle del professore ordinario, straordinario od associato. I professori a contratto si distinguono in particolare da quelli di ruolo perché svolgono attività didattiche integrative di quelle ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzate all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale (cfr. art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1980).
Dagli atti prodotti dal ricorrente risulta che con sentenza n. 870 del 29 gennaio 1980 la Corte di Cassazione italiana ha stabilito che i professori a contratto possono portare il titolo di professore, accompagnandolo tuttavia dalla specificazione a contratto presso la facoltà ... Il diritto dei professori a contratto in forza presso università italiane a fregiarsi del titolo di professore, sia pure con le dovute precisazioni, rimane circoscritto all'ambiente universitario italiano. Non si estende necessariamente alla Svizzera, dove la figura del professore a contratto è sconosciuta.
Resta comunque ancora da stabilire se questa categoria di docenti non possa essere autorizzata a portare il titolo di professore anche in base all'ordinamento legale svizzero.
Ora, il porto del titolo di professore universitario di medicina, in Svizzera, è per nota ed inveterata consuetudine, oltre che per esplicita disposizione degli ordinamenti professionali di categoria, riservato esclusivamente ai professori ordinari o straordinari, ovvero ai docenti che, rispondendo a particolari requisiti di legge, hanno formalmente conseguito l'abilitazione ad insegnare in un ateneo svizzero od estero riconosciuto equivalente. Esclusi da questa prerogativa sono invece i liberi docenti (Privatdozenten) e gli incaricati di corsi (Lehbeauftragte, chargés de cours); categoria, quest'ultima, che più si apparenta a quella dei professori a contratto.
Ne discende che lo statuto di semplice professore a contratto presso l'Università di __________ non permette di riconoscere al ricorrente il diritto di portare il titolo di professore, anteposto a quello di dottore in medicina ed al proprio nome. Irrilevante è il fatto che l'ateneo in questione sia riconosciuto equivalente ad un'università svizzera. Decisivo ai fini del diniego dell'autorizzazione, così come è stata richiesta dall'insorgente, è il fatto che il titolo di professore a contratto presso un'università italiana, nell'ordinamento svizzero non può essere considerato equivalente a quello di professore ordinario o straordinario. Priva di rilievo è pure la circostanza che il porto del titolo di professore non sia disciplinato esplicitamente dalla legge o da un regolamento, ma sia regolato dall'ordinamento deontologico di un'associazione professionale. Determinante ai fini del giudizio è il fatto che l'applicazione costante di queste normative di diritto privato ha comunque definito il significato che viene comunemente attribuito al titolo di professore di medicina. Estendere ai professori a contratto, accreditati presso università italiane, il diritto a portare il titolo di professore susciterebbe inevitabilmente confusione nel pubblico circa l'effettiva valenza del titolo, che non può oggettivamente essere considerato equipollente a quello di professore ordinario o straordinario abilitato presso un'università svizzera. Suscitando apparenze non corrispondenti alla realtà, contravverrebbe dunque ai principi di correttezza e di oggettività dell'informazione contenuta nel messaggio pubblicitario che il titolo di professore incorpora.
Invano chiede il ricorrente di anteporre al suo nome il titolo di professore, precisando in seguito docente di criminologia psicopatologica alla facoltà di medicina dell'Università di __________. L'anteposizione del titolo di professore e l'omissione della precisazione a contratto è fuorviante. Non ragguaglia correttamente il destinatario dell'informazione circa lo statuto effettivo dell'insorgente. Particolarmente inammissibile è l'anteposizione del titolo di professore, essendo notorio che l'attenzione del destinatario di un messaggio promozionale si concentra sulla prima parte dell'informazione, scemando rapidamente in seguito.
Ammissibile, in quanto conforme all'effettiva situazione del ricorrente, sarebbe semmai l'indicazione professore a contratto presso la Scuola di specializzazione in medicina legale della facoltà di medicina dell'Università di __________ per l'anno accademico 2004/2005, posposta al titolo di dottore in medicina, al nome ed alla specializzazione. Essendo l'anno accademico ormai terminato non mette tuttavia conto esaminare ulteriormente questa ipotesi.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 70 LSan, 6 CEDU, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario