Incarto n. 52.2005.243
Lugano 7 settembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 luglio 2005 di
RI 1
contro
la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 3254), che respinge il ricorso presentato dall'insorgente avverso la risoluzione 3 maggio 2005 con la quale il municipio di CO 2 le ha ordinato di eliminare l'apertura inserita nel vetrocemento realizzato nella facciata ovest della sua abitazione (part. n. 2027 RT);
viste le risposte:
- 27 luglio 2005 di CO 1;
- 4 agosto 2005 del Dipartimento del territorio, Ufficio domande di costruzione;
- 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato;
- 18 agosto 2005 del comune di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 ottobre 2003 la ricorrente RI 1, proprietaria del mappale 2027 RT (117 mq) situato nel Nucleo tradizionale __________ in località __________, ha chiesto l'autorizzazione per ricostruire il rustico preesistente (54 mq), crollato. Il progetto prevedeva l'apertura di due finestre nella facciata ovest, una al primo piano e l'altra nel sottotetto. I proprietari contermini CO 1 (part. n. 2025 RT) si sono opposti a questa soluzione, poiché la costruzione poteva sorgere a confine soltanto se non presentava aperture verso il loro fondo.
Raccolto il preavviso cantonale, il 17 maggio 2004 il municipio di CO 2 ha rilasciato la licenza edilizia per la variante 18 marzo 2004, che prevedeva la sostituzione di queste aperture con elementi in vetrocemento.
Su segnalazione dei vicini, il municipio ha constatato che ogni porzione di vetrocemento presentava nel centro due mattonelle mobili con funzione di aeratori e finestrelle. Rilevata la violazione delle distanze da confine (art. 31 NAPR), il 3 maggio 2005 l'Esecutivo comunale ha ordinato all'istante di eliminare tali aperture.
B. Con giudizio 28 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1. Dopo aver rilevato che il municipio era legittimato ad emanare subito un ordine di rettifica dell'opera senza prima procedere all'accertamento della violazione materiale con l'esame di una domanda di costruzione in sanatoria, il Governo ha ricordato che la dottrina parifica una parete in vetrocemento ad un muro anche se lascia filtrare la luce. Delle finestrelle integrate nel vetrocemento, se aperte, lasciano passare tanto l'aria quanto la luce e permettono pure la visuale all'esterno, alla stessa stregua di una vera finestra. Pertanto, l'intervento adottato dalla ricorrente contrasta con l'art. 31 cpv. 5 NAPR, che vuole che un edificio può essere edificato a confine soltanto se non ha aperture verso il fondo confinante.
C. Contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato. La ricorrente chiede di tutelare la sua buona fede, poiché le finestrelle in questione sarebbero state create dopo aver ricevuto da parte del tecnico comunale conferma telefonica della loro legittimità. Per questo motivo, anche la tassa di giustizia di fr. 500.sarebbe eccessiva. Ribadisce la necessità di aerare i locali, ma in caso di risposta negativa chiede di sigillare le finestrelle con il silicone e di pitturare le fughe della parete di vetrocemento di bianco per unificarle al colore del contorno di queste aperture.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini, che contestano la soluzione di sigillatura suggerita dalla ricorrente.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria dell'ordine di ripristino, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. Le norme sulle distanze minime tra edifici mirano ad assicurare l'igiene e la sicurezza delle costruzioni, assicurando una buona insolazione, un'aerazione sufficiente e un'adeguata illuminazione naturale delle abitazioni e dei locali di lavoro, riducendo le immissioni e prevenendo i pericoli d'incendio (Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 39 LE, n. 1175). Le norme sulle distanze da confine stabiliscono invece come le distanze tra edifici debbano essere ripartite fra fondi confinanti.
Le norme sulle distanze tra edifici, a differenza di quelle dal confine, fanno astrazione dai confini e prescindono dai rapporti di proprietà dei fondi. Determinante è unicamente la situazione delle costruzioni. Salvo eccezioni espressamente previste dall'ordinamento edilizio, le distanze tra edifici sono imperative ed inderogabili. Sono dunque sottratte alla libera disposizione dei proprietari, che non possono accordarsi per ridurle.
3. 3.1. L'art. 9.2 NAPR di __________ regola le distanze da confine. Le distanze da confine per gli edifici situati nelle zone dei nuclei sono invece disciplinate dagli art. 30 e 31. Per il rustico riattato dall'insorgente, situato nella zona dei Nuclei tradizionali __________, valgono le seguenti distanze (art. 31 cpv. 5):
· a confine se non vi sono aperture, altrimenti a ml 1.50 da confine sul fondo aperto;
· minimo ml 3.00 verso un edificio senza aperture o in contiguità;
· minimo ml 4.00 verso un edificio con aperture;
· la distanza verso strade senza linee di arretramento, strade e posteggi, ed in deroga all'articolo 9.5.2 lett. b) e d), è fissata in ml 3.00 dal ciglio stradale o marciapiede, ritenuta la possibilità di derogare, da parte del Municipio, a questa norma, al fine di permettere l'allineamento con edifici esistenti.
Per ottemperare alla possibilità di costruire a confine, la ricorrente ha dovuto conformarsi al citato disposto sostituendo le due finestre inserite sul lato ovest della sua abitazione con un muro di mattonelle di vetro. Una finestra, infatti, è per definizione una cavità praticata nello spessore esterno di un muro allo scopo di illuminare e di arieggiare il locale interno, permettendo a chi si trova all'interno di vedere all'esterno e viceversa (Vincenzo Jacomella/Marco Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 1996, pag. 66). Per contro, pur lasciando filtrare la luce, i muri in vetrocemento non permettono di vedere né di farsi vedere, per cui non possono essere parificati a finestre. Assumendo invece la stabilità e la solidità tipica di un normale muro, non impediscono la costruzione in contiguità (Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 81 e seg.; Adelio Scolari, op. cit., ad art. 125/128 LAC n. 1458).
3.2. L'inserimento di una cavità, seppure piccola e non definitiva, in questa parete di vetrocemento, fa sì che la stessa perda la connotazione di muro e diventi a tutti gli effetti un'apertura che permette tanto all'aria quanto alla luce di penetrare all'interno della costruzione e nel contempo di avere la visuale sul fondo dei resistenti. Questa nuova situazione contrasta indubbiamente con l'autorizzazione rilasciata dal municipio per la realizzazione di due pareti in vetrocemento senza aperture. Anche il citato disposto delle NAPR, che permette di costruire a confine soltanto se non vi sono aperture verso il fondo contiguo, verrebbe così aggirato. L'esigenza del rispetto della privacy dei vicini s'impone infine sul desiderio - e non certo di necessità si tratta della ricorrente di creare degli aeratori sul lato ovest della sua abitazione. Pertanto, l'ordine di chiusura definitiva delle due finestrelle ordinata dal municipio trova piena conferma. L'insorgente dovrà adottare una soluzione che escluda in tutti i casi qualsiasi apertura. La proposta di unificare il colore delle fughe esterne delle altre mattonelle potrà essere concordata con i resistenti.
4. Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la fiducia riposta tra l'altro anche in un'informazione ricevuta dall'autorità quando quest'ultima sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone, quando tale autorità era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (DTF 129 II 361 consid. 7.1). Il solo fatto che la ricorrente abbia fatto affidamento sul nulla osta rilasciato dal tecnico comunale - persona la cui funzione non include la concessione di permessi edilizi (tanto meno telefonicamente) - sulla legittimità dell'inserimento di queste mattonelle di vetro mobili nella facciata ovest, non è sufficiente né decisivo per ammettere una violazione dell'invocata garanzia costituzionale. I diritti dei vicini sono comunque prevalenti.
5. In virtù dell'art. 28 cpv. 1 PAmm, la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza, ossia il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo possono applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia che varia da fr. 10.- a fr. 5'000.- nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario e da fr. 10.- a fr. 10'000.- in quelli pecuniari. Soccombente è la parte o il soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31).
Considerata la natura della lite di esiguo valore patrimoniale, per il procedimento ricorsuale dinanzi all'autorità di prima istanza l'attribuzione di fr. 500.- appare equa e plausibile.
6. Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso va dunque respinto e la risoluzione governativa impugnata confermata in quanto immune da violazioni del diritto.
Anche in questa sede si giustifica di accollare alla ricorrente, soccombente, un ammontare ridotto a titolo di tasse di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 e 45 LE; 9.2 e 31 cpv. 5 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le tasse di giustizia e le spese, fissate in complessivi fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria