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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2005 52.2005.226

23. August 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,141 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

licenza edilizia per la costruzione di una cabina di trasformazione a corrente forte

Volltext

Incarto n. 52.2005.226  

Lugano 23 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 giugno 2005 del

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione 14 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 2993) che annulla la licenza edilizia 7 dicembre 2004 con cui il municipio di CO 2 ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione di una cabina di trasformazione a corrente forte sulla part. n. 2019 RF;

viste le risposte:

-      6 luglio 2005 del municipio di CO 2;

-    12 luglio 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    16 agosto 2005 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che nell'ambito della procedura d'espropriazione promossa a suo tempo nei confronti della resistente CO 1, il 1. gennaio 2004 il comune di CO 2 ha ottenuto l'anticipata immissione in possesso su una porzione di 15'708 mq della part. 146 RF, di 24'871 mq;

                                         che il 25 ottobre 2004 le Aziende municipalizzate di __________ (AMB) hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire una cabina di trasformazione a corrente forte sulla porzione di terreno dedotta in espropriazione, che verrà intavolata come part. 2019 RF;

che il manufatto di m 5.20 x 3.25 x 2.50 verrebbe a distare una cinquantina di metri dalla part. 2020 di nuova formazione, che rimarrà di proprietà della resistente ad espropriazione conclusa;

che, ritenendo che l'opera non toccasse interessi di terzi, il municipio si è limitato a pubblicare la domanda all'albo senza notificarla ai proprietari confinanti;

che, venuta a conoscenza della domanda, il 1. dicembre 2004 CO 1 ha chiesto all'Ufficio domande di costruzione (UDC) del Dipartimento del territorio di rinviarla al municipio, affinché avvisasse i confinanti come prescritto dall'art. 6 cpv. 3 LE o trasmettesse lo scritto al Servizio dei ricorsi (SR) del Consiglio di Stato;

che, preso atto del preavviso favorevole del 2 dicembre 2004 del Dipartimento del territorio, il 7 di quello stesso mese il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;

che con giudizio 14 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza per violazione di formalità essenziali;

che, configurato alla stregua di un ricorso lo scritto 1. dicembre 2004 inoltrato da CO 1 all'UDC e da questo trasmesso al SR, il Governo ha in sostanza ritenuto che la mancata notifica ai proprietari confinanti dell'avviso  l’art. 6 cpv. 3 LE costituisse un'insanabile violazione di norme di procedura;

che contro il predetto giudizio il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza concessa alle sue aziende sia ripristinata;

che l'insorgente si limita a sostenere che la pubblicazione all'albo della domanda di costruzione doveva essere considerata sufficiente;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;

che ad identica conclusione perviene la resistente, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che non occorre qui riassumere;

che il municipio di CO 2 condivide invece l'impugnativa;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono indiscutibilmente date;

                                         che il ricorso è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l’art. 6 cpv. 1 LE, il municipio pubblica sollecitamente la domanda di costruzione presso la cancelleria comunale per un periodo di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza;

che della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti (art. 6 cpv. 3 LE); le mutazioni dello stato dei luoghi devono inoltre essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine (art. 6 cpv. 2 LE);

che la pubblicazione della domanda serve in primo luogo a portarla a conoscenza del pubblico, permettendo agli interessati di far tempestivamente valere i loro diritti di difesa opponendosi semmai al rilascio della licenza (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 6 LE, n. 764);

che la pubblicazione della domanda di costruzione costituisce una formalità essenziale della procedura di rilascio del permesso di costruzione; nella misura in cui viola il diritto di essere sentito di potenziali opponenti, l'inosservanza delle formalità di pubblicazione può, a determinate condizioni, comportare l'annullamento della licenza;

che per lavori di secondaria importanza, elencati dall'art. 6 RLE, è applicabile la procedura della notifica (art. 11 cpv. 1 LE), nell'ambito della quale il municipio può prescindere dalla pubblicazione qualora appaia escluso il coinvolgimento di interessi pubblici o privati particolari (art. 12 cpv. 3 LE);

che, nell'evenienza concreta, va anzitutto rilevato che la controversa cabina di trasformazione verrebbe a sorgere su un fondo che, formalmente, è ancora di proprietà della resistente; il comune di Sementina ne ha soltanto il possesso;

che se si può ammettere che la domanda di costruzione non dovesse necessariamente essere firmata dalla proprietaria tabulare (cfr. art. 4 cpv. 1 LE), bastando la firma del municipio di CO 2 in rappresentanza del comune possessore, v'è comunque da chiedersi se la stessa non dovesse comunque essere almeno portata a conoscenza della resistente già perché risultava ancora proprietaria del fondo dedotto in edificazione;

che la questione può rimanere indecisa, poiché l'avviso di pubblicazione le andava in ogni caso notificato in veste di proprietaria del fondo (part. 2020), che verrà a trovarsi ad una cinquantina di metri dalla cabina di trasformazione una volta conclusa la procedura di espropriazione;

che, esclusa comunque l'applicabilità della procedura di semplice notifica, la particolare destinazione dell'opera, fonte di radiazioni non ionizzanti (RNI), non permette in effetti di affermare che la distanza dal futuro confine fra le part. 2019 e 2020 sia tale da negare a priori alla resistente la legittimazione attiva ad opporvisi;

che la domanda di costruzione non contiene peraltro alcuna indicazione che permetta di valutare le RNI connesse all'impianto in oggetto; aspetto, questo, che l'UDC ha omesso di esaminare;

che infondata è la pretesa del ricorrente di giustificare la mancata notifica dell'avviso di pubblicazione con il fatto che sulla part. 2019, lungo il confine con la part. 2020, verrà realizzata una strada di raccolta; l'opera viaria non costituisce di certo un ostacolo atto a contenere le RNI;

che, stando così le cose, il giudizio governativo impugnato va senz'altro confermato;

che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune di RI 1 secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 6, 12, 21 LE; 6 RLE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di RI 1 rifonderà fr. 600.- alla resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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